CIRCOLARE 61 DEL 15 OTTOBRE 2018
FATTURA ELETTRONICA
AGGIORNAMENTI
Rif. normativi
e di prassi: |
D.L. 79/2018 |
Legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017) | |
Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E/2018, 13/E/2018 | |
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 | |
Provvedimento Agenzia delle Entrate 73203 del 4 aprile 2018 | |
Ns. Circolare n. 28/2018, 37/2018, 40/2018, 44/2018, 60/2018 |
In sintesi
Dal 1.1.2019 tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o iden-tificati nel territorio dello Stato do-vranno essere documentate tramite fattura elettronica.
Le operazioni di trasmissione e rice-zione delle fatture avverranno trami-te il Sistema di Interscambio ge-stito dall’Agenzia delle Entrate.
La nuova modalità di emissione e gestione delle fatture richiederà una maggiore informatizzazione di tutti i soggetti coinvolti. Con la circolare in oggetto vi illustriamo brevemente quali saranno i nuovi scenari possibi-li.
A decorrere dal 1 gennaio 2019 sarà obbligatoria la fattura elettronica emessa:
– tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti e identificati in Italia (operazioni B2B);
– nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C).
I soggetti obbligati
Gli interessati dal nuovo obbligo sono tutti i cedenti/prestatori soggetti passivi IVA.
Sono invece esclusi dall’obbligo di emissione i soggetti passivi che rientrano nel c.d. regime dei minimi e nel c.d. regime forfettario. Imprese e professionisti dovranno quindi attrezzarsi al fine di creare, trasmettere, ricevere, e conservare le fatture solo digitalmente.
Che cos’è una fattura elettronica?
È un documento informatico, un file formato XML, trasmesso telematicamente al il Sistema di Interscambio (SdI), e da questo recapitato al soggetto ricevente cessionario/committente.
CEDENTE
o
PRESTATORE
SISTEMA
di
INTERSCAMBIO
CESSIONARIO
o
COMMITTENTE
La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall’art. 21 e 21 bis del DPR 633/1972 (data di emissione, numero progressivo, dati del soggetto cedente/prestatore e del cessionario/committente, beni e servizi formanti l’oggetto dell’operazione, aliquota, imponibile ed imposta, …). Ad integrazione delle informazioni obbligatorie, il file consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori, tra cui anche allegati.
Le regole di fatturazione elettronica sono applicabili anche in riferimento a eventuali note di variazione in aumento (c.d. note di debito) ovvero in diminuzione (c.d. note di credito), di cui all’art. 26 DPR 633/1972.
IL CICLO ATTIVO: IL CICLO PASSIVO:
EMISSIONE FATTURA
ACQUISIZIONE FATTURA
TRASMISSIONE AL SdI
CONTABILIZZAZIONE
ARCHIVIAZIONE
ARCHIVIAZIONE
CONSERVAZIONE
CONSERVAZIONE
Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche
La trasmissione delle fatture elettroniche è effettuata tramite uno dei seguenti canali di trasmissione:
- PEC (utilizzabile nel caso di pochi documenti);
- servizi informatici messi a disposizione gratuitamente dell’Agenzia delle Entrate (procedura web, app, software);
- software messi a disposizione dalle varie software house accreditate.
L’invio delle fatture può essere gestito direttamente dal soggetto passivo o tramite intermediari (ad es. studio professionale).
Qualsiasi soggetto passivo che decida di operare direttamente per l’invio delle trasmissioni avvalendosi del sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Fatture e Corrispettivi”) dovrà obbligatoriamente essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi software dell’Agenzia delle Entrate Fisconline/Entratel.
Il Sistema dell’Agenzia delle Entrate consente sia di emettere le fatture che di ricevere delle notifiche, al fine di monitorare lo stato delle fatture inviate, ad esempio: presa in carico, ricevuta di consegna, ricevuta di scarto, ricevuta di impossibilità di recapito.
Il Sistema di Interscambio effettua controlli formali e sostanziali sulle fatture da recapitare, qualora non vengano superati (ad es. se il destinatario risulta inesistente) viene recapitata una “ricevuta di scarto” entro 5 giorni. È possibile in seguito re-inviare la fattura scartata con le opportune correzioni.
Una fattura emessa senza utilizzare il SdI si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 D.lgs. 471/1997.
Allo stato attuale, ogni fattura elettronica dovrà essere emessa, ovvero generata e trasmessa allo Sdi, obbligatoriamente entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione.
Più precisamente, secondo la normativa IVA, la fattura deve essere emessa:
- all’atto della consegna o spedizione nel caso di una cessione di beni,
- all’atto del pagamento nel caso di una prestazione di servizi.
Ad esempio una fattura emessa in data 5 settembre 2018 dovrà essere trasmessa entro le ore 24 del 5.09.2018, se trasmessa allo Sdi il 10 settembre sarà tecnicamente considerata tardiva.
L’Agenzia delle Entrate ha già comunicato che, in fase di prima applicazione, la violazione non sarà punibile nel caso l’invio del file avvenga con un “minimo ritardo” e non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta.
In caso di fattura differita (prevista dall’art. 21, c. 4, lett. a) DpR 633/1972) resta ferma la regola per cui la fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, risultante dai documenti di accompagnamento, oggetto della transazione.
Nell’ambito delle autofatture, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 fa riferimento soltanto alla c.d. autofattura-denuncia, cioè al caso in cui il soggetto passivo non riceva la fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione e sia obbligato a regolarizzare l’operazione al posto del cedente/prestatore. In questa ipotesi l’autofattura dovrà essere emessa in formato elettronico e andrà inviata al SdI.
Al momento si attendono quindi indicazioni operative riguardo le autofatture per l’acquisto di servizi da fornitori extracomunitari (art. 46 DL 331/1993).
Nel caso invece di fattura in reverse charge emessa da un soggetto italiano oppure UE per operazioni effettuate nel territorio dello Stato, l’integrazione (art. 17 DPR 633/1972) non deve passare per il Sistema di Interscambio, sarà sufficiente una variazione contabile valida ai soli fini interni.
La ricezione delle fatture elettroniche
Anche le fatture emesse dai fornitori dovranno essere ricevute tramite il Sistema di Interscambio. Sia al fornitore che al Sistema di Interscambio dovrà essere comunicato il recapito elettronico presso il quale si intende ricevere i documenti elettronici.
Mediante un apposito servizio di registrazione è possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate (e quindi al Sistema di Interscambio) il c.d. indirizzo telematico, che può essere:
- o un “codice destinatario” (fornito dalle software house);
- oppure l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC.
Nel caso in cui il soggetto ricevente non avesse provveduto a tale registrazione dovrà comunicare il recapito ad ogni singolo fornitore che dovrà emettere fattura nei suoi confronti.
Qualora il recapito della fattura non fosse possibile per cause non imputabili al SdI, il documento verrà reso disponibile al soggetto ricevente nell’apposita area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate denominata “Fatture e corrispettivi”, accessibile con le apposite credenziali. In questo caso, il soggetto emittente rilascerà una copia informatica o cartacea della fattura.
Per comodità degli utenti, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio di generazione di un codice a barre bidimensionale, c.d. QR-Code, per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA al fine di “ricevere” correttamente la fattura elettronica senza il rischio di commettere errori. Il codice dovrà essere mostrato al fornitore al momento della richiesta della fattura tramite smartphone o tablet (salvandolo sul dispositivo, anche in formato PDF) oppure su carta (stampando l’immagine).
La conservazione delle fatture elettroniche
I soggetti che emettono fatture elettroniche devono procedere alla conservazione sostitutiva delle stesse, secondo quanto disposto dal DM 17 giugno 2014. Al fine di garantire autenticità, affidabilità, leggibilità e reperibilità del documento digitale. Il processo avviene tramite l’apposizione della firma digitale sui file informatici e una marca temporale. Anche le fatture ricevute, essendo documenti informatici, dovranno essere conservate a cura del soggetto ricevente con le stesse modalità delle fatture emesse.
