CIRCOLARE 16 DEL 18 FEBBRAIO 2019
LETTERE D’INTENTO EMESSE DA ESPORTATORI ABITUALI
Rif. normativi
e di prassi: |
Art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 |
In sintesi
Gli esportatori abituali possono beneficiare dell’acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell’Iva (regime di non imponibilità Iva previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972) trasmettendo telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione di intento preventivamente agli acquisti che intendono effettuare.
Vengono definiti “esportatori abituali” i contribuenti che nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti) hanno effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari: tali soggetti passivi Iva possono acquistare dal 1° gennaio 2019 beni e/o servizi senza l’applicazione dell’Iva nel limite di un importo definito “plafond”, corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2018 (o nei 12 mesi precedenti).
La procedura
Gli esportatori abituali tra la fine del 2018 e gli inizi del 2019 stanno trasmettendo telematicamente il modello per la dichiarazione di intento dapprima all’Agenzia delle entrate e successivamente ai propri fornitori, indicando l’importo dell’operazione o delle operazioni per le quali chiedono al proprio fornitore di acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’Iva. Gli esportatori abituali non devono preoccuparsi di suddividere il plafond disponibile tra i diversi fornitori (evitando di far sì che la somma delle diverse lettere di intento inviate non ecceda la misura complessiva del medesimo), bensì possono indicare in ciascuna lettera di intento da inviare a ogni singolo fornitore l’intero plafond disponibile.
L’esportatore abituale può compilare:
- il campo 1 del modello, se la dichiarazione di intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo;
- il campo 2 del modello, se la dichiarazione di intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo ivi indicato.
Qualora l’esportatore abituale intenda evidenziare nella lettera di intento una quota di plafond parametrata alle esigenze dello specifico fornitore e nel corso dell’anno tale quota venga interamente utilizzata, sarà necessario procedere all’invio di una nuova lettera di intento.
Come precisato dapprima dalla risoluzione n. 120/E/2016 e poi dalla recente risposta a istanza di interpello n. 126/2018 nel secondo invio va indicata una quota di plafond che non deve comprendere l’importo contenuto nella lettera di intento inviata in precedenza, ma solamente il nuovo importo fino a concorrenza del quale l’esportatore abituale intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza Iva.
Modalità “libere” per le rettifiche in diminuzione
L’Agenzia delle entrate ha, invece, chiarito nella nota n.954-6/2018 dell’11 luglio 2018 che se l’esportatore abituale intende rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond già comunicato o intende revocare la lettera di intento già spedita, non sono previste particolari formalità, in quanto il beneficio di effettuare gli acquisti senza l’applicazione dell’imposta rappresenta una facoltà e non un obbligo. Il consenso del cliente può essere acquisito con varie modalità, anche verbalmente, prima dell’emissione della fattura del fornitore o anche in un momento successivo. Il comportamento che si sostanzia nel pagamento della fattura al lordo dell’Iva addebitata e nell’esercizio del diritto alla detrazione della stessa da parte del cliente manifesta l’espressione di una volontà concludente.
Per quanto riguarda il fornitore, lo stesso può iniziare ad emettere le fatture applicando il regime di non imponibilità Iva solo dopo che gli è stato comunicato da parte del proprio cliente l’invio della lettera di intento.
La verifica della validità della lettera di intento ricevuta da parte del fornitore può avvenire in due modalità alternative ma equivalenti:
- accedendo al sito dell’Agenzia delle entrate al link Verifica ricevuta dichiarazione di intento (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica) laddove, inserendo alcuni dati quali il numero di protocollo ed il numero progressivo della lettera di intento, l’anno della dichiarazione, il codice fiscale del dichiarante e l’indicazione del destinatario, è possibile effettuare il riscontro dell’avvenuta presentazione;
- per i soli fornitori abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, consultando le informazioni relative alle lettere di intento nel proprio cassetto fiscale accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In capo ai fornitori è fatto obbligo di tenere l’apposito registro delle lettere di intento ricevute, in cui le stesse vanno numerate progressivamente ed annotate entro 15 giorni dalla ricezione. In fase di emissione della fattura di vendita, inoltre, vanno indicati gli estremi delle dichiarazioni di intento ricevute, gli estremi del numero di protocollo assegnato in sede di registrazione sull’apposito registro e riportato il titolo di inapplicabilità dell’imposta (Non imponibilità Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972).
L’anno successivo sarà necessario riepilogare mediante la compilazione del quadro VI della dichiarazione annuale Iva i dati delle lettere di intento ricevute.
Le sanzioni
La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di lettere di intento è contenuta nell’articolo 7, D.Lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma di rappresentazione schematica:
Fattispecie | Sanzione prevista | Riferimento |
Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili ai sensi dell’articolo 8, lettera c) in mancanza di lettera di intento | in misura proporzionale
dal 100% al 200% dell’imposta |
Comma 3 |
Cessionario/committente che emette lettera in mancanza dei presupposti di legge (non risponde mai il fornitore) | in misura proporzionale
dal 100% al 200% dell’imposta |
Comma 4 |
Cessionario/committente che emette lettera intento in misura superiore al plafond disponibile (c.d. “splafonamento”) | in misura proporzionale
dal 100% al 200% dell’imposta |
Comma 4 |
Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili ai sensi dell’articolo 8, lettera c) prima di aver ricevuto o riscontrato la lettera di intento | in misura fissa
tra 250 euro e 2.000 euro |
Comma 4-bis |
È in ogni caso fatto salvo il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso (ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997) al fine di regolarizzare la violazione commessa.