CIRCOLARE 63 DEL 22 OTTOBRE 2018

CONTROLLO DELL’ENEA SULLE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Rif. normativi

e di prassi:

Decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’11 maggio 2018

In sintesi

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’11 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2018, ha disciplinato le modalità con le quali ENEA effettuerà i controlli, sia documentali sia in situ, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 ed è fruibile in 10 rate annuali di pari importo, ancorché per alcune tipologie di spese sostenute dal 1° gennaio 2018 la misura della detrazione sia stata ridotta dal 65% al 50%, con soglie massime di spesa differenziate (per gli interventi condominiali sono previste misure della detrazione Irpef/Ires più alte).

Le procedure e le modalità per l’esecuzione dei controlli da parte di ENEA

La selezione della documentazione presentata all’ENEA entro il 90° giorno dal termine dei lavori (asseverazione, attestato energetico e scheda informativa) verrà effettuata su un campione non superiore allo 0,5% delle istanze presentate, dando preferenza a quelle che fruiscono di una maggiore aliquota di detrazione, a quelle che presentano la spesa più elevata e a quelle che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso ed ai massimali dei costi unitari. I controlli verranno effettuati entro il 30 giugno di ogni anno sulle istanze prodotte in relazione agli interventi conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

L’ENEA accerterà la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell’intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione e rilascerà esito negativo nei casi in cui la documentazione fornita risulti carente, anche a seguito di integrazione, e nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinati normativamente.

Ad integrazione delle verifiche documentali, verranno effettuati annualmente dei controlli in situ su almeno il 3% delle istanze selezionate. Il controllo in situ si svolgerà alla presenza del soggetto beneficiario ovvero dell’amministratore per conto del condominio e alla presenza del tecnico o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori. Il controllo in situ produrrà esito negativo nel caso in cui le dichiarazioni contenute nella documentazione trasmessa dal beneficiario presentino difformità rilevanti rispetto alle opere effettivamente realizzate.

I criteri che saranno utilizzati da ENEA per la selezione del campione delle istanze da verificare sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

  • interventi che hanno diritto ad una maggiore aliquota di detrazione;
  • istanze che presentano la spesa più elevata;
  • istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione e ai massimali dei costi unitari.

Interventi che hanno diritto ad una maggiore aliquota di detrazione

Fruiscono di una detrazione maggiore rispetto a quella ordinaria del 50%/65% gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali:

  1. detrazione del 70% per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  2. detrazione del 75% per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguano almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al D.M. 26 giugno 2015;
  3. se l’edificio è collocato nelle zone sismiche 1, 2 o 3 detrazione dell’80% per gli stessi interventi di cui alle lettere a e b) che conseguano contestualmente anche la riduzione di 1 classe di rischio sismico;
  4. se l’edificio è collocato nelle zone sismiche 1, 2 o 3 detrazione dell’85% per gli stessi interventi di cui alle lettere a e b) che conseguano contestualmente anche la riduzione di 2 classi di rischio sismico.

Istanze che presentano la spesa più elevata

Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili sullo stesso immobile, la soglia massima di detrazione applicabile è costituita dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Non è prevista alcuna soglia massima di spesa e, pertanto, sono detraibili al 65% l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Gli altri interventi agevolabili che presentano la soglia più alta di spesa ammissibile sono i seguenti:

  • detrazione del 65% con soglia massima di spesa pari a 153.846,15 euro per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti con valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto a valori predeterminati;
  • detrazione del 65% con soglia massima di spesa pari a 153.846,15 euro per l’acquisto e posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che dall’intervento consegua un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
  • detrazione del 50% con soglia massima di spesa pari a 120.000 euro per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o vani non riscaldati, con i requisiti di trasmittanza termica;
  • detrazione del 50% con soglia massima di spesa pari a 120.000 euro per l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • detrazione del 65% con soglia massima di spesa pari a 92.307,69 euro per gli interventi su edifici o parti di edifici esistenti riguardanti strutture opache verticali (pareti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti);
  • detrazione del 65% con soglia massima di spesa pari a 92.307,69 euro per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, per il fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università.

Istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione ed ai massimali dei costi unitari

L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Un professionista abilitato deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici richiesto dal singolo intervento e predisporre, se del caso, una relazione tecnica nonché l’attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare di cui si richiedono le detrazioni. Nel caso di interventi che interessano gli impianti, devono essere presenti la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ai sensi del D.M. 37/2008 e, se pertinente, il libretto di impianto secondo il modello pubblicato con il D.M. 10 febbraio 2014. Per quanto riguarda il termine per l’invio della documentazione all’ENEA, il contribuente può provare la data di fine lavori da cui decorrono i 90 giorni con il collaudo, ovvero, laddove non è richiesto il collaudo, con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito web dell’ENEA (www.acs.enea.it). Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA.