CIRCOLARE N. 40 DEL 18 GIUGNO 2018

ULTIMI CHIARIMENTI IN MATERIA DI FATTURA ELETTRONICA

Rif. normativi

e di prassi:

Legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017)
Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E/2018 del 30/04/2018
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018
Provvedimento Agenzia delle Entrate 73203 del 4 aprile 2018
Ns. Circolare n. 28/2018
Ns. Circolare n. 37/2018

In sintesi

L’avvicinarsi del 1° luglio 2018, data a partire dalla quale entra in vigore l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione nonché per le prestazioni di subappalto nell’ambito degli appalti pubblici, porta con sé l’inevitabile produzione di chiarimenti nonché di provvedimenti attuativi necessari alla corretta applicazione del nuovo obbligo normativo.

Dopo la pubblicazione della circolare n. 8/E dello 30 aprile 2018, già commentata nella informativa presente nel numero dello scorso mese di maggio, la stessa agenzia delle entrate è intervenuta nuovamente in occasione del recente Videoforum organizzato da Il Sole 24Ore il 24 maggio 2018 per fornire ulteriori chiarimenti applicativi.

Riportiamo di seguito le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate.

ARGOMENTO: Conservazione in formato pdf

Domanda: Per le fatture elettroniche tra privati si chiede conferma che la sostanza prevale sempre sulla forma, ossia il contenuto è sempre prevalente rispetto alle modalità di conservazione del documento. Quindi si potrà sempre continuare a conservare la fattura in pdf in luogo del formato Xml della fattura elettronica?

Risposta: L’articolo 23-bis del Cad (Codice dell’amministrazione digitale), al comma 2 stabilisce che “le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”. Pertanto, l’operatore potrà decidere di portare in conservazione anche la copia informatica della fattura stessa in formato pdf, contemplato tra i formati che il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 considera idonei a fini della conservazione.

ARGOMENTO: Momento di emissione e scarto della fattura

Domanda: Gli operatori sono abituati ad emettere a momento della cessione di beni una fattura immediata. In relazione al fatto che la veicolazione al Sistema di interscambio (Sdi) e la relativa emissione della fattura elettronica è asincrona rispetto al momento di consegna del bene, questo documento immediato si può ancora emettere? Che valore ha?

Risposta: Ai punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia protocollo n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, è stabilito che:

2.3 Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti dal SdI, è fornito riscontro con le modalità descritte nell’allegato A del presente provvedimento”.

2.4 Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro cinque giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse”.

Inoltre, ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del medesimo provvedimento è chiarito che, in caso di esito positivo dei controlli e di consegna ovvero messa a disposizione (nell’area riservata del cessionario/committente) della fattura elettronica, la fattura si considera emessa e “la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis, D.P.R. 633/1972”.

Tanto premesso, sulla base delle disposizioni sopra riportate è possibile affermare che, ferme restando le previsioni dell’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, la fattura elettronica deve essere trasmessa al SdI al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972.

Qualora la fattura elettronica superi i controlli e venga consegnata o messa a disposizione dal SdI, il documento si intende emesso con la data riportata nella fattura stessa: pertanto, sarà rispettato il dettato normativo del citato articolo 6.

Nel caso in cui la fattura elettronica non superi i controlli eseguiti dal SdI, la fattura è scartata e si considera “non emessa”. Conseguentemente, fermo restando che la data di trasmissione della fattura elettronica al SdI è nota e mutuando le consolidate regole previste per le dichiarazioni e le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, l’emittente avrà cinque giorni di tempo per trasmettere al SdI la fattura elettronica corretta senza incorrere nella violazione delle disposizioni dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972.

ARGOMENTO: Trasferimento dati in Edi

Domanda: Il trasferimento dei dati in Edi (Electronic data interchange) continuerà a sopravvivere? In quale momento e con quali modalità e con quali contenuti bisognerà inviare i dati al sistema di interscambio?

Risposta: Il processo di fatturazione elettronica regolamentato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015 (come riportato nell’articolo 1, comma 909, L. 205/2017), lascia piena libertà agli operatori di continuare a utilizzare processi di trasferimento dati Edi, sfruttando anche i servizi oggi offerti da provider e intermediari. Ciò che occorre tener presente è che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, la fattura valida ai fini fiscali è quella trasmessa al SdI e per la quale il Sistema fornisce all’emittente la ricevuta che attesta la consegna o la messa a disposizione nell’area autenticata dell’agenzia delle Entrate. Conseguentemente, i sistemi Edi potranno integrare i flussi delle fatture elettroniche xml e le conseguenti ricevute trasmesse dal SdI al fine di consentire all’emittente e al destinatario delle fatture la corretta gestione fiscale delle stesse.

ARGOMENTO: Fattura emessa da soggetto estero

Domanda: In caso di fuel card emessa da un soggetto estero non residente e non identificato in Italia il soggetto passivo nazionale deve ricevere e gestire fattura elettronica?

Risposta: Alla luce dell’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, così come modificato dall’articolo 1, comma 909, L. 205/2017, la fatturazione elettronica non coinvolge soggetti diversi da quelli residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Si osserva, peraltro, che laddove la fuel card non sottintenda un formale contratto di netting (circolare n. 42/E/2012) ma consenta l’acquisto di carburante presso soggetti diversi dall’emittente, ovvero di più prodotti con aliquote differenti, si avrà comunque un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta a Iva in forza dell’articolo 2, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972 e, conseguentemente, a quello di fatturazione (si veda circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, punto 2.1.1). Va in tutti i casi rilevato che, in tale ultima ipotesi, al momento della cessione materiale del carburante, l’esercente dell’impianto di distribuzione ubicato in Italia dovrà documentare la stessa con fattura elettronica (qualora avvenga nei confronti di un soggetto passivo d’imposta).

ARGOMENTO: Rapporti con l’estero

Domanda: Si possono trasformare le fatture emesse e ricevute dall’estero in fatture elettroniche inviandole attraverso lo SdI in modo da adempiere all’obbligo mensile di comunicazione?

Risposta: La risposta è affermativa con riferimento solo alle fatture emesse verso soggetti esteri. Infatti, il punto 9.4 del provvedimento del 30.4.2018 stabilisce che: “Per le sole fatture emesse, le comunicazioni di cui al punto 9.1 (ossia relative a “operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”) possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell’Agenzia delle entrate l’intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito al punto 1.3 e compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento”.