CIRCOLARE 54 DEL 05 AGOSTO 2019
NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL CREDITO R&S
Rif. normativi
e di prassi: |
interpello n- 182 del 6 giugno 2019 |
interpello n. 200 del 20 giugno 2019 |
In sintesi
Lo scorso mese di giugno, in risposta a 2 interpelli, l’Agenzia delle entrate è tornata sul tema del credito d’imposta concesso per attività di ricerca e sviluppo, ribadendo alcuni noti concetti relativi, rispettivamente, al concorso al credito del lavoro svolto dall’amministratore non dipendente (risposta n. 182 del 6 giugno 2019) e alla spettanza del credito per la certificazione legale (risposta interpello n. 200 del 20 giugno 2019). Si vedano in sintesi i due chiarimenti.
Risposta interpello n- 182 del 6 giugno 2019
In relazione alla possibilità di agevolare ai fini R&S il lavoro svolto dall’amministratore della società l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
- sono considerati ammissibili i compensi corrisposti all’amministratore non dipendente dell’impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo (anche nel caso in cui esso sia socio e amministratore unico),
- tale attività di lavoro va ricompresa nel c.d. “personale non altamente qualificato” in quanto in essa trovano allocazione “anche soggetti non dipendenti dell’impresa, aventi con la stessa un rapporto di collaborazione, tra i medesimi, quindi, può essere ricompreso anche l’amministratore il cui compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta”.
- l’attività svolta dall’amministratore va sempre adeguatamente comprovata.
È comunque e sempre agevolabile solo la parte di costo che remunera la pura attività di ricerca e sviluppo. |
Risposta interpello n. 200 del 20 giugno 2019
Con la risposta all’istanza citata l’Agenzia delle entrate ha chiarito quali sono i soggetti che possono godere dell’ulteriore credito pari a 5.000 per la certificazione di un revisore legale dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa come previsto dalla normativa vigente.
A tal riguardo l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tale credito spetta solo ai contribuenti non tenuti per legge al controllo legale dei conti.
A tal riguardo, si ricorda che i soggetti non tenuti al controllo legale dei conti sono le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, nonché le società a responsabilità limitata che non si trovino, con riferimento al periodo agevolabile, nelle condizioni indicate all’articolo 2477, comma 3, cod. civ.. |