CIRCOLARE STRAORDINARIA DEL 29 OTTOBRE 2019

DECRETO FISCALE 2020

Rif. normativi

e di prassi:

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124

In sintesi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è già in vigore, il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale) di accompagnamento alla legge di Bilancio 2020. Dopo l’approvazione “salvo intese” del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2019, sono state introdotte nel provvedimento alcune importanti novità, tra cui la definizione di nuovi limiti e sanzioni per l’utilizzo del contante a partire dal 2020, la rivisitazione delle disposizioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con moneta elettronica e l’introduzione di un credito d’imposta per i POS, la modifica delle quote per il versamento degli acconti d’imposta per i soggetti ISA, l’inasprimento delle pene per i reati tributari con effetto successivo alla conversione in legge del decreto

ACCOLLO DEI DEBITI TRIBUTARI – ART. 1

Divieto di compensazione

Il decreto-legge contiene una norma finalizzata a disciplinare la figura dell’accollo del debito d’imposta altrui, prevista dall’art. 8, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente). Si prevede in particolare che – ferma la possibilità di accollo e di versamento secondo le modalità previste da singole norme – per il pagamento non è consentita la spendita di alcun credito dell’accollante, ed è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti di quest’ultimo.

Sanzioni

Gli eventuali versamenti effettuati in contrasto alla regola di cui sopra, si considerano come non avvenuti; l’accollante è coobbligato in solido con l’accollato per l’imposta e gli interessi.

Termini di accertamento

I relativi atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento.

Norme attuative

Saranno emanate con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

CESSAZIONE DI PARTITA IVA – DIVIETO DI COMPENSAZIONE – ART. 2

Divieto di compensazione

I contribuenti cui sia stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva (ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972) non possono effettuare con l’F24 – a partire dalla data di notifica del provvedimento – alcuna compensazione dei crediti (tributari e non). Il provvedimento di esclusione resterà in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata.

Tipologia del credito

Non rileva, pertanto l’esclusione opera anche per i crediti non maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento.

Importo del credito

Non rileva.

Rimborso

Ne deriva che tali crediti possono essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso (ai sensi degli articoli 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), oppure essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva dichiarazione successiva.

Operazioni intraUe

Per i contribuenti cui sia stato notificato un provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972) è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti Iva. Tale esclusione resta operativa fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

Effetti della misura

Per effetto dello scarto della delega di pagamento, tutti i versamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 si considerano non eseguiti. In tal caso il contribuente dovrà versare gli importi a debito indicati nella delega di pagamento oggetto di scarto, ferma restando l’irrogabilità delle sanzioni amministrative previste dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di mancato pagamento entro le scadenze previste.

COMPENSAZIONE – NUOVI REQUISITI – ART. 3

Adempimenti

Vengono introdotti i seguenti requisiti necessari al fine di poter utilizzare in compensazione – con il modello F24 – i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive:

  • obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5mila euro annui;
  • obbligo di presentare l’F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva.

Quest’ultimo requisito si applica anche alle compensazioni di crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (come ad esempio i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

Decorrenza

Nel periodo d’imposta 2020 – primo anno di applicazione delle nuove regole – i crediti d’imposta in esame (relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente), salvi i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, potranno essere utilizzati in compensazione non già a partire dal 1° gennaio, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio.

Sanzioni per indebite compensazioni

Per rafforzare le misure di contrasto alle indebite compensazioni, viene introdotta una specifica disciplina sanzionatoria applicabile alle compensazione di crediti non utilizzabili.

Si prevede in proposito che nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’art. 49-ter del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1.000 per ciascuna delega non eseguita.

Le predette disposizioni si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Attività di accertamento

L’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’Inail potranno definire procedure di cooperazione rafforzata, allo scopo di agevolare e rendere più efficace e tempestivo il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione con l’F24.

REVERSE CHARGE – APPALTI E SUBAPPALTI – ART. 4

Estensione del regime

Attraverso l’inserimento della lettera a-quinquies) all’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, si prevede l’estensione del regime di reverse charge alle prestazioni di servizi (diversi da quelle di cui alle lettere precedenti) effettuate tramite contratti di appalto o subappalto, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Tale regola non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’art. 17.1-ter e alle agenzie per il lavoro (di cui al Capo I del Titolo II del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

APPALTO – OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE – ART. 4

Adempimenti

Vengono introdotte norme finalizzate a contrastare i fenomeni di omesso versamento delle ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici o comunque impiegate nell’esecuzione di opere e servizi (art. 17-bis, D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241). In particolare, si prevede quanto segue:

  • in tutti i casi in cui un committente affida a un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali dev’essere effettuato dal committente, se il committente è un sostituto d’imposta residente in Italia;
  • tale obbligo si applica alle sole ritenute effettuate dal datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione. Di conseguenza, il committente non può essere ritenuto responsabile per gli omessi versamenti di ritenute applicate sulle retribuzioni di personale non utilizzato nell’opera commissionata;
  • la provvista necessaria all’effettuazione del versamento mensile delle ritenute fiscali dev’essere messa a disposizione del committente dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento;
  • il committente effettua il versamento mediante delega F24, senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione;
  • i committenti sono tenuti a sospendere i pagamenti all’impresa appaltatrice qualora le imprese affidatarie e subappaltatrici non abbiano provveduto a rendere disponibile la provvista per l’effettuazione del versamento o non abbiano messo a disposizione in tempo utile le informazioni necessarie all’esecuzione dello stesso;
  • È obbligatorio comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inadempimento da parte dei propri fornitori, qualora lo stesso permanga per oltre 90 giorni;
  • le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici, non possono avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti. Tale esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Sanzioni

Sono state inserite norme in materia di sanzioni amministrative e penali irrogabili in caso di omesso versamento delle ritenute. In particolare:

  • il soggetto obbligato al versamento in base alle nuove norme, che non esegue (in tutto o in parte) alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa per omesso versamento di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
  • chi, avendo ricevuto o trattenuto le somme necessarie per effettuare i versamenti delle ritenute, ometta in tutto o in parte di eseguire tale adempimento, è responsabile penalmente. La condotta è peraltro penalmente rilevante soltanto se l’omissione avviene oltre i termini e superata la soglia di punibilità previsti dall’art. 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Applicazione delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020

FATTURE ELETTRONICHE – UTILIZZO DEI FILE XML – ART. 14

Utilizzo dei dati nelle attività accertative

Attraverso l’inserimento del comma 5-bis all’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, si prevede la memorizzazione e l’utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche (oltre che tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all’art. 21, comma 2, lettera g), del D.P.R. n. 633/1972, cioè la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione), ai fini delle indagini di polizia economico-finanziaria.

Condizioni

Ai fini di cui sopra, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate sono tenute ad adottare idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 (rego2016042700679) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Termini

I file dovranno essere memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, oppure fino alla definizione di eventuali giudizi.

PRESTAZIONI SANITARIE – FATTURAZIONE ELETTRONICA – ART. 15

Anche per il 2020 opererà il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio (SdI) in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati fiscali – ad esclusione della descrizione e del codice fiscale del cliente – delle fatture ricevute dagli operatori sanitari (art. 10-bis, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136).

FATTURE ELETTRONICHE – IMPOSTA di BOLLO – Art. 17

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, il Fisco comunicherà con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare, delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate provvederà alla conseguente iscrizione a ruolo (art. 12-novies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).

CONTANTE – Art. 18

Nuovi limiti

Nella versione definitiva del decreto si prevede che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia relativa all’uso del contante scenderà da 3mila a 2mila euro.

A decorrere dal 1 ° gennaio 2022, tale limite sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro:

Quindi il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di 1.999,99 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e di 999,99 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Sanzioni

Il minimo edittale è pertanto fissato a:

  • 2mila euro, per le violazioni commesse e contestate dal 1 °luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  • 1.000 euro, per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1 ° gennaio 2022 (art. 63, comma 1-ter , D.Lgs. 231/2007).

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – IRPEF – ARTT. 19 E 20

I premi attribuiti nell’ambito della cosiddetta “lotteria degli scontrini” di cui all’art. 1, comma 540, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017), saranno esenti da imposizione fiscale. Al riguardo, si ricorda che il richiamato art. 1, commi 540 e 542, della richiamata Legge n. 232/2016, prevede che:

  • al fine di incentivare la richiesta di rilascio di documenti di certificazione fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possano partecipare a una lotteria mediante l’estrazione a sorte di premi;
  • per partecipare all’estrazione, i contribuenti devono comunicare, al momento dell’acquisto, il proprio codice fiscale all’esercente;
  • quest’ultimo è invece tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione;
  • al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi della lotteria sia aumentata del 20 per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante.

Sanzioni

Viene prevista una sanzione amministrativa da 500 a euro 2.000 per l’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

PAGAMENTI ELETTRONICI – CERTIFICAZIONI FISCALI – ART. 21

Attraverso l’inserimento del comma 2-sexies nell’art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, si prevede che nella piattaforma tecnologica di cui al precedente secondo comma confluiscano ulteriori funzionalità.

In particolare, tale piattaforma potrà essere utilizzata anche per mettere a disposizione, in modo automatico durante il pagamento, i dati necessari per la produzione della fattura elettronica agli esercenti aderenti e ai loro eventuali provider di fatturazione, per le transazioni effettuate dai clienti finali mediante carta di pagamento su POS opportunamente integrati. In sostanza, saranno automatizzati i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri (di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

Seguirà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

COMMISSIONI POS – CREDITO d’IMPOSTA – Art. 22

Nella versione definitiva del decreto, viene introdotto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate. Queste le caratteristiche della misura:

Le CARATTERISTICHE del CREDITO d’IMPOSTA per i POS
BENEFICIARI Esercenti attività di impresa, arte o professioni
MISURA del

CREDITO

d’IMPOSTA

30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari(1).
DETERMINAZIONE

dell’AGEVOLAZIONE

L’incentivo fiscale in esame è riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400mila euro.
FRUIZIONE del

CREDITO

d’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (secondo le regole ordinarie) a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
ADEMPIMENTI
  • Il credito d’imposta dev’essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito, nonché nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
  • La norma impone alle banche di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.
DE MINIMIS La misura è soggetta al “de minimis”.
(1) Soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

PAGAMENTI TRACCIABILI – ADEMPIMENTI E SANZIONI – ART. 23

Novità introdotte dal decreto-legge

Viene introdotto un super-bonus per le spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili nei settori in cui è ancora molto diffuso l’uso del contante e l’istituzione di estrazioni e premi speciali per le spese pagate con moneta elettronica.

Ambito applicativo dell’obbligo

Nella versione definitiva del decreto si chiarisce che l’obbligo di accettazione di carte di pagamento è assolto con riferimento ad almeno una tipologia di carta di debito e ad almeno una tipologia di carta di credito, identificate dal marchio del circuito di appartenenza.

Sanzioni

Contestualmente, sono previste sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con carte di credito o bancomat da parte di commercianti e professionisti, a prescindere dall’importo: la multa – applicabile dal 1 ° luglio 2020 – sarà di 30 euro, alla quale si dovrà aggiungere una percentuale del 4 per cento sul valore della transazione (art. 15, comma 4-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221).

Viene pertanto abrogato l’art. 2, comma 1, del D.M. 24 gennaio 2014, che limita ai pagamenti di importo superiore a trenta euro l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

IVA – PRESTAZIONI DIDATTICHE – Art. 32

L’esenzione Iva di cui all’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 è limitata alle prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario e non riguarda le prestazioni didattiche di ogni genere.

Non viene comunque modificata l’esenzione prevista per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù nonché per la formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale nè gli altri elementi oggettivi e soggettivi previsti dalla disposizione richiamata.

Autoscuole e scuole di sci

La modifica del l’art. 10, comma 1 , n. 20), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, finalizzata ad adeguare l’ordinamento interno a quello comunitario, a seguito della sentenza della Corte di giustizia UE 14 marzo 2019, C-449/17 , ha escluso l’esenzione Iva per le prestazioni didattiche di contenuto specialistico, quali, ad esempio, quelle rese da scuole guida e da scuole di sci.

La norma dispone che sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data della sua entrata in vigore, fissata al 1 ° gennaio 2020.

SOCIETÀ DI PROGETTO – DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI – ART. 35

Regola

Ai sensi dell’art. 96, comma 8, del Tuir, i limiti alla deducibilità degli interessi passivi previsti dai commi precedenti non si applicano agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale

pubblico a lungo termine per i quali è, tra le altre, rispettata la seguente condizione: non sono garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico.

Novità introdotta dal decreto-legge

Viene introdotta la possibilità per le società di progetto di effettuare la deduzione integrale degli interessi passivi e degli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle previste dal richiamato art. 96, comma 8, lettera a), del Tuir.

Progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine

Si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

FONTI RINNOVABILI – INCENTIVI – TREMONTI AMBIENTE – CUMULO – ART. 36

Adempimenti cui è subordinato il mantenimento delle tariffe incentivanti

In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (di cui ai DD.MM. 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012) con la “Tremonti-ambiente” – cioè il sistema di detassazione per investimenti ambientali realizzati da Pmi, previsto dall’art. 6, commi da 13 a 19, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), il mantenimento delle tariffe incentivanti riconosciute dal

Gestore dei Servizi Energetici è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.

Procedura

A tal fine, occorre:

  • presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità saranno stabiliti con un successivo provvedimento dell’Agenzia medesima;
  • versare gli importi dovuti entro il 30 giugno 2020.

Giudizi pendenti

Il perfezionamento della definizione comporta l’estinzione di eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti.

Questione

La questione trae origine dal comunicato stampa del 22 novembre 2017, con il quale il GSE ha chiarito che “la detassazione di cui alla Tremonti ambiente non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia. Pertanto, in considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, che ha richiesto una norma interpretativa si specifica che, nell’ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto”.

ROTTAMAZIONE- TER – RIAPERTURA DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA – ART. 37

Il decreto prevede lo slittamento al 30 novembre 2019 del termine di versamento della prima o unica rata prevista per i contribuenti che avevano presentato l’istanza di adesione alla rottamazione-ter.

L’intervento è finalizzato a evitare disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla definizione

agevolata in esame entro il 30 aprile 2019 (oppure provengono dalla rottamazione-bis o sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale) e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di presentazione della domanda alla data al 31 luglio 2019.

Infatti, per i primi il pagamento delle somme dovute avrebbe dovuto essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, oppure nel numero massimo di rate consecutive prescelte, la prima delle quali scadente alla stessa data. I secondi, viceversa, pur avendo aderito successivamente alla definizione agevolata, pagheranno la prima o unica rata entro il 30 novembre 2019.

REATI TRIBUTARI – ART. 39

È previsto un inasprimento delle pene per i reati tributari, con effetto dal 15° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto-legge.

Responsabilità 231

La responsabilità amministrativa dell’ente viene estesa al reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000).

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI – ART. 41

Modifica quote acconti per i soggetti Isa

Nella versione definitiva del decreto si dispone che per i contribuenti soggetti agli Isa – con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore (il 27 ottobre 2019) – i versamenti di acconto di Irpef, Ires ed Irap vengano effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico. Di conseguenza, a regime non si applicherà più l’attuale regola, che prevede l’obbligo di versare il 40 per cento con la prima rata di acconto, e il 60 per cento con la seconda.

Per espressa previsione normativa, sono interessati da questa novità anche i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir (ai fini dell’individuazione dell’ambito applicativo la norma fa infatti riferimento all’art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58).

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