CIRCOLARE 11 DEL 04 FEBBRAIO 2019

OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Rif. normativi

e di prassi:

L. 4 agosto 2017, n.124
Circolare n. 2/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

In sintesi

Pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la circolare che fornisce chiarimenti in merito all’adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità (da effettuarsi entro il 28/02/2019) a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici.

Due le categorie interessate all’adempimento: gli enti del terzo settore che hanno l’obbligo di pubblicare nei propri siti, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00 e le imprese che assolvono l’adempimento di tale obbligo attraverso la pubblicazione delle informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.

Con la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all’adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsto dalla L. 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129.

Ambito soggettivo

I destinatari dell’obbligo possono essere raggruppati in due categorie:

  • alla prima appartengono gli enti del terzo settore e più precisamente: le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS;
  • nella seconda categoria rientrano le imprese.

Diversi sono gli obblighi che ne derivano dall’appartenere all’una o all’altra categoria, infatti, mentre i soggetti rientranti nella prima categoria hanno l’obbligo di pubblicare, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00, per le imprese, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione delle informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.

Misure di trasparenza

Nel sistema delle erogazioni pubbliche le misure introdotte in materia di trasparenza hanno posto una serie di questioni interpretative, riguardanti in particolare:

  • l’individuazione dei soggetti competenti all’attuazione della norma e ai correlati controlli;
  • la decorrenza dei nuovi obblighi informativi;
  • l’ambito di applicazione della sanzione in caso di mancata pubblicazione.

Tali aspetti sono stati affrontati dal Consiglio di Stato e, il parere n. 1449/2018 reso è finalizzato a fornire le necessarie esplicitazioni relativamente al contenuto degli obblighi di cui alla legge citata ed alle relative modalità di adempimento, in modo da porre i soggetti obbligati, facenti parte del Terzo settore, in condizione di poter adempiere con esattezza e puntualità alle prescrizioni normative.

In tale parere è evidente che:

  • spetta alle singole Amministrazioni provvedere all’attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate dalle norme. In tal caso gli adempimenti degli obblighi di pubblicità e di trasparenza afferiscono al corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, attribuite agli enti del Terzo settore, e il concetto di impiego ricomprende al suo interno non soltanto l’utilizzo che delle risorse assegnate viene fatto, ma anche l’osservanza degli adempimenti connessi a tale utilizzo, tra i quali rientrano senz’altro quelli di accountability;
  • la nuova disciplina sia applicabile solo dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018;
  • la sanzione restitutoria in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza è applicabile esclusivamente alle imprese. L’assenza, negli altri soggetti interessati dalla disposizione, del fine di lucro giustifica il trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi.

Il Ministero nella sua circolare puntualizza ancora che:

  • in merito alla cooperativa sociale, la prevalenza del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica porta a ritenere applicabile a quest’ultima la disciplina prevista per le imprese: le cooperative sociali, pertanto, saranno tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, con conseguente sottoposizione, in caso di inadempimento, alla sanzione restitutoria;
  • in merito all’arco temporale di riferimento ed ai criteri di contabilizzazione da seguire, l’impiego da parte del legislatore del concetto di vantaggio economico ricevuto dalle pubbliche amministrazioni comporta la necessità conseguenziale di utilizzare il criterio contabile di cassa, sicché andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono;
  • in merito al limite di € 10.000,00, al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, esso deve essere inteso in senso cumulativo, si riferisca cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguenzialmente, l’obbligo di informazione scatta per gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00.

Pubblicazione sui siti internet

I soggetti obbligati, diversi dalle imprese, devono pubblicare gli elementi informativi sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l’ausilio pubblico. In mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l’adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell’ente medesimo. Ove l’ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce.

Riassumendo

Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti contenuti nel documento di prassi:

  • cooperative sociali – questi enti (che da un lato, sotto il profilo della qualifica fiscale, sono Onlus di diritto, mentre, sotto il profilo civilistico, sono società che assumono di diritto anche la qualifica di impresa sociale) devono adempiere gli obblighi informativi in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato (se esistente)
  • oggetto degli obblighi informativi – costituiscono oggetto di pubblicazione sia i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pa e dagli enti assimilati che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico sia le somme erogate dalla Pa che hanno natura di un corrispettivo; più in generale, l’attribuzione del vantaggio da parte della Pa può avere a oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali; infine, per la quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione
  • arco temporale – in applicazione del principio di cassa, devono essere pubblicate le somme effettivamente ricevute nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall’anno di competenza cui gli importi si riferiscono
  • limite di valore – gli obblighi di pubblicazione non operano quando l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici ricevuti è inferiore, nel periodo considerato, a 10mila euro; questo limite deve essere considerato in senso cumulativo e, quindi, va riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione
  • informazione e rendicontazione – gli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni in esame devono essere tenuti distinti dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto, ai quali gli enti beneficiari sono tenuti nei confronti della Pa che ha attribuito l’ausilio finanziario o strumentale; ciò induce a ritenere che nell’ambito degli obblighi di informazione rientrano anche le somme percepite a titolo di cinque per mille, in quanto diverso, per contenuti e modalità, rispetto ai vigenti obblighi di rendicontazione previsti dalla legge; pertanto, in tal caso, le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere a oggetto la denominazione e il codice fiscale del ricevente, la denominazione dell’erogante, la somma incassata, la data di incasso e la causale
  • modalità di pubblicazione – le informazioni devono essere pubblicate sui siti internet o sui portali digitali degli enti che hanno ricevuto il contributo pubblico; in mancanza del sito internet, la pubblicazione dei dati può avvenire anche sulla pagina Facebook dell’ente; nel caso in cui non si disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce
  • decorrenza – gli obblighi informativi saranno operativi a partire dal 28 febbraio 2019.