CIRCOLARE 50 DEL 22 LUGLIO 2019

LE NOVITA’ DEL DECRETO CRESCITA

PARTE II

Rif. normativi

e di prassi:

L. n.58/2019 del 29/06/2019 in conversione del D.L. 30 aprile 2019 n.34 (Decreto Crescita)

In sintesi

È stata pubblicato sul S.O. alla G.U. n.151 del 29 giugno 2019, la legge di conversione n.58 del D.L. 30 aprile 2019 n.34, con il relativo testo coordinato.

A seguire si offre un quadro delle principali novità di interesse.

  • Articolo
  • Contenuto
Articolo 7-bis Esenzione Tasi

Con decorrenza 1° gennaio 2022, viene introdotta l’esenzione dal tributo locale per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita.

Articolo 7-ter Sostegno alle pmi settore edile

Viene introdotta la possibilità, per le pmi operanti nel settore edile di cui ai codici ATECO F41 e F42, di accedere alla garanzia della sezione speciale del Fondo di garanzia per le pmi, anche quando siano titolari di finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come “inadempienze probabili” (UTP) entro la data dell’11 febbraio 2019.

Articolo 10, commi 1, 3 e 3-ter Detrazione risparmio energetico

Viene introdotta una nuova modalità di fruizione della detrazione che può anche essere “convertita” in un contributo di uguale ammontare da fruirsi nelle seguenti modalità:

– sconto da parte del fornitore degli interventi agevolati

– rimborso al fornitore in forma di credito di imposta utilizzabile, in 5 quote annuali di pari importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

In questo caso non si applicano i limiti per quanto riguarda la compensazione (articolo 34, L. 388/2000) e quelli per i crediti da indicare in sede dichiarativa nel quadro RU.

Con decorrenza 30 giugno 2019, viene prevista la possibilità di cessione del credito anche per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir).

Articolo 10-bis Incentivi per la rottamazione e l’acquisto di veicoli non inquinanti

Viene estesa la disciplina degli incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, ai mezzi di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza.

Viene inoltre previsto che per usufruire dell’incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro 0, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria.

Articolo 11 Bonus aggregazioni

Viene introdotto un regime agevolativo per le operazioni di fusione, scissione e conferimento effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2022, a condizioni che non abbiano a oggetto imprese facenti parte dello stesso gruppo societario. Parimenti escluse sono le operazioni tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ..

Per le fusioni e scissioni da cui si originano società di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), Tuir, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.

Per i conferimenti effettuati ex articolo 176, Tuir, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.

In tutti i casi devono partecipare all’operazione esclusivamente imprese operative da almeno 2 anni.

Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale.

Ai fini dell’agevolazione è necessario che le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui sopra.

La società risultante dall’aggregazione, che nei primi 4 periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie o cede i beni iscritti o rivalutati decade dall’agevolazione, fatta salva l’attivazione della procedura di cui all’articolo 11, comma 2, L. 212/2000. Inoltre, nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza, la società deve liquidare e versare l’Ires e Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente. Su tali maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Articolo 11-bis Modifiche al regime del c.d. realizzo controllato

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 177, Tuir, viene estesa l’applicazione del regime di c.d. realizzo controllato alle operazioni di scambio che non riguardano partecipazioni di controllo.

Ai fini dell’applicazione del suddetto regime, tuttavia, è necessario che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

– le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55, Tuir, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa;

– le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

La condizione dell’ininterrotto possesso richiesta ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera a), Tuir è estesa fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con il regime suddetto.

Articolo 12 Fatturazione elettronica

Viene esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni con San Marino come regolati con D.M. 24 dicembre 1993. La norma precisa che sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.

Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuerà le regole tecniche necessarie per l’attuazione.

Articolo 12-ter Termine emissione fattura

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 21, D.P.R. 633/1972, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (prima erano 10) dal momento di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi.

Articolo 12-quater Modificati i termini dell’ultima LIPE

Sostituendo il comma 1 dell’articolo 21-bis, D.L. 78/2010, viene modificato il termine di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali Iva per il IV trimestre che può essere fatto contestualmente alla dichiarazione annuale Iva che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate, così come non è modificato il termine per la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre (16 settembre).

Articolo 12- quinquies, comma 1 Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri

Viene introdotta la possibilità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Articolo 12-quinquies, comma 3 Proroga scadenza versamenti

Slitta al 30 settembre il termine per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

La proroga è estesa anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex articolo 5, 115 e 116, Tuir, aventi i requisiti di cui sopra.

Articolo 12-sexies Cedibilità crediti Iva trimestrali

Viene introdotta la possibilità di procedere alla cessione del credito Iva trimestrale. La novità si applica a decorrere dai crediti per i quali è stato richiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 12-septies Lettera di intento

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la lettera di intento è trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate che rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell’importazione, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento, per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

Parallelamente viene abrogata la previsione di cui all’articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997.

Con provvedimento direttoriale da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Agenzia delle entrate individua le modalità operative.

Articolo 12–octies Contabilità in forma meccanizzata

Viene esteso a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici l’obbligo di stampa solo all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente.

Articolo 12-novies Bollo virtuale sulle fatture elettroniche

Ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta in base alle fatture elettroniche inviate al SdI, l’Agenzia delle entrate, ove rilevi che non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, integra le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul SdI. A tal fine, nel calcolo dell’imposta dovuta, da rendere noto a tutti i soggetti passivi Iva, terrà conto sia dell’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia del maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta.

Quando tutto ciò non è possibile con procedure automatizzate, restano applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo.

Articolo 13 Vendite con piattaforme digitali

Fino al 31 dicembre 2020 è previsto che il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, per ciascun fornitore:

– denominazione, residenza o domicilio, indirizzo di posta elettronica;

– numero totale delle unità vendute in Italia;

– a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019.

Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuerà le modalità di invio.

Il soggetto passivo, inoltre, è debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui sopra, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.

Vengono conseguentemente differite al 2021 le previsioni di presunzione cessione di cui all’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, D.L. 135/2018.

Per le vendite effettuate tra il 13 febbraio 2019 e il 1° maggio 2019, il soggetto passivo provvederà all’invio dei dati a luglio 2019, secondo modalità che saranno determinate con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Articolo 13-ter Pagamento o deposito dei diritti doganali

Tramite la sostituzione dell’articolo 77, D.P.R. 43/1973, viene introdotta la possibilità di procedere all’assolvimento dei diritti doganali a mezzo di strumenti tracciabili ed elettronici. Ne deriva che l’assolvimento può avvenire secondo le seguenti modalità:

– carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile

– bonifico bancario;

– accreditamenti sul conto corrente postale intestato all’ufficio;

– contanti per un importo non superiore a 300 euro; e

– assegni circolari.

Articolo 13-quater Locazioni brevi e attività ricettive

Viene previsto che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.

Viene, inoltre, istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, consentendone l’accesso all’Agenzia delle entrate. I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono pubblicare il richiamato codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione, pena la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro.

Articolo 14 Associazioni assistenziali

A mezzo della modifica apportata all’articolo 148, comma 3, Tuir, viene ridefinito il perimetro soggettivo dell’agevolazione consistente nell’esclusione da tassazione diretta dei proventi di talune prestazioni effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, in quanto considerate fiscalmente “non commerciali”.

In particolare, sono destinatarie dell’agevolazione le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse. Viene chiarito che rientrano nel novero delle associazioni assistenziali tutte le associazioni di carattere assistenziale che rispettano i requisiti del codice del Terzo settore.

Per effetto della nuova formulazione dell’articolo 89, D.Lgs. 117/2017, restano escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 148, Tuir, le associazioni culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

Articolo 15 Definizione agevolata tributi locali

Per i tributi locali non riscossi a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati nel periodo 2000 – 2017, gli enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

In tal caso gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto sul proprio sito internet.

Il provvedimento stabilisce:

– numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;

– modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

– termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

– termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. I versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

La presentazione dell’istanza comporta la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

Articolo 15-bis Efficacia deliberazioni regolamentari e tariffarie tributi locali

A decorrere dall’anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Mef esclusivamente per via telematica.

Per le Provincie e le città metropolitane l’obbligo decorre dal periodo di imposta 2021.

Con D.M. da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, saranno individuate le specifiche tecniche.

A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale Irpef, dall’Imu e Tasi, acquistano efficacia a far data dalla pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento afferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Articolo 15-ter Contrasto all’evasione dei tributi locali

Viene introdotta, al fine di contrastare l’evasione, la possibilità per gli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive.

Articolo 16 Credito di imposta distributori di carburante

Viene precisato che il credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, valgono con riferimento alle cessioni di carburanti vale in riferimento alle cessioni effettuate nei confronti sia di esercenti attività d’impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d’imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.