CIRCOLARE 3 DEL 13 GENNAIO 2020

NOVITA’ SULLE RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

Rif. normativi

e di prassi:

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)

In sintesi

Sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2020 le nuove misure previste per il contrasto all’illecita somministrazione di manodopera, con l’obiettivo di evitare il mancato pagamento delle ritenute fiscali, l’abuso delle compensazioni nonché l’evasione in materia IVA. Nell’approfondimento del 7 gennaio 2020 la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha esaminato la nuova disciplina, l’ambito di applicazione, gli obblighi posti dal Legislatore, il nuovo regime sanzionatorio e i casi di esenzione. La decorrenza della nuova disciplina è fissata al 1° gennaio 2020, salvo che per il reverse charge IVA per il quale, invece, occorrerà attendere l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea.

Con un approfondimento del 7 gennaio 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro esamina le novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 con riferimento alle nuove modalità di gestione delle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e all’estensione del regime del reverse charge.

A partire dal 1° gennaio 2020, infatti:

  • sono previste nuove regole di pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori, controlli e responsabilità del committente;
  • sono introdotti limiti alla compensazione mediante F24.

Una volta ottenuta l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea sarà operativo anche il meccanismo dell’inversione contabile ai fini IVA.

Con riferimento alla decorrenza degli obblighi introdotti con l’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, la risoluzione ha chiarito che la previsione normativa (comma 2 dell’art. 4 della legge 124) “trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020”.

Nuove regole

Appaltatori, subappaltatori e affidatari di opere o servizi sono obbligati a procedere al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori occupati nei singoli appalti con distinte deleghe di pagamento.

Specularmente, il committente dovrà verificare l’avvenuto versamento delle ritenute da parte degli appaltatori, subappaltatori o affidatari di opere o servizi, nonché la coerenza dei versamenti con i dati trasmessi e, in caso di riscontrate irregolarità, dovrà altresì bloccare i pagamenti a favore dell’appaltatore, subappaltatore o affidatario, pena l’applicazione di sanzioni tributarie.

Per consentire tali verifiche, le deleghe relative ai versamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori ed affidatari di opere o servizi, dovranno essere trasmesse al committente entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute assieme ad un elenco dei lavoratori occupati nell’appalto con tutti i dati necessari per i controlli.

Nell’ambito di applicazione della norma rientrano tutti i sostituti d’imposta, compresi i condomini, il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore.

Deve trattarsi dell’affidamento a un’impresa del compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000, tramite contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera.

I servizi ad alta intensità di manodopera individuati sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto.

Adempimenti appaltatori

L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono effettuare versamento delle ritenute fiscali trattenute dall’impresa ai lavoratori direttamente impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente. A tal fine è stato istituito il codice “09”, identificativo del soggetto committente, da indicare nel suddetto modello di versamento.

Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettano al committente:

  • le deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali operate relative ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente;
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, in cui saranno indicati il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione, il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Adempimenti del committente

Il committente è tenuto a verificare attentamente i dati forniti dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice.

In caso contrario egli sarà tenuto a:

  1. sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l’inadempimento, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;
  2. darne comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Conclusione

Un commento a conclusione: appare evidente come la risoluzione n. 108 rappresenti, unicamente, un primo orientamento, peraltro molto parziale. Occorre attendere (si auspica per poco tempo, atteso che la norma va applicata dal 1° gennaio 2020 ed i primi adempimenti scatteranno a partire dal 17 febbraio successivo – il 16 è domenica-) chiarimenti più esaustivi da parte della Agenzia delle Entrate che riguardino altri punti controversi dell’art. 4, non ultimo, quello relativo alla certificazione fiscale, il cui possesso, consentirebbe alle aziende della filiera di continuare ad operare come in passato ed ai committenti di essere “sgravati” dai pesanti oneri di controllo dettati dal Legislatore.