CIRCOLARE N. 8 DEL 22 GENNAIO 2018

NUOVE ALIQUOTE INPS GESTIONE SEPARATA

Rif. normativi

e di prassi:

Art. 2 co. 26 L. 335/95

In sintesi

Dall’anno 2018, l’aliquota contributiva previdenziale per i lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate) iscritti alla sola Gestione separata (ex art. 2 co. 26 della L. 335/95) e non pensionati aumenta nuovamente di un punto percentuale, raggiungendo la misura prevista a regime.

Non si registrano invece variazioni con riguardo all’aliquota prevista per:

  • i professionisti “senza Cassa” iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati;
  • gli iscritti alla Gestione separata che risultino assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione.

Lavoratori iscritti alla Gestione separata

L’individuazione delle categorie di lavoratori soggette all’iscrizione alla Gestione separata INPS deve tenere conto del riordino dei contratti di lavoro operato, in attuazione della L. 10.12.2014 n. 183 (c.d. “Jobs Act”), dal D.lgs. 15.6.2015 n. 81.

In particolare, ci si riferisce alle novità del suddetto D.lgs. consistenti:

  • nel superamento del lavoro a progetto e dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro;
  • nella definizione di nuovi “indici di non genuinità” delle collaborazioni coordinate e continuative.

Lavoro a progetto e collaborazioni coordinate e continuative

Con riguardo ai temi in oggetto, il D.lgs. 81/2015:

  1. da un lato, ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 25.6.2015, della disciplina in materia di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, consentendo di continuare ad applicare la medesima per la regolamentazione, fino alla scadenza, dei soli contratti di lavoro a progetto in corso a tale data;
  2. dall’altro, ha fatto salve le collaborazioni coordinate e continuative prevalentemente personali di cui all’art. 409 c.p.c.

Ciò ha reso di nuovo possibile l’instaurazione di rapporti di collaborazione senza la necessità di uno specifico progetto, né del rispetto dei limiti di durata e delle altre condizioni poste dal DLgs. 10.9.2003 n. 276 (c.d. “Legge Biagi”), ma semplicemente come rapporti di co.co.co. caratterizzati:

  • dall’assenza del vincolo di subordinazione, dato dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. “etero-direzione”);
  • dalla prevalenza del carattere personale dell’apporto lavorativo;
  • dalla continuità del rapporto con il committente;
  • dal coordinamento con il committente, sussistente, come successivamente chiarito dalla L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti – e, quindi, non imposte dal committente – il collaboratore organizzi autonomamente l’attività lavorativa.

Riconduzione al lavoro subordinato delle collaborazioni “etero-organizzate”

Con decorrenza dall’1.1.2016, il D.lgs. 81/2015 ha, tuttavia, altresì previsto l’applicazione alle “nuove” collaborazioni stipulate dopo il 25.6.2015 – così come alle collaborazioni a progetto già in corso a tale data e transitoriamente ancora efficaci (in virtù della deroga all’abrogazione della relativa disciplina di cui si è detto) – della disciplina del rapporto di lavoro subordinato laddove le stesse si concretino in prestazioni che risultino, al contempo:

  • esclusivamente personali;
  • continuative;
  • “organizzate dal committente, nel senso di comportare l’obbligo, per il collaboratore, di rispettare vincoli di orario e di luogo individuati dal committente stesso andando al di là del “coordinamento”, come sopra definito.

Si parla di nuovi “indici di non genuinità” delle collaborazioni – incentrati sulla c.d. “etero-organizzazione” – l’accertamento dei quali determina le medesime conseguenze di una riqualificazione del rapporto in termini di subordinazione (sotto il profilo, ad esempio, del trattamento retributivo, delle tutele avverso i licenziamenti illegittimi, nonché dell’inquadramento previdenziale), anche qualora non si sia in presenza di rapporti propriamente “etero-diretti” (circ. Min. Lavoro 1.2.2016 n. 3).

Esclusioni

Sono escluse, per legge, dalla suddetta riconduzione alla disciplina del lavoro subordinato, quand’anche risultino “etero-organizzate”:

  1. le collaborazioni regolamentate da contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (interpello Min. Lavoro 15.12.2015
    n. 27);
  2. le collaborazioni rese:
  3. da professionisti iscritti in Albi professionali;
  4. da amministratori, liquidatori, sindaci o revisori di società;
  5. da partecipanti a collegi o commissioni;
  6. a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (interpelli Min. Lavoro 20.1.2016 n. 5 e 27.1.2016 n. 6);
  7. a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL) istituite, dall’1.1.2018, dalla L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018);
  8. le collaborazioni stipulate nell’ambito della Pubblica Amministrazione.

Associazione in partecipazione

A decorrere dal 25.6.2015, il D.lgs. 81/2015 ha, inoltre, soppresso la figura dell’associazione in partecipazione con apporto dell’associato persona fisica consistente, in tutto o in parte, in una prestazione lavorativa.

È conseguentemente venuta meno la relativa assicurazione previdenziale.

Sono stati fatti salvi, tuttavia, fino alla loro cessazione, i contratti in corso alla suddetta data.

Lavoratori obbligati all’iscrizione a seguito del D.lgs. 81/2015

Ciò posto, tra i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS è possibile annoverare:

  1. i collaboratori coordinati e continuativi (anche occasionali):
  2. esclusi dall’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, per legge o in quanto titolari di rapporti privi degli “indici di non genuinità” individuati dal DLgs. 81/2015;
  3. percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non “attratti” nella sfera del reddito di lavoro dipendente o del reddito di lavoro autonomo professionale, né assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria (si pensi ai collaboratori delle nuove società sportive dilettantistiche lucrative ex L. 205/2017 riconosciute dal CONI, percettori di redditi qualificati come assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma tenuti ad iscriversi al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo);
  4. i collaboratori coordinati e continuativi a progetto titolari di contratti stipulati prima del 25.6.2015 e privi degli “indici di non genuinità” di cui al DLgs. 81/2015, eventualmente ancora in essere;
  5. i lavoratori autonomi professionali, titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla Gestione di cui si tratta, invece che ad una Cassa di previdenza professionale, allorquando:
  6. esercitino attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi;
  7. pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, siano esclusi dal versamento contributivo alle Casse di categoria, in base ai rispettivi statuti o regolamenti (si parla, appunto, di professionisti “senza Cassa” di previdenza di categoria);
  8. gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro titolari di contratti in corso al 25.6.2015, non ancora giunti a scadenza;
  9. gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio, al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tali attività, superiore a 5.000,00 euro;
  10. gli amministratori di Enti locali non dipendenti;
  11. i medici con contratto di formazione specialistica;
  12. i titolari di dottorati di ricerca con borsa di studio, assegni di ricerca e determinate altre tipologie di borse di studio.

Ai fini della contribuzione dovuta, i suddetti lavoratori vengono, innanzitutto, distinti in:

  • soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati;
  • soggetti iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati.

Aliquote contributive previdenziali

Soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali o pensionati

Per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati – siano essi titolari, o meno, di partita IVA – l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) ha raggiunto, nel 2016, la misura del 24% prevista a regime dall’art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 (e successive modificazioni).

Tale misura resta, dunque, ferma anche dal 2018.

Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati

All’interno della categoria dei soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS e non pensionati, deve ulteriormente distinguersi tra:

  • i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA;
  • i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate (stante la sussistenza dell’onere contributivo in capo a un committente/associante), senza partita IVA.

Lavoratori autonomi con partita IVA

Con riguardo ai lavoratori autonomi con partita IVA – i c.d. professionisti “senza Cassa” di cui sopra – l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) è stata fissata dalla L. 11.12.2016 n. 232, in via strutturale, dall’1.1.2017, nella misura del 25%.

Tale misura resta, dunque, ferma anche dal 2018.

Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate senza partita IVA

Con riguardo ai collaboratori coordinati e continuativi e ai soggetti assimilati, senza partita IVA, poiché si continua ad applicare l’incremento stabilito dal suddetto art. 1 co. 79 della L. 247/2007, l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta dal 32% al 33% a decorrere dal 2018, raggiungendo così la misura prevista a regime.

Aliquota contributiva assistenziale

Soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali o pensionati

Per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o titolari di pensione non è dovuto alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.

Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati

Con riferimento all’intera categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, resta, invece, fermo l’obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale:

  • finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS, ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare);
  • pari, a decorrere dal 7.11.2007, allo 0,72%.

Aliquote contributive applicabili dal 2018

Alla luce di quanto sopra, le aliquote contributive applicabili dal 2018 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE O PENSIONATI NON ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE
NÉ PENSIONATI
Tutti gli iscritti della categoria Titolari di partita IVA Non titolari di partita IVA
Co.co.co., compresi amministratori, liquidatori, sindaci e revisori di società ed enti
Titolari di dottorati di ricerca, assegni e borse di studio
Altri iscritti della categoria
Aliquote previdenziali 24%, fino al previsto massimale della base imponibile 25%, fino al previsto massimale della base imponibile 33%, fino al previsto massimale della base imponibile 33%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contributo assistenziale NO 0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile 0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile 0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contributo “DIS-COLL” NO NO 0,51%, fino al previsto massimale della base imponibile NO
Contribuzione totale 24%, fino al previsto massimale della base imponibile 25,72%, fino al previsto massimale della base imponibile 34,23%, fino al previsto massimale della base imponibile 33,72%, fino al previsto massimale della base imponibile

Decorrenza degli aumenti – Applicazione della “cassa allargata”

Lasciando da parte gli iscritti assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensioni e i professionisti “senza Cassa” – per i quali non si registrano variazioni – le nuove aliquote previste per gli altri iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati decorrono dall’1.1.2018.

Compensi corrisposti ai percettori di redditi assimilati

In virtù del c.d. principio di “cassa allargata”, la precedente misura dell’aliquota contributiva rimane, tuttavia, applicabile ai compensi:

  1. riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2017;
  2. corrisposti:
  3. ai lavoratori i cui redditi siano assimilati a quelli di lavoro dipendente (quali i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di borse di studio, assoggettati dall’1.7.2017, come si è detto, all’aliquota del 33,23% comprensiva della contribuzione aggiuntiva “DIS-COLL”);
  4. fino al 12.1.2018 compreso.

Compensi corrisposti agli altri iscritti

Il suddetto principio di “cassa allargata” non vale, invece, per gli iscritti alla Gestione separata percettori di redditi non assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nei confronti di tali soggetti, pertanto, la nuova aliquota trova applicazione in relazione ai compensi corrisposti dall’1.1.2018:

  • anche se relativi ad anni precedenti;
  • ferma restando, per i lavoratori autonomi occasionali e i venditori a domicilio, la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.

Ripartizione dell’onere contributivo

Anche le aliquote applicabili dal 2018 seguono le vigenti regole di ripartizione dell’onere contributivo, di seguito riepilogate.

Collaboratori coordinati e continuativi e generalità delle figure assimilate, senza partita IVA

Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e della generalità delle figure assimilate, senza partita IVA, i contributi dovuti sono ripartiti:

  • per 1/3, a carico del lavoratore;
  • per i restanti 2/3, a carico del committente.

Pertanto, dal 2018 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.

Iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie
o pensionati
Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie
né pensionati
Co.co.co., compresi amministratori, liquidatori, sindaci e revisori di società ed enti

Titolari di dottorati di ricerca, assegni e borse di studio

Altri iscritti della categoria
Contribuzione totale 24% 34,23% 33,72%
Quota a carico
del lavoratore
8% 11,41% 11,24%
Quota a carico
del committente
16% 22,82% 22,48%

Associati in partecipazione

Nel caso di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro in atto al 25.6.2015 e ancora in essere, l’onere contributivo è ripartito:

  • per il 45%, a carico dell’associato;
  • per il restante 55%, a carico dell’associante.

Pertanto, dal 2018 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.

Iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie
o pensionati
Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie
né pensionati
Contribuzione totale 24% 33,72%
Quota a carico
dell’associato
10,8% 15,174%
Quota a carico
dell’associante
13,2% 18,546%

Lavoratori autonomi con partita iva

Per i liberi professionisti “senza Cassa” – sui quali l’onere contributivo grava per intero – è confermata la facoltà di rivalsa:

  • nei confronti del committente;
  • nella misura del 4% dei compensi lordi.