CIRCOLARE 62 DEL 14 OTTOBRE 2019
DENUNCIA FISCALE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI
Rif. normativi
e di prassi: |
Art. 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995 |
Art. 13-bis, D.L. 34/2019 | |
Nota n. 131411/RU del 20/09/2019 |
In sintesi
L’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995 sancisce l’obbligo della denuncia di attivazione e della correlata licenza rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la vendita di prodotti alcolici: tale disposizione è stata ripristinata dall’articolo 13-bis, D.L. 34/2019 in quanto precedentemente abrogata parzialmente dall’articolo 1, comma 178, L. 124/2017.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito con la nota n. 131411/RU del 20 settembre 2019 gli indirizzi operativi, distinguendo gli obblighi a seconda della data di inizio dell’attività di vendita di prodotti alcolici da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini.
La natura della denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici
Ai sensi dell’articolo 29, comma 1, D.Lgs. 504/1995 gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcol e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l’esercizio alla competente Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Dal 29 agosto 2017 erano stati esclusi dall’obbligo di denuncia:
- gli esercizi pubblici;
- gli esercizi di intrattenimento pubblico;
- gli esercizi ricettivi;
- i rifugi alpini.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è intervenuta commentando le novità introdotte dal “Decreto crescita” (D.L. 34/2019) affrontando le casistiche di avvio dell’attività nel periodo tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019, ossia quando non vigeva l’onere della denuncia fiscale: al fine di garantire la continuità del regime tributario tali esercenti saranno tenuti a denunciare l’attivazione dell’esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa entro il 31 dicembre 2019.
Gli esercenti che hanno avviato la propria attività in data antecedente al 29 agosto 2017 non sono tenuti ad alcun adempimento, a meno che non abbiano completato la procedura di rilascio della licenza a causa dell’avvenuta soppressione dell’obbligo ovvero nel periodo tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019 siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita.
Il modello di denuncia
Il modello utilizzabile per gli esercizi avviati/variati nel periodo in cui l’obbligo era soppresso è allegato alla nota n. 131411/RU e disponibile al link
L’adozione del formulario non ha carattere vincolante, essendo consentiti anche altri formati: la denuncia va presentata entro il 31 dicembre 2019 da parte dei soggetti precedentemente identificati. |
Per le attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019 la comunicazione da presentare al Suap all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi dell’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995. Infatti, lo Sportello unico per le attività produttive trasmetterà la comunicazione ricevuta all’Ufficio delle dogane territorialmente competente.
Stante il ripristino dell’obbligo di denuncia, si intende superata l’elencazione delle fattispecie escluse dalla licenza di esercizio contenuta nella Direttiva RU 113015/2017.
La finalità della disposizione di cui all’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995 è di garantire all’Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici venduti da esercizi con sede fissa o che operino in forma permanente o stagionale.
Esclusi gli eventi temporanei
In detto contesto, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, atteso il limitato periodo di svolgimento delle attività di vendita che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari, ha escluso dall’obbligo di denuncia fiscale tali fattispecie. |