CIRCOLARE 38 DEL 20 MAGGIO 2019
OBBLIGO INVIO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
Rif. normativi
e di prassi: |
Art. 21-bis, D.L. 78/2010 |
In sintesi
A seguito dell’introduzione dal 1° gennaio 2019 dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, si avvicina il termine per l’invio telematico della comunicazione della prima liquidazione periodica Iva (cosiddetta “LIPE”) di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010, in scadenza il 31 maggio 2019.
Trattasi di un adempimento tutt’ora in vigore, che non è stato abrogato (a differenza del cosiddetto “Spesometro”, ossia della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, adempimento sostituito dal cosiddetto “Esterometro”, riferito tuttavia alle sole operazioni ricevute ed effettuate da e verso l’estero che non transitano per il Sistema di Interscambio), e che in futuro dovrebbe essere oggetto di predisposizione e messa a disposizione a favore dei contribuenti in modalità precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate.
Le modalità di comunicazione della LIPE
Non sono state approvate modifiche al modello e alle istruzioni utili alla predisposizione della LIPE, che rimangono quelle approvate con il provvedimento direttoriale n. 62214/2018. Il modello va presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con la sola eccezione del secondo trimestre dell’anno solare, nel quale la scadenza è prorogata di 16 giorni (scadenza al 16 settembre). |
Sono esonerati dalla presentazione della LIPE i soggetti passivi Iva non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale (ad esempio, i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti, i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti, etc.) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, contribuenti minimi o forfettari), sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
I dati delle liquidazioni periodiche (mensili e trimestrali) che pervengono all’Anagrafe tributaria verranno acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi Iva nella sezione “Consultazione” dell’area autenticata dell’interfaccia web fatture e corrispettivi e nel “Cassetto fiscale”, oltre alle eventuali incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all’importo dell’Iva da versare indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica.
Si ricorda alla gentile Clientela che l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione sul proprio sito web un’area dedicata, accessibile dal link
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Liquidazioni+periodiche+Iva/, nella quale sono presenti anche le Risposte alle domande più frequenti relative alle modalità di compilazione dei righi del modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”. |
I dati acquisiti verranno utilizzati dall’Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi.