CIRCOLARE N. 7 DEL 15 GENNAIO 2018
NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEI SACCHETTI DI PLASTICA
Rif. normativi
e di prassi: |
Legge 123/2017 |
In sintesi
In estate il Parlamento ha approvato il decreto Mezzogiorno nel quale all’articolo 9-bis è stato aggiunto il recepimento della direttiva 2015/720/UE che, nella legge italiana, impone dal 1° gennaio 2018 l’uso esclusivo di plastica biodegradabile per i sacchettini “ultraleggeri” con i quali si pesano e si prezzano i prodotti sfusi come pane, ortaggi, frutta e la non gratuità degli stessi e di quelli utilizzati per il trasporto delle merci al di fuori dei locali di vendita.
La norma riguarda due tipi di imballaggi. Primo tipo, i sacchetti dati al consumatore per l’asporto dei prodotti dal punto vendita. Secondo tipo di imballaggi interessati dalla direttiva: fra gli imballaggi per alimenti sfusi o a contatto diretto con i cibi (ortofrutta, macelleria, gastronomia, pescheria) i sacchettini leggerissimi con spessore sotto i 15 micron.
In sostanza la norma approvata dal Parlamento italiano nell’agosto scorso ha recepito la direttiva introducendo queste limitazioni:
- divieto di commercializzare di borse di plastica fornite ai consumatori per il trasporto di merci e prodotti con spessori variabili in ragione delle tipologie di maniglia e di esercizio commerciale, anche quelle con spessore assai superiore a quelli indicati dalla direttiva 2015/720/UE (50 micron);
- nessun limite nell’uso di sacchetti di plastica biodegradabile date ai consumatori per l’asporto di merci e prodotti, le quali che vengono sottratte ai divieti previsti per la plastica;
- viene esteso a tutte le borse date ai consumatori per l’asporto di merci e prodotti il divieto di cessione gratuita, indipendentemente dallo spessore;
- per un’altra categoria di imballaggi, cioè i sacchi a contatto diretto con i cibi che non servono per l’asporto bensì per l’igiene oppure per i cibi sfusi, dice che quelli con spessore inferiore ai 15 micron devono essere a pagamento e devono essere biodegradabili e compostabili, con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile con percentuali incrementate nel corso del tempo.
In altre parole le nuove regole riguardano
- le «borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti», e servono solamente ai consumatori per portare via dal negozio le merci e i prodotti dal negozio (esempio: il saccone del negozio di abiti),
- le «borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto» e servono solamente ai consumatori per portare via dal negozio le merci e i prodotti dal negozio (esempio: i sacchetti della spesa),
- le «borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi» e non servono per portare via dal negozio le merci e i prodotti ma servono come imballaggio a contatto diretto dei cibi (esempio, i sacchettini per pesare e prezzare l’ortofrutta).
Il prezzo addebitato all’utilizzatore finale può essere anche simbolico (0,01€) e deve essere specificato nello scontrino in una voce a parte denominata – ad esempio – “borsa” o “shopper”.
Le sanzioni
La manovra ha anche introdotto, sicuramente ai fini deterrenti, una disciplina sanzionatoria di una certa importanza, prevedendo, in violazione del divieto di commercializzazione delle borse di plastica e/o della riduzione della commercializzazione delle stesse, una sanzione pecuniaria da 2.500 e 25 mila euro, incrementata di quattro volte del massimo (quindi 100 mila euro), se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica ovvero se il valore di queste ultime supera il 10% del fatturato del commerciante-trasgressore ovvero in presenza di utilizzo di diciture o altre modalità elusive, di cui alla disciplina in commento. Quindi, per esempio, l’utilizzo di un sacchetto di plastica nei reparti di gastronomia del supermercato o del piccolo negoziante, a prescindere dal prodotto alimentare contenuto (carne, frutta o altro) nonché diciture destinate a eludere la disciplina, potrà comportare l’applicazione di sanzioni fino a 100 mila euro (quattro volte la sanzione massima di euro 25 mila). Infine, la norma in commento stabilisce che, ai fini dell’accertamento delle violazioni, sono gli organi di polizia amministrativa che provvedono, sia in presenza di una denuncia sia d’ufficio, fermo restando le prescrizioni di cui all’art. 13, della legge 689/1981, in tema di sanzioni amministrative.