Programmi utilizzabili per la gestione dei flussi informatici
- Agenzia delle Entrate
Per l’emissione delle fatture elettroniche l’ Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti, gratuitamente,
- un’app denominata “FATTURAe”. Disponibile sia in ambiente Android che in ambiente iOS, consente la predisposizione e l’invio al Sistema di Interscambio (SdI) della fattura elettronica.
- il programma “Compilazione Fattura Elettronica (FEL18)” reperibile nella sezione “software” del sito web dell’Agenzia delle Entrate, che consente la predisposizione del documento in formato “XML” per il successivo invio tramite il Sistema di Interscambio. Sarà poi possibile trasmettere il file XML generato tramite il portale gratuito “Fatture e Corrispettivi”, disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
- anche nell’ area online “Fatture e Corrispettivi” è possibile generare il file XML delle fatture elettroniche.
Per accedere a questi programmi il contribuente deve essere in possesso delle credenziali Entratel/Fisconline.
Sebbene ognuna di queste applicazioni sia in grado di gestire tutte le fasi della fatturazione elettronica (creazione del file XML, trasmissione al Sistema di Interscambio, ricezione delle fatture fornitori e conservazione sostituitiva dei documenti), è possibile utilizzarle anche solo per una o più di esse. Si dovrà però tener presente che le soluzioni proposte da Agenzia delle Entrate presentano molti limiti operativi che le rendono adatte solamente alle piccolissime realtà.
- Delega all’intermediario
Ogni fase del processo che riguarda l’emissione di fatture elettroniche (ciclo attivo) e la ricezione (ciclo passivo) può essere delegata ad un intermediario abilitato (es. lo Studio professionale).
La delega, esercitabile tramite apposito modulo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, riguarderà diversi “livelli” del processo e sarà più o meno ampia a seconda dei servizi che si sceglie di delegare:
- ricercare, consultare e acquisire fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI;
- comunicare al SdI l’indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture;
- utilizzare il servizio di generazione del QR-Code.
Il modulo di delega può essere presentato presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure online tramite area riservata Entratel o Fisconline. La durata della delega sarà di 4 anni.
La fattura elettronica nei confronti dei consumatori finali
Come anticipato, l’obbligo di fatturazione elettronica vale anche per le fatture verso consumatori finali (B2C) ma con la seguente modalità: al momento dell’acquisto l’esercente emetterà una fattura elettronica e contestualmente dovrà mettere a disposizione del consumatore finale una copia della fattura in formato elettronico e in formato analogico; è fatta salva la facoltà del consumatore di rinunciare alla copia elettronica o cartacea del documento.
La fattura elettronica emessa dall’esercente sarà messa a disposizione del consumatore nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
I regimi agevolati: minimi e forfettari
Specificatamente esonerati dall’emissione di fatture in formato elettronico, i soggetti ammessi ai regimi agevolati riceveranno le fatture dai fornitori in formato analogico (copia cartacea). Avranno comunque a loro disposizione la fattura in formato elettronico nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
Potranno continuare a conservare in modo tradizionale le fatture di acquisto ricevute in formato cartaceo.
Il caso delle fatture transfrontaliere
Sarà possibile l’emissione di fatture elettroniche verso soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato. Contemporaneamente all’invio al SdI il fornitore italiano dovrà comunque inviare copia cartacea al cliente estero. Seppur facoltativo, l’utilizzo della procedura telematica permetterà di evitare l’invio di una nuova comunicazione prevista dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 1.1.2019: una sorta di “spesometro transfrontaliero” per tutte le operazioni che non sono state oggetto di formalità doganali.
La fase attuale: gestire le fatture elettroniche ricevute prima del 1.1.2019
Attualmente non esiste un obbligo di ricevere le fatture in formato XML, né di procedere alla loro conservazione. Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario, per cui la fattura rimane elettronica solamente per l’emittente.