CIRCOLARE 33 DEL 29 APRILE 2019
NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS E ENASARCO 2019
Rif. normativi
e di prassi: |
Circolare INPS n. 25 del 13 febbraio 2019 |
Circolare INPS n. 19 del 06 febbraio 2019 | |
Regolamento Enasarco |
In sintesi
Si riepiloga di seguito la disciplina relativa ai contributi INPS ed Enasarco per l’anno 2019.
INPS Gestione Artigiani e Commercianti
Con la circolare n. 25 del 13 febbraio 2019 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
L’articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere la misura del 24%. |
Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l’anno 2019 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.572 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 102.543 euro per gli altri soggetti.
Il contributo minimale per il 2019 risulta essere:
Artigiani | Commercianti | |
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) | 3.818,16 | 3.832,45 |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 3.413,27 | 3.427,56 |
Il contributo 2019 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2019, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.878 euro in base alla seguente ripartizione:
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni) | fino a 47.143,00 | 24% | 24,09% |
da 47.143,00 | 25% | 25,09% | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a 47.143,00 | 21,45% | 21,54% |
da 47.143,00 | 22,45% | 22,54%* |
Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell’Inps.
I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2018 e degli acconti per il periodo di imposta 2019 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:
- l’eventuale saldo per il 2018 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2019 devono essere versati entro il 30 giugno 2019 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2019 deve essere versato entro il 30 novembre 2019;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2019 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2019, 20 agosto 2019, 17 novembre 2019 e 17 febbraio 2020.
Si ricorda alla gentile Clientela che l’Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione “Dati del modello F24” del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. |
INPS Gestione Separata
Con la circolare n. 19 del 6 febbraio 2019 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell’articolo 26, comma 2, L. 335/1995). Tutte le aliquote previste per il 2018 sono state confermate anche per l’anno 2019, non essendoci state modifiche.
L’aliquota contributiva è del 25% per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria (e non sono pensionati). Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva è confermata al 24%. È rimasta invariata rispetto al 2018 anche l’aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva.
Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2019 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è videata nella tabella seguente con l’abbreviativo DIS-COLL):
2018 | 2019 | ||
non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica | titolare di partita Iva | 25,72% | 25,72% |
non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL | 33,72% | 33,72 | |
non titolare di p. Iva per cui è prevista la DIS-COLL | 34,23% | 34,23% | |
pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica | 24% | 24% |
Il massimale di reddito per l’anno 2019 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 102.543 euro. Pertanto, le aliquote per il 2019 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.
Il minimale di reddito per l’anno 2019 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.878 euro.
Il contributo alla Gestione Separata va versato all’Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:
Professionisti | con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti) |
Collaboratori | dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L’obbligo di versamento è per l’importo complessivo a carico del committente |
Associati in partecipazione di solo lavoro (disciplina abrogata dal 25 giugno 2015) | dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato |
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali | dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a:
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Enasarco
Come noto, gli agenti e rappresentanti di commercio operanti sul territorio nazionale sono soggetti alla contribuzione ENASARCO, dovuta su tutte le somme spettanti in dipendenza del contratto di agenzia. I contributi:
- vanno corrisposti trimestralmente;
- devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all’agente ancorché non pagate.
Il riferimento trimestrale va considerato per competenza (trimestre di maturazione delle provvigioni), essendo ininfluente il momento di pagamento.
Nel caso in cui l’attività di agenzia sia esercitata in forma societaria, in presenza di 2 o più agenti illimitatamente responsabili, il contributo è dovuto per ciascuno di essi ed è suddiviso tra tali soci sulla base delle quote sociali o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall’atto costitutivo. In mancanza, i contributi sono ripartiti in misura paritetica.
Eventuali modifiche dell’atto costitutivo hanno efficacia dal trimestre successivo a quello della relativa comunicazione.
L’individuazione dei contributi dovuti è collegata alla forma di esercizio dell’attività come di seguito.
• Ditta individuale
• società di persone (snc / sas) |
applicazione della specifica aliquota alle somme spettanti nel rispetto di un minimale contributivo e di un massimale provvigionale annuo |
• società di capitali (spa / srl) |
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Agente rappresentante di commercio | |||
Forma esercizio attività | Minimale / massimale | ||
Ditta individuale | titolare | SI minimale contributivo
SI massimale provvigionale |
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Società di persone | soci | ||
Società di capitali | soci | NO minimale contributivo
NO massimale provvigionale |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2019
AGENTE IN FORMA DI DITTA INDIVIDUALE / SNC / SAS
Per il 2019 l’aliquota contributiva applicabile dalla casa mandante a tutte le somme dovute all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia è aumentata al 16,50% (16% per il 2018), nel rispetto dei minimali e massimali. L’aliquota va ripartita in parti uguali tra agente e preponente.
Soggetto | Aliquota |
Preponente (casa mandante) | 8,25% |
Agente | 8,25% |
Esempio 1
Il sig. Giorgio Verdi, agente di commercio, per un contratto concluso nel mese di gennaio 2019, ha maturato una provvigione di € 2.000.
Il contributo dovuto è pari a € 330 (2.000 x 16,5%) e va così ripartito:
- € 165 a carico della casa mandante (2.000 x 8,25%);
- € 165 a carico dell’agente (2.000 x 8,25%).
Massimali provvigionali
Come desumibile dal sito Internet www.enasarco.it l’importo del massimale provvigionale 2019 è il seguente.
Agente | Massimale provvigionale 2019 |
Monomandatario
(agente di commercio impegnato per atto scritto ad esercitare l’attività per una sola casa mandante) |
€ 38.331 |
Plurimandatario | € 25.554 |
Da quanto sopra ne consegue che la contribuzione massima annua per:
- gli agenti monomandatari, è pari a € 6.324,62 (38.331 x 16,5%);
- gli agenti plurimandatari, è pari a € 4.216,41 (25.554 x 16,5%).
Il massimale provvigionale non è frazionabile, ancorché il rapporto di agenzia sia iniziato o terminato in corso d’anno.
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, Regolamento ENASARCO il preponente è tenuto a comunicare l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate a ciascun agente, anche in caso di superamento del massimale.
Per gli agenti che operano in forma societaria, l’art. 4, comma 3, Regolamento ENASARCO, prevede che il massimale è riferito alla società e non ai singoli soci e pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di ripartizione degli utili previste nell’atto costitutivo o, in difetto, in misura paritetica.
Minimali contributivi
L’importo del minimale contributivo 2019 è il seguente.
Agente | Minimale contributivo 2019 |
Monomandatario
(agente di commercio impegnato per atto scritto ad esercitare l’attività per una sola casa mandante) |
€ 856 |
Plurimandatario | € 428 |
Al fine di determinare i minimali contributivi vanno considerati il:
- principio di produttività, in base al quale il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, ancorché in misura minima. È pertanto sufficiente la maturazione di provvigioni anche per un solo trimestre per far scattare l’obbligo di versamento del minimale anche con riferimento agli altri trimestri in cui il rapporto non ha prodotto alcuna provvigione.
L’integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante.
Per i rapporti di agenzia rimasti “improduttivi” per tutto l’anno, il minimale non è dovuto;
- principio di frazionabilità, in base al quale il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. In caso di inizio / cessazione del rapporto in corso d’anno, il minimale contributivo è calcolato per singolo trimestre. Conseguentemente, l’importo minimo da versare va determinato moltiplicando detto importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).
AGENTE IN FORMA DI SPA / SRL
Come sopra accennato, per gli agenti esercenti l’attività in forma di spa / srl:
- la casa mandante determina il contributo dovuto applicando un’aliquota differenziata per scaglioni provvigionali;
- non è previsto minimale contributivo / massimale provvigionale.
L’art. 6, comma 2, Regolamento ENASARCO dispone che l’incremento annuo di aliquota rispetto a quella del precedente Regolamento (2004) va ripartito in maniera paritetica tra agente e preponente. In particolare dal 2016 le aliquote applicabili risultano essere le seguenti.
Scaglioni provvigioni | Aliquota contributiva | Quota preponente | Quota agente |
Fino a € 13.000.000 | 4% | 3% | 1% |
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000 | 2% | 1,5% | 0,5% |
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000 | 1% | 0,75% | 0,25% |
Oltre € 26.000.000 | 0,5% | 0,3% | 0,2% |
Esempio 2
La Rio srl, esercente l’attività di rappresentante di commercio, relativamente ad un contratto concluso nel mese di febbraio 2019 ha maturato una provvigione di € 4.000.
Il contributo dovuto è pari a € 160 (4.000 x 4%) e va così ripartito:
- € 120 a carico della casa mandante (4.000 x 3%);
- € 40 a carico dell’agente (4.000 x 1%).
INVIO DELLA DISTINTA
Il versamento all’ENASARCO dei contributi dovuti è preceduto dall’invio di un’apposita distinta, da effettuare esclusivamente con modalità telematica, tramite il sito Internet www.enasarco.it (a tal fine la casa mandante deve registrarsi e richiedere l’abilitazione ai servizi telematici).
Come sopra accennato è previsto l’obbligo di indicare le provvigioni maturate dall’agente per tutto l’anno solare.
Pertanto le distinte vanno compilate anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo senza che ciò determini ulteriori versamenti.
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, tramite:
- il sistema Sepa Direct Debit (SDD);
- bollettino bancario (MAV).
La casa mandante è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell’agente, nei confronti del quale trattiene la parte di contributi a suo carico all’atto della liquidazione delle relative competenze.
TABELLA RIEPILOGATIVA
Contribuzione
2019 |
Tipologia agente | |||
Ditta individuale / snc o sas | Spa o srl
(monomandatario o plurimandatario) |
|||
Monomandatario Plurimandatario | ||||
Aliquota
contributiva |
16,5% | fino a € 13.000.000 | 4% | |
da € 13.000.000,01 a € 20.000.000 | 2% | |||
da € 20.000.000,01 a € 26.000.000 | 1% | |||
oltre € 26.000.000 | 0,5% | |||
Massimale
provvigionale |
€ 38.331 | € 25.554 | Non sono previsti massimali / minimali | |
Minimale
contributivo |
€ 856 | € 428 | ||
Versamento | Primo trimestre 2019 | 20.5.2019 | ||
Secondo trimestre 2019 | 20.8.2019 | |||
Terzo trimestre 2019 | 20.11.2019 | |||
Quarto trimestre 2019 | 20.2.2020 |
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