CIRCOLARE 57 DEL 16 SETTEMBRE 2019
PUBBLICATE IN G.U. LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DA PARTE DI ETS E IMPRESE SOCIALI
Rif. normativi
e di prassi: |
DM 4 luglio 2019 |
In sintesi
Con il Decreto datato 4 luglio 2019, pubblicato nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2019, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali approva finalmente le Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dei nuovi enti del Terzo Settore, in attuazione della riforma contenuta nella Legge delega n. 106 del 6 giugno 2016.
In particolare, l’obbligo di redazione del bilancio sociale viene richiamato da specifiche disposizioni contenute in due dei quattro decreti legislativi di attuazione della riforma del Terzo settore che prevedono quanto segue:
- l’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 112/2017 prevede che le imprese sociali (categoria nella quale rientrano di diritto anche le cooperative sociali) a prescindere dalla loro dimensione debbano in ogni caso depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte;
- l’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro debbano depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all’articolo 97, D.Lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
L’entrata in vigore
Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del recente D.M. 4 luglio 2019 l’entrata in vigore è prevista “a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione” e quindi – per le realtà con esercizio sociale coincidente con l’anno solare – a partire dai bilanci relativi all’esercizio sociale 2020 che verranno approvati nel corso del 2021.
Contestualmente la disposizione prevede la cessazione degli effetti prodotti dal precedente D.M. 24 gennaio 2008, recante “Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, D.Lgs. 155/2006”, provvedimento quest’ultimo abrogato e sostituito dal citato D.Lgs. delegato 112/2017.
Le Linee guida sono suddivise nelle seguenti 7 sezioni:
- introduzione e riferimenti normativi;
- le finalità delle linee guida;
- i soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale;
- i destinatari del bilancio sociale;
- i Principi di redazione del bilancio sociale;
- la struttura e il contenuto del bilancio sociale;
- l’approvazione, il deposito, la pubblicazione e la diffusione del bilancio sociale.
Da evidenziare che nella redazione del bilancio sociale i soggetti interessati dovranno attenersi ai principi di:
- rilevanza;
- completezza;
- trasparenza;
- neutralità;
- competenza di periodo;
- comparabilità;
- chiarezza;
- veridicità e verificabilità;
- attendibilità;
- autonomia delle terze parti.