CIRCOLARE 28 DEL 08 APRILE 2019

OBBLIGO DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO PER LE SRL

NOVITA’ E NUOVE RESPONSABILITA’

Rif. normativi

e di prassi:

D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14,
Ns. Circolare n. 18/2019

In sintesi

In data 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 14/2019 attuativo della Legge n. 155/2017 del Testo Unico della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) che riforma la precedente Legge Fallimentare del 1942.

Sistema di allerta

Le finalità principale della riforma è quella di rilevare tempestivamente lo stato di crisi delle imprese prima che arrivi lo stadio di “insolvenza irreversibile” nella prospettiva del risanamento e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori (Sistema di allerta).

Tale prospettiva verte principalmente sul novellato art. 2086 c.c.[1] che stabilisce, per l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, il dovere di «istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’ impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’ impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’ adozione e l’ attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Principio analogo è espresso anche per l’imprenditore individuale dai relativi richiami normativi.

Il sistema di allerta è rafforzato dall’obbligo della nomina dell’organo di controllo (Collegio Sindacale – Sindaco Unico – Revisore contabile) per le SRL che superino per due anni consecutivi uno dei seguenti parametri:

  • Ricavi € 2.000.000
  • Attivo patrimoniale € 2.000.000
  • Dipendenti 10

Il sistema di allerta è altresì completato con l’istituzione degli OCRI (Organismo di Composizione Crisi Imprese) da costituiti presso la CCIAA ai quali le situazioni di crisi dovranno essere segnalate sia dagli organi sociali (amministratori e ’organo di controllo interno) sia dai creditori qualificati (Agenzia delle Entrate – INPS – Agenzie delle riscossioni).

In definitiva la tempestiva rivelazione della crisi all’OCRI e la conseguente richiesta di assistenza allo stesso per attuare accordi stragiudiziali di risanamento potranno consentire, sussistendone i presupposti, la continuità aziendale e comunque la non responsabilità degli amministratori e dell’organo di controllo.

La mancata tempestività della rilevazione della crisi e richiesta di assistenza all’OCRI, comporterà invece il ricorso alle normali procedure concorsuali che normalmente portano all’estinzione dell’impresa ed alla responsabilità solidale degli amministratori e dell’organo di controllo sia verso i soci della società sia verso i creditori sociali.

Decorrenza della riforma (Art. 389)

A regime l’intero impianto del sistema di allerta entrerà in vigore il 14/08/2020 (18 mesi dalla pubblicazione sulla G.U. del D.lgs. 14/2019) con l’effettiva istituzione degli OCRI e con la determinazione degli indici quantitativi di rilevazione della crisi che dovranno essere determinati dal CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e approvati dal MISE.

Alcuni obblighi sorgono però dal 16/03/2019 (30 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del D.Lgs. 14/2019):

  • Art. 375 – assetti organizzativi impresa
  • Art. 377 – assetti organizzativi societari
  • Art. 378 – responsabilità degli amministratori
  • Art. 379 – nomina organo di controllo

Assetti organizzativi – Responsabilità degli amministratori (Artt. 375 – 377 – 378)

La combinazione delle significative novità normative impone pertanto l’adozione di sistemi organizzativi orientati non più a fornire soli dati storici, la cui analisi serve solo a constatare o meno lo stato di crisi dell’impresa, ma anche fornire fondati dati prospettici che la possano prevenire.

In definitiva, per rispettare i dettami del novellato art. 2086, la continuità aziendale non sarà più limitata alla verifica che il capitale non sia ridotto sotto al limite di legge ma, anche e soprattutto, alla valutazione delle scelte strategiche future che verranno attuate dall’impresa, è ormai obbligatorio l’adozione dei seguenti strumenti e/o procedure:

    1. budget e/o business plan
    2. sistema di Pianificazione e Controllo di Gestione (P&C) orientato, oltre al controllo economico patrimoniale, anche al controllo finanziario
    3. monitoraggio dell’andamento finanziario (Centrale Rischi)
    4. strumenti correlati quali: tesoreria, analisi margini di contribuzione, analisi scostamenti, etc.

Nell’attesa degli indici quantitativi di determinazione del CNDCEC e della relativa approvazione del MISE che entreranno in vigore il 14/08/2020, stante gli obblighi del 16/03/2019 per il monitoraggio della continuità aziendale deve farsi riferimento agli:

  1. indici previsti dal D.lgs. 14/2019:
  • Sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi successivi (flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare – rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi)
  • Prospettiva della continuità aziendale per l’esercizio in corso o, se la durata residua è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi
  1. indicatori qualitativi previsti dalla prassi aziendale, in particolare principio di revisione ISA 570 “Continuità aziendale” e principio contabile OIC9

Indicatori finanziari

  • Deficit patrimoniale
  • Capitale circolare netto negativo
  • Prestiti senza prospettive di rinnovo o rimborso
  • Incapacità di ottenere nuovi prestiti
  • Bilanci storici e prospettici con cash flow negativi
  • Principali indici economici/finanziari (liquidità primaria e secondaria – margine di tesoreria – etc.)
  • Perdite operative anche a causa di perdite di valore di attività generatrici di cash flow (rimanenze)
  • Incapacità di saldare i debiti alla scadenza
  • Incapacità a rispettare i vincoli contrattuali dei prestiti
  • Cambiamento delle modalità di pagamento dei fornitori (da credito alla consegna)

Indicatori gestionali

  • Perdita di apicali senza riuscire a sostituirli
  • Perdita di mercati fondamentali, di contratti importanti (distribuzione, fornitori, clienti, etc.)
  • Difficoltà di approvvigionamento da fornitori importanti

Altri indicatori

  • Capitale ridotto al di sotto del limite di legge
  • Contenziosi legali e fiscali che potrebbero comportare obblighi non in grado di rispettare
  • Modifiche legislative-politiche che possono comportare effetti sfavorevoli

In definitiva, per rispettare i dettami del novellato art. 2086, la verifica della continuità aziendale non sarà più limitata alla verifica che il capitale non sia ridotto sotto al limite legale ma, anche e soprattutto, alla valutazione delle scelte strategiche future che verranno attuate dall’impresa.

L’impresa pertanto non può più essere gestita sulle mere capacità e sensibilità dell’imprenditore ma dovrà obbligatoriamente dotarsi di un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile, ovvero predisporre e utilizzare i seguenti strumenti e/o procedure:

  1. budget e/o business plan
  2. sistema di Pianificazione e Controllo di Gestione (P&C) orientato, oltre al controllo economico patrimoniale, anche al controllo finanziario
  3. monitoraggio dell’andamentale finanziario (Centrale Rischi)

Nomina Organo di Controllo (Art. 379)

L’art. 379 del D.Lgs. in causa modifica radicalmente i parametri previsti dall’art. 2477 c.c. per l’obbligo della nomina dell’organo di controllo per le SRL che dal 16/03/2019 sono il superamento per due anni consecutivi di uno dei seguenti parametri:

  • Ricavi € 2.000.000
  • Attivo patrimoniale € 2.000.000
  • Dipendenti 10

In considerazione che tale obbligo sorge solo se nello statuto è già previsto la possibilità di nomina dell’organo di controllo possono verificarsi i seguenti casi:

  • SRL con statuto già adeguato – con la prima assemblea di approvazione del bilancio di data posteriore al 16/03/2019 (normalmente con l’approvazione del bilancio al 31/12/2018)
  • SRL con statuto da adeguare – obbligo di adeguare lo statuto entro 9 mesi dal 16/03/2019, quindi entro il 16/12/19, e di provvedere entro i successivi 30 giorni.
  1. Art. 2086 c.c. – L’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevanza tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.