CIRCOLARE 29 DEL 08 APRILE 2019

DIVIETO DI EMISSIONE DELLE RICEVUTE FISCALI

Rif. normativi

e di prassi:

D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127
D.L. 119/2018
Risoluzione Agenzia Entrate n. 33/2019
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019
Ns. Circolare n. 75/2018, 4/2019, 22/2019

In sintesi

L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli esercenti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

L’applicazione di tale disposizione è anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro.

 

Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri

La principale novità introdotta dal D.L. 119/2018 in materia di adempimenti telematici connessi alle operazioni effettuate dai soggetti di cui all’art.22 del D.P.R. 633/1972 prevede dal 1° luglio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, tramite un apposito registratore telematico, con una diversa distinzione sulla partenza a seconda del volume d’affari:

  • contribuenti con ricavi sopra 400.000 euro: obbligo dei corrispettivi elettronici dal 1° luglio 2019;
  • contribuenti con ricavi sotto 400.000 euro: obbligo corrispettivi da gennaio 2020.

Anche nel caso dei corrispettivi telematici è opportuno parlare di flussi piuttosto che di documenti fiscali.

Infatti i corrispettivi giornalieri transiteranno dalla chiusura giornaliera in un file in formato XML che verrà trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio all’Agenzia delle entrate con la conseguente trasformazione dello scontrino fiscale in scontrino elettronico.

Quindi, al pari della fattura elettronica, si dovrà procedere alla conservazione sostitutiva a norma del file XML trasmesso.

In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio.

 

Registratori Telematici

L’adempimento potrà essere realizzato avvalendosi dei Registratori Telematici – RT, ovvero di appositi strumenti hardware e software, i cui modelli siano stati approvati dall’Agenzia delle entrate. Gli RT sono predisposti per certificare i corrispettivi di vendita rilasciando i cosiddetti documenti commerciali, ovvero emettendo fattura elettronica anche semplificata, sottoscrivendo a fine giornata digitalmente con sigillo elettronico dell’Agenzia delle entrate il flusso dati al fine di trasmetterlo al fisco con cadenza giornaliera ed in maniera automatizzata.

 

Ricevute fiscali

Un primo dubbio che potrebbe sorgere riguarda l’applicabilità delle nuove diposizioni ai soggetti che emettono ricevuta fiscale (tra cui molti ancora manualmente).

Ebbene, nel nuovo obbligo si ritiene che dovranno rientrare tutti, salvo eventuali future specifiche esclusioni di legge. Quindi dal momento di obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, le ricevute fiscali perderanno ogni validità fiscale.

Si tratta, più precisamente di quanti:

  1. effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del decreto IVA, cioè esercenti il commercio al minuto e le attività assimilate, per i quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, a meno che non sia richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione;
  2. per effetto di quanto sopra, sono tenuti alla certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 12, legge n. 413/1991 (quindi, coloro i quali emettono ricevuta fiscale);
  3. non sono esonerati dall’obbligo della certificazione per effetto di disposizioni di legge, regolamentari o di decreti ministeriali (si veda, in proposito, il lungo elenco dei soggetti esonerati contenuto nell’art. 2, D.P.R. n. 696/1996, quali, ad esempio, chi vende tabacchi e generi di monopolio o giornali e riviste, etc.).

 

Documento cartaceo

Un altro dubbio verte sull’obbligo o meno di emettere comunque un documento cartaceo che attesti l’operazione.

A tale proposito, occorre rifarsi al D.M. 7 dicembre 2016, norma che ha regolamentato il Registratore telematico (che si presume rimarrà valido).

In particolare, è previsto che i soggetti che trasmettono telematicamente i corrispettivi documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un “documento commerciale” che:

  • è emesso su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo;
  • previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica garantendone l’autenticità e l’integrità.

 

Credito d’imposta

Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, l’articolo 2, comma 6-quinquies, del citato d.lgs. n. 127 del 2015, ha previsto la concessione di un contributo ai suddetti esercenti pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento.

Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento dello strumento e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019, sono state definite le modalità di attuazione del credito d’imposta in argomento. In particolare, il suddetto provvedimento ha previsto che, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in argomento, è istituito il codice tributo “6899” denominato “Credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.