CIRCOLARE 4 DEL 13 GENNAIO 2020

REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO

Rif. normativi

e di prassi:

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)

In sintesi

Si riepilogano di seguito i requisiti di accesso al regime forfettario, come modificati dalla legge di bilancio 2020

Il regime forfetario è applicabile alle persone fisiche:

  • che rispettano i requisiti di accesso al regime (co. 54, L 190/14);
  • che non ricadono in una fattispecie di esclusione o causa ostativa (co. 57, L 190/14).

Le condizioni vanno verificate successivamente di anno in anno per la permanenza nel regime.

Il regime è riservato:

  • ai soggetti che sono già in attività se soddisfano i relativi requisiti. Per tali contribuenti si tratta del loro regime contabile naturale al quale possono rinunciare optando per il regime ordinario. Tale opzione è vincolante per almeno un triennio. Si evidenzia che per il 2016, 2017 e 2018 l’Agenzia delle Entrate ha concesso la possibilità di revocare l’opzione a seguito delle modifiche normative intervenute;
  • ai soggetti che iniziano una nuova attività; a tal fine nel mod. AA9 di attribuzione della partita IVA va indicato nella specifica casella il codice “2”.

Se l’attività intrapresa presenta i requisiti di novità (identici a quelli previsti per il regime dei minimi) l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% (in luogo del 15%) per i primi 5 anni.

Le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se:

  • nell’anno precedente:
    • Hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000. Tale limite è in vigore dal 2018 (per verificare l’accesso al regime dal 2019)
    • Hanno sostenuto spese di lavoro non superiori a € 20.000 (non ragguagliati ad anno)

Il requisito relativo al costo dei beni strumentali è stato abrogato a decorrere dal 2019 in quanto ritenuto incoerente con il nuovo limite di ricavi e compensi.

LIMITE RICAVI E COMPENSI

  • I ricavi/compensi vanno imputati in relazione al regime contabile dell’anno precedente e quindi, in generale, per cassa;
  • non rilevano i ricavi/compensi da adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicati nell’anno precedente all’ingresso nel regime forfetario;
  • in caso di esercizio di più attività va considerata la somma dei ricavi/compensi delle diverse attività;
  • rilevano i proventi derivati dall’autoconsumo;
  • i limiti vanno ragguagliati all’anno solare.

FATTISPECIE DI ESCLUSIONE (CAUSE OSTATIVE)

Sono esclusi dall’applicazione del regime forfetario i soggetti:

  1. che si avvalgono di regimi speciali IVA;
    • agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, DPR 633/72)
    • vendita sali e tabacchi (art. 74, co. 1, DPR 633/72;
    • commercio dei fiammiferi (art. 74, co. 1, DPR 633/72)
    • editoria (art. 74, co. 1, DPR 633/72)
    • gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, co. 1, DPR 633/72)
    • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, co. 1, DPR 633/72)
    • intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art. 74, co. 6, DPR 633/72)
    • agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR 633/72)
    • agriturismo (art. 5, co. 2, L. 413/91)
    • vendite a domicilio (art. 25-bis, co. 6, DPR 600/73)
    • rivendita di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, DL 41/95)
    • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, DL 41/95)
  2. non residenti, ad eccezione dei residenti in uno stato UE o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo con redditi in Italia > 75% del reddito complessivo;
  3. che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), DPR 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL 331/93;
  4. che contemporaneamente sono soci di società di persone, collaboratori dell’impresa familiare, nonché “soci” di associazioni professionali;
  5. che controllano direttamente o indirettamente una SRL (trasparente o non trasparente) che svolge un’attività riconducibile a quella del soggetto forfetario; d-bis) la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo in regime forfetario sia esercitata prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro o che lo sia stato nei 2 anni precedenti (esclusa l’ipotesi di pratica professionale obbligatoria). La verifica della prevalenza va effettuata considerando quale parametro i ricavi o compensi e verificando che siano superiori al 50% di tutti i ricavi o compensi; conseguentemente la verifica va effettuata al termine del periodo d’imposta.
  6. che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente, pensione o redditi assimilati superiori a € 30.000.

La verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

 

PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

La causa ostativa si verifica se all’1.1 dell’anno di riferimento (ossia del primo anno di applicazione del regime) il soggetto forfetario possiede la partecipazione.

Qualora la partecipazione sia ricevuta per successione da parte di un soggetto già in regime forfetario, la causa ostativa non si verifica se la partecipazione è ceduta entro la fine dell’anno.

Per il solo 2019 è consentito l’accesso al regime anche in presenza di una partecipazione in società di persone che deve essere ceduta entro il 31.12.2019 al fine di proseguire nel regime per il 2020 e per gli anni successivi.

 

PARTECIPAZIONE IN SRL (TRASPARENTI E NON)

Più articolata è la situazione dei forfetari con partecipazione in una SRL; il possesso della partecipazione risulta di ostacolo al mantenimento del regime forfetario alla duplice condizione che:

  • sussista il controllo della società. Secondo l’Agenzia delle Entrate il controllo sussiste sia nel caso di partecipazione superiore al 50% (n.1 art. 2359 Cc), sia nel caso di partecipazione pari al 50% (controllo di fatto ex n. 2, art. 2359, Cc) nonché nel caso in cui la partecipazione di controllo sia posseduta dal coniuge o da familiari che risultano parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° grado;
  • l’attività economica svolta dalla società sia riconducibile a quella del soggetto forfetario. L’Agenzia delle Entrate, al fine di individuare un criterio il più possibile oggettivo, ha stabilito che tale causa ostativa:
    • si verifica se l’attività economica del forfetario e della società ricadono nella stessa sezione della Tabella ATECO 2007 e il soggetto forfetario effettua cessioni o prestazioni che sono oggetto di deduzione ai fini fiscali da parte della SRL;
    • non si verifica se l’attività economica dei soggetti ricade in una sezