CIRCOLARE 45 DEL 01 LUGLIO 2019
LE NUOVE MODALITÀ DI RICHIESTA DELL’AGEVOLAZIONE SABATINI-TER
Rif. normativi
e di prassi: |
Art. 20, D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita in fase di conversione in legge) |
D.L. 69/2013 |
In sintesi
L’articolo 20, D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita in fase di conversione in legge) ha potenziato la misura agevolativa denominata “Sabatini ter” istituita dal D.L. 69/2013 e più volte rifinanziata dalle precedenti Leggi di Bilancio.
L’agevolazione consiste in un finanziamento (di importo minimo pari a 20.000 euro), con facoltà di fruire della garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (all’80% dell’importo finanziato dall’istituto di credito), per l’acquisto di beni strumentali nuovi quali macchinari e impianti, attrezzature e altri beni strumentali di impresa e altri beni, software e tecnologie digitali.
È inoltre concesso dal Ministero dello sviluppo economico un contributo in conto interessi pari all’ammontare complessivo degli interessi convenzionali calcolati al tasso del 2,75% annuo.
Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca/intermediario finanziario (sulla base del rating della PMI) e il contributo che viene concesso dal Mise.
Le novità in vigore dal 1° maggio 2019
Il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che dal 27 maggio 2019 le domande di agevolazione inviate alle banche e agli intermediari finanziari devono essere compilate utilizzando la “release 6.0” disponibile al link https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande.
L’erogazione dei contributi diventa automatica venendo gli stessi erogati in base alle sole dichiarazioni prodotte dall’impresa che effettua l’investimento. La fase di erogazione del contributo ha ottenuto, inoltre, migliorie per tutte le istanze che richiedono un finanziamento agevolato di importo inferiore a 100.000 euro: in precedenza era obbligatorio richiedere quote di erogazione annuali del contributo, mentre da oggi l’erogazione avverrà in unica soluzione, permettendo di ridurre il carico di lavoro amministrativo.
Il contributo concedibile sarà pari all’ammontare complessivo degli interessi convenzionali calcolati al 2,75% annuo (ovvero al 3,575% annuo per gli investimenti in tecnologie digitali).
Il link per effettuare l’accesso alla piattaforma è https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese. |
L’invio della domanda compilata deve avvenire esclusivamente via pec indirizzandola alle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni con i quali l’impresa successivamente prenderà contatto per definire le modalità del finanziamento.
Un’impresa può presentare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari finanziari purché relative ad investimenti diversi e a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti richiesti non ecceda i 4 milioni di euro.
È possibile scegliere la durata del preammortamento del finanziamento (da 0 a 12 mesi) e la durata del finanziamento stesso (da 2 a 5 anni). La banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, ha la facoltà di ridurre l’importo del finanziamento richiesto ovvero di rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso in ragione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria.
Le modalità di effettuazione dell’investimento
L’investimento può essere finanziato mediante un contratto di finanziamento bancario ovvero mediante un contratto di locazione finanziaria stipulato con una società di leasing e deve essere concluso necessariamente entro il periodo di preammortamento o di prelocazione che è pari al più a 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento.
La durata massima del contratto di mutuo o di leasing è pari a 5 anni, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione.
La scelta della tipologia del finanziamento (finanziamento o leasing) incide sulla tempistica di deduzione fiscale del costo sostenuto per l’investimento (la agevolazione Sabatini-ter è cumulabile con il maxi ammortamento del 130% di cui all’articolo 1, D.L. 34/2019).
Pertanto, la scelta di effettuare l’investimento mediante un contratto di leasing, che prevede l’iscrizione del bene strumentale nell’attivo dello stato patrimoniale solo all’atto del riscatto al termine del quinquennio di durata del finanziamento, prevederà una deduzione fiscale (ai sensi dell’articolo 102, comma 7, D.P.R. 917/1986) del costo dell’investimento in un periodo di tempo dimezzato rispetto all’acquisizione in proprietà mediante la stipula di un contratto di finanziamento. |
Acquisto di beni strumentali nuovi | L’investimento deve essere capitalizzato e figurare nell’attivo patrimoniale per almeno 3 anni. Non sono agevolabili i costi relativi a commesse interne, le spese di funzionamento, le imposte e tasse, nonché i costi propedeutici alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Non sono, altresì, ammissibili i beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell’Iva. |
Stipula di contratto di locazione finanziaria di beni strumentali nuovi | Il costo agevolabile è quello fatturato dal fornitore dei beni alla società di leasing. È obbligatorio che l’impresa locataria eserciti anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorreranno dal termine della locazione finanziaria. Tale impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso. |