CIRCOLARE 2 DEL 13 GENNAIO 2020
LEGGE DI BILANCIO 2020
NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Rif. normativi
e di prassi: |
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) |
In sintesi
Con la presente circolare si prosegue l’esame delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020; oggetto del presente elaborato sono le principali novità in materia di lavoro e previdenza.
Incentivi all’assunzione dei giovani
È previsto anche per il 2020 lo sgravio contributivo alle aziende che assumono giovani fino a 34 anni con contratto a tempo indeterminato.
La misura riduce del 50% i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, fino al limite annuo di 3 mila euro, per un periodo massimo di 36 mesi.
Il bonus spetta per l’assunzione di giovani che non abbiano compiuto il 35° anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro.
Con riferimento al presente incentivo erano emerse non poche criticità in quanto era stato introdotto in sede di conversione del Decreto Dignità, ma non era mai entrato effettivamente in vigore.
In relazione alle modifiche introdotte dalla presente Legge di Bilancio, si ritiene che l’incentivo possa essere immediatamente applicabile per le assunzioni avvenute nel corso dell’anno 2020.
Sarà invece necessario attendere indicazioni da parte dell’INPS per quanto riguarda il recupero dell’eventuale maggior contribuzione versata nel corso dell’anno 2019, per l’assunzione di soggetti con età inferiore a 35 anni, per i quali il datore di lavoro avrebbe potuto godere dell’incentivo in esame;Rimane inoltre confermato il “bonus eccellenze”, ovvero l‘esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2019, e tuttora in attesa della disciplina operativa da parte dell’INPS, che prevede lo sgravio totale annuale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, entro il limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata per le imprese che assumono giovani laureati con la votazione di 110 e lode o in possesso di un dottorato di ricerca.
La legge di Bilancio 2020, stante il ritardo dell’INPS nell’emanazione della circolare esplicativa, interviene proprio sull’operatività della misura stabilendo le relative procedure di fruizione applicabili a partire dal prossimo mese di gennaio.
La modifica necessita comunque di apposite indicazioni operative da parte dell’INPS per l’effettiva fruizione dello sgravio.
Incentivi per i contratti di apprendistato
Viene reintrodotto l’incentivo per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati successivamente alla data del 1° gennaio 2020.
I datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono applicare uno sgravio contributivo pari al 100 per cento della contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Si attendono comunque le indicazioni operative dell’INPS per la piena operatività della misura.
Misure per la famiglia
Bonus bebè
Prorogato di un anno il bonus bebè, che risulta rafforzato per i nuclei familiari con ISEE superiore ai 7mila euro.
Il bonus è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1 ° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età (ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione) per un importo pari a:
- 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno abbia ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
- 1.440 euro in caso di ISEE non superiore a 40.000 euro;
- 960 euro qualora il nucleo familiare sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro.
In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1 ° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20 per cento.
Bonus asilo nido
Dal 2020 il contributo per l’iscrizione agli asili nido pubblici o privati è modulato in due diverse fasce ISEE:
– fino a 3.000 euro per le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro;
– fino a 2.500 euro per le famiglie con ISEE da 25.001 euro a 40.000 euro;
Congedo di paternità
Il congedo obbligatorio retribuito, ovvero l’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è:
- prorogato anche per l’anno 2020, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- stabilito pari a 7 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).
Veicoli aziendali in fringe benefit
Viene stabilito che per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit tassabile è confermato nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
Relativamente ai contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020, la predetta tassazione subisce delle modifiche al variare delle emissioni di anidride carbonica:
- 25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km, assegnati con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020;
- al 30% per i veicoli, con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;
- al 40% per i predetti veicoli in caso di emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l’anno 2020. Tale percentuale è elevata al 50% per l’anno 2021;
- 50% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l’anno 2020 e pari al 60% a decorrere dall’anno 2021.
Buoni pasto
La legge di Bilancio 2020 stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di € 4,00 se rese in forma cartacea (in precedenza € 5,29) aumentato a € 8,00 (in precedenza € 7,00) se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).