CIRCOLARE 71 DEL 03 DICEMBRE 2018

ADEMPIMENTI PER LE CASE MANDANTI DEGLI AGENTI

Rif. normativi

e di prassi:

Artt. 1742-1753 c.c.
Regolamento Enasarco

In sintesi

Le aziende che hanno concesso un mandato ad agenti di commercio devono mantenere un attento monitoraggio in merito alla gestione dell’Enasarco (forma di previdenza obbligatoria che si affianca alla gestione previdenziale commercianti).

Pertanto, al termine di ogni esercizio sarà opportuno effettuare i dovuti controlli per verificare la correttezza del proprio comportamento.

La misura dei contributi Enasarco

Il carico contributivo grava, per la metà, sull’azienda mandante e per la restante parte sull’agente di commercio. Tale ultima quota viene trattenuta dal mandante sul pagamento delle provvigioni e versata unitariamente all’Ente, dopo avere presentato il resoconto trimestrale delle provvigioni maturate.

Per l’anno 2018 l’aliquota era del 16%, mentre per il 2019 è programmato un incremento al 16,50%.

Va rammentato, peraltro, che esistono anche dei minimali e dei massimali che, per l’anno 2018 sono applicabili nella misura rappresentata in tabella.

Minimali e Massimali Enasarco 2018

Plurimandatari Monomandatari
Minimale 423,00 euro 846,00 euro
Massimale 25.275 euro 37.913 euro

I contributi sono dovuti sulle provvigioni maturate, a prescindere dall’emissione della fattura da parte dell’agente di commercio; pertanto, tenuto conto di quanto sopra, in sede di chiusura del bilancio si dovrebbe provvedere a una quadratura tra i contributi a carico dell’azienda e le provvigioni di competenza.

In linea di principio, il gravame Enasarco sulle aziende mandanti può essere schematizzato come da tabella che segue.

Contributo fondo previdenza è il contributo previdenziale dovuto su tutte le somme pagate a qualsiasi titolo all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il contributo previdenziale è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone e viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio – 20 agosto – 20 novembre – 20 febbraio dell’anno successivo)
Contributo fondo assistenza è il contributo previdenziale a totale carico della ditta preponente che deve essere versato agli agenti che svolgono la loro attività in forma di Società di capitali (Spa e Srl), in luogo del contributo al fondo di previdenza, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale
Contributo fondo FIRR le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. I contributi per il fondo previdenza, fondo assistenza e FIRR sono per l’azienda costi d’esercizio. L’obbligo di accantonamento presso la Fondazione Enasarco cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia. In tal caso, le somme non versate verranno corrisposte direttamente all’agente dalla ditta mandante operando la ritenuta d’acconto del 20% da versare con codice 1040.

La competenza delle provvigioni

La casa mandante deve imputare a bilancio le provvigioni di competenza, vale a dire quelle gravanti sulle vendite che sono state perfezionate nell’anno.

In tal modo, si riesce a rispettare due requisiti fondamentali:

  • quello della competenza;
  • quello della correlazione, secondo il quale si debbono dedurre nell’esercizio i costi correlati ai ricavi di competenza dell’esercizio.

Pertanto, il passo principale è quello di individuare i ricavi di competenza dell’anno 2018 e, successivamente, in forza dei mandati attivi, si dovrà verificare di avere imputato a conto economico un ammontare coerente di provvigioni.

Qualora non siano ancora giunte le fatture degli agenti, si dovrà provvedere a stanziare:

Il costo per dette provvigioni;

Il costo per la connessa contribuzione Enasarco, gravante sulle provvigioni.

31 dicembre 2018

Diversi a Diversi 1.080
Provvigioni su vendite (CE) 1.000
Contributi Enasarco (CE) 80
Crediti Enasarco per anticipo (SP) 80
a Fatture da ricevere 1.000
a Debiti v.so Enasarco 160

Si noti che nella scrittura di cui sopra è direttamente evidenziato anche l’importo che l’azienda versa per conto dell’agente di commercio, anche se materialmente non è ancora stata ricevuta la fattura delle provvigioni relative.

Tale impostazione tiene conto dell’insorgenza dell’obbligo alla data del 31-12 di ciascun anno, e per conseguenza meglio soddisfa il requisito della prudenza.

Taluni non rilevano tale quota, attendendo il momento di materiale versamento delle somme; solo in quel momento, pertanto, verrebbe evidenziato un credito per l’anticipo che la casa mandante effettua all’Ente, in relazione alla quota di contributo che grava sull’agente di commercio.

Il Fondo Indennità risoluzione rapporto

In relazione a ciascun anno la casa mandante è obbligata a versare alla Fondazione Enasarco una quota che costituisce una sorta di “liquidazione” dell’agente di commercio, sempre rapportata all’ammontare delle provvigioni maturate nell’anno.

L’importo dovuto per FIRR varia in relazione ad una tabella a scaglioni, differenziata a seconda che l’agente sia monomandatario o plurimandatario.

Il tutto è rappresentato nella tabella che segue.

Le aliquote FIRR

Monomandatari Plurimandatari
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro/anno 2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 euro/anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno 1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro/anno

Ipotizziamo che per i primi 3 trimestri siano maturate le seguenti provvigioni

  • 1° trimestre 3.500,00 euro di provvigioni
  • 2° trimestre 2.800,00 euro di provvigioni
  • 3° trimestre 4.200,00 euro di provvigioni
  • 4° trimestre 3.000,00 euro di provvigioni

Per il calcolo del FIRR bisogna tener conto di 3 informazioni:

  • importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente: nell’esempio 13.500,00.
  • tipologia del mandato (monomandatario o plurimandatario): nell’esempio plurimandatario
  • numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso): nell’esempio 12 mesi

Calcolo: (6.200 * 4%) + (3.100 * 2%) + (4.200 * 1%) = 352,00

31 dicembre

Contributi FIRR (CE) a Debiti v.so Enasarco per FIRR 352,00

Il versamento delle somme dovrà essere effettuato dall’azienda entro il 31 di marzo del successivo anno.

Si segnala che nel caso di interruzione del rapporto con l’agente nel corso dell’anno, invece, il FIRR maturato nella frazione di esercizio viene corrisposto direttamente all’agente dalla casa mandante, senza il filtro dell’Enasarco.

L’indennità suppletiva di clientela

All’agente di commercio può spettare, a determinate condizioni, anche un ulteriore somma a titolo di indennità suppletiva di clientela.

Se, nel corso del proprio rapporto, l’agente ha incrementato e/o mantenuto la clientela dell’azienda, alla cessazione del rapporto (per motivi differenti dalla colpa dell’agente e in relazione ai soli mandati a tempo indeterminato), si dovrà provvedere all’accantonamento di un apposito fondo, che rappresenta la passività potenziale che grava sull’azienda nell’eventualità suddetta.

L’indennità, in particolare, è dovuta:

  • in caso di contratto a tempo indeterminato,
  • solo se la cessazione del rapporto di agenzia è avvenuta per iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all’agente (Oic 19);
  • in caso di rapporto in essere da più di un anno, quando l’agente termini il rapporto con la casa mandante a causa di: invalidità temporanea o permanente, raggiungimento dell’età pensionabile oppure decesso.

I comportamenti che si riscontrano nella pratica sono i più disparati, anche perché l’amministrazione finanziaria (nel passato) ha assunto un orientamento altalenante in merito alla deduzione di tale accantonamento.

In ogni caso, rinviando alla dichiarazione dei redditi il tema della deducibilità, se l’azienda ha una esperienza passata nella quale ha dovuto erogare l’indennità suppletiva di clientela, le corrette regole di redazione del bilancio impongono di considerare tale passività, anche se non certa ma solo potenziale.

Le misure dell’indennità suppletiva variano in relazione alla tipologia di contratto applicato, secondo le indicazioni della seguente tabella.

Indennità suppletiva di clientela (ISC)

Base imponibile di riferimento
Aliquota Periodo Aziende commerciali Aziende industriali e Confapi
3% Dal 1° al 3° anno Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese
3%,5 Dal 4° al 6° anno Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di 45.000 euro l’anno
4% Dal 7° anno Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di 45.000 euro l’anno

A livello contabile, l’accantonamento si traduce nella seguente scrittura:

Accantonamento ISC (CE) a Fondo ISC Agenti (SP)

Qualora non si rinvenissero le condizioni per la rilevazione e, diversamente da quanto ipotizzato, l’erogazione spettasse, il carico di costo sarà rilevato al momento della cessazione dell’incarico.

In tale evenienza, come evidente, si potrebbe essere incorsi in un errore di stima in relazione a una passività, in realtà maturata di anno in anno, in connessione con la maturazione delle provvigioni.