CIRCOLARE 65 DEL 05 NOVEMBRE 2018

EMISSIONE DI FATTURA CON IVA IN PRESENZA DI DICHIARAZIONE

D’INTENTO VALIDA

Rif. normativi

e di prassi:

Nota dell’Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018 dell’11 luglio 2018

In sintesi

L’Agenzia delle entrate ha chiarito nella nota n. 954-6/2018 dell’11 luglio 2018 che se l’esportatore intende rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond già comunicato o intende revocare la lettera di intento già spedita, non sono previste particolari formalità, in quanto il beneficio di effettuare gli acquisti senza l’applicazione dell’imposta rappresenta una facoltà e non un obbligo.

L’emissione di fatture con rivalsa dell’Iva in presenza di lettera di intento valida

Assonime (l’Associazione fra le società italiane per azioni) ha sottoposto all’Agenzia delle entrate una istanza di consulenza giuridica al fine di richiedere con quale modalità debba essere espresso il consenso da parte del cliente esportatore abituale nei confronti del proprio fornitore, al fine di emettere fatture con Iva, in assenza di espressa revoca della lettera di intento inviata.

In primo luogo, l’Agenzia delle entrate precisa che le operazioni per le quali è possibile avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni in sospensione dell’imposta utilizzando il plafond disponibile possono subire variazioni in aumento o in diminuzione:

  • le variazioni in aumento del plafond devono obbligatoriamente essere precedute dalla presentazione telematica all’Agenzia delle entrate, successivamente comunicata al fornitore, di una nuova lettera di intento;
  • le variazioni in diminuzione del plafond già comunicato, invece, non necessitano di formalità obbligatorie. Se il cliente comunica al fornitore di non volersi più avvalere della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta, il fornitore può emettere fatture con addebito di Iva.

La volontà di non volersi avvalere della facoltà di sospendere l’imposta può essere comunicata al fornitore anche solo per alcuni acquisti, senza revocare del tutto la dichiarazione di intento presentata. Il consenso del cliente può essere acquisito con varie modalità, anche verbalmente, prima dell’emissione della fattura del fornitore o anche in un momento successivo. Il comportamento che si sostanzia nel pagamento della fattura al lordo dell’Iva addebitata e nell’esercizio del diritto alla detrazione della stessa da parte del cliente manifesta l’espressione di una volontà concludente.

Verificandosi tali situazioni, pertanto, in presenza di lettere di intento presentate all’Agenzia delle entrate e di plafond capienti, il fornitore non ha l’obbligo di emettere fattura in regime di non imponibilità Iva se il cliente manifesta l’intenzione di non avvalersi del regime di sospensione di imposta per acquisti specifici (la lettera di intento mantiene comunque intatta la propria validità).