CIRCOLARE 8 DEL 21 GENNAIO 2019

ESONERO DALL’EMISSIONE DELLE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO PER GLI ENTI NO PROFIT

Rif. normativi

e di prassi:

Art. 10 co. 01 del DL 119/2018

In sintesi

L’esonero dall’emissione di fattura elettronica previsto dall’art. 10 co. 01 del DL 119/2018 non è limitato alle sole associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla norma, ma riguarda, più in generale, tutti gli enti senza scopo di lucro che, per effetto del combinato disposto degli artt. 9-bis del DL 417/91 e 2 della L. 350/2003, possono optare per il regime di cui alla L. 398/91 e abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente, proventi dall’esercizio di attività commerciali per un importo non superiore a 65.000 euro.

Si tratta, in particolare, delle:

  • associazioni senza fini di lucro e pro loco (indicate nell’art. 9-bis del DL 417/91);
  • associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro (elencate nell’art. 2 comma 31 della L. 350/2003).

Se ne è avuta conferma nella risposta pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate nel proprio sito, all’interno dell’area dedicata alla fattura elettronica.

L’Agenzia, nell’occasione, ha ricordato altresì che l’art. 10 del DL 119/2018 prevede che tali soggetti, nel caso in cui abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente, proventi per un importo superiore al limite di 65.000 euro dall’esercizio di attività commerciali, sono comunque tenuti ad assicurare che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.

Grazie alla modifica legislativa di fine anno, l’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 contiene, dunque, un’ulteriore categoria di soggetti esonerati dall’adempimento, che si aggiungono a quelli già previsti da tale disposizione (minimi e forfetari), ai soggetti esonerati “per natura” (produttori agricoli di cui all’art. 34 comma 6 del DPR 633/72) o a quelli il cui esonero è disposto da altre norme (i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, per il 2019, con riferimento però alle sole fatture i cui dati sono “da inviare” allo stesso Sistema secondo quanto stabilito dall’art. 10-bis del DL 119/2018).

Nel caso in cui non abbiano comunicato al cedente/prestatore la PEC o un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche, potrebbe ritenersi valido tale assunto anche per le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime forfetario di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 che possiedono i requisiti per essere esonerati dall’emissione delle e-fatture.

Nel caso in cui l’associazione effettui un acquisto in qualità di soggetto passivo (nell’ambito di un’attività commerciale), senza comunicare il proprio indirizzo telematico, il fornitore potrà emettere la fattura al cessionario/committente, indicando la partita IVA di quest’ultimo, e valorizzando il campo “Codice Destinatario” con il codice convenzionale “0000000”.

Conservazione elettronica per chi comunica l’indirizzo telematico

Al contrario, se fosse comunicato al cedente/prestatore un indirizzo telematico (casella PEC o codice destinatario), l’associazione che ha effettuato l’acquisto in qualità di soggetto passivo riceverebbe il documento al proprio recapito e sarebbe tenuta agli obblighi di conservazione, in forza di quanto disposto dall’art. 39 comma 3 del DPR 633/72, secondo cui le fatture elettroniche “sono conservate in modalità elettronica”.

Il problema non si pone nel caso in cui l’acquisto venga effettuato al di fuori dell’esercizio di attività commerciale. In tale circostanza gli enti sarebbero assimilati ai consumatori finali e non avrebbero alcun obbligo di conservazione. Il fornitore, nel caso di specie, indicherebbe il codice convenzionale “0000000” nel campo “Codice Destinatario”, avendo cura di riportare, all’interno del file, il codice fiscale dell’associazione.