CIRCOLARE N. 18 DEL 26 FEBBRAIO 2018

DICHIARAZIONI D’INTENTO EMESSE DA “ESPORTATORI ABITUALI”

Rif. normativi

e di prassi:

Art. 8, co. 1, lett. c, DPR 633/1972

In sintesi

Gli esportatori abituali possono beneficiare dell’acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell’Iva (regime di non imponibilità Iva previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972) trasmettendo telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che intendono effettuare. Vengono definiti “esportatori abituali” i contribuenti che nel 2017 (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari: tali soggetti passivi Iva possono acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’Iva nel limite di un importo definito “plafond”, corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2017 (o nei 12 mesi precedenti).

La procedura

Gli esportatori abituali alla fine dello scorso anno o agli inizi del 2018 hanno trasmesso telematicamente i dati all’Agenzia delle entrate, indicando l’importo dell’operazione o delle operazioni per le quali chiedono al proprio fornitore di acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’Iva.

In merito alla quota di plafond da indicare nel di far sì che la somma delle diverse lettere di intento inviate non ecceda la misura complessiva modello non vi è alcun impedimento nell’indicare un importo superiore al plafond disponibile, posto che quest’ultimo si riduce sulla base degli acquisti effettuati e non già sulla base di quanto dichiarato nel modello da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate. Gli esportatori abituali pertanto non devono preoccuparsi di suddividere il plafond disponibile tra i diversi fornitori (evitando del medesimo), bensì possono indicare in ciascuna lettera di intento da inviare a ogni singolo fornitore l’intero plafond disponibile.

Qualora, invece, l’esportatore abituale intenda evidenziare nella lettera di intento una quota di plafond parametrata alle esigenze dello specifico fornitore e nel corso dell’anno tale quota venga interamente utilizzata, sarà necessario procedere all’invio di una nuova lettera di intento. Come precisato dalla risoluzione n. 120/E/2016 si tratta di una “ulteriore” quota di plafond che, quindi, non deve comprendere l’importo contenuto nella lettera di intento inviata in precedenza.

Estratto del modello da utilizzare dal 1° marzo 2017

Per quanto riguarda il fornitore, lo stesso può iniziare a emettere le fatture applicando il regime di non imponibilità Iva solo dopo che gli è stata comunicato da parte del proprio cliente l’invio della lettera di intento. La verifica della validità della lettera di intento ricevuta da parte del fornitore può avvenire in 2 modalità alternative ma equivalenti:

  • accedendo al sito dell’Agenzia delle entrate al link Verifica ricevuta dichiarazione di intento (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica) e, inserendo alcuni dati quali il numero di protocollo e il numero progressivo della lettera di intento, l’anno della dichiarazione, il codice fiscale del dichiarante e l’indicazione del destinatario, effettuare il riscontro dell’avvenuta presentazione;
  • per i soli fornitori abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, consultando le informazioni relative alle lettere di intento nel proprio cassetto fiscale accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In capo ai fornitori è fatto obbligo di tenere l’apposito registro delle lettere di intento ricevute, in cui le stesse vanno numerate progressivamente e annotate entro 15 giorni dalla ricezione. In fase di emissione della fattura di vendita, inoltre, vanno indicati gli estremi delle dichiarazioni di intento ricevute, gli estremi del numero di protocollo assegnato in sede di registrazione sull’apposito registro e riportato il titolo di inapplicabilità dell’imposta (Non imponibilità Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972). L’anno successivo sarà necessario riepilogare mediante la compilazione del quadro VI della dichiarazione annuale Iva i dati delle lettere di intento ricevute.

Le sanzioni

La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di lettere di intento è contenuta nell’articolo 7 del D.Lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma di rappresentazione schematica:

Fattispecie Sanzione prevista Riferimento
Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8, lettera c) in mancanza di lettera di intento in misura proporzionale

dal 100% al 200% dell’imposta

Comma 3
Cessionario/committente che emette lettera in mancanza dei presupposti di legge (non risponde mai il fornitore) in misura proporzionale

dal 100% al 200% dell’imposta

Comma 4
Cessionario/committente che emette lettera intento in misura superiore al plafond disponibile (c.d. “splafonamento”) in misura proporzionale

dal 100% al 200% dell’imposta

Comma 4
Cedente/prestatore che effettua operazioni N.I. articolo 8, lettera c) prima di aver ricevuto o riscontrato la lettera di intento in misura fissa

tra 250 euro e 2.000 euro

Comma 4-bis

È in ogni caso fatto salvo il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso (ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997) al fine di regolarizzare la violazione commessa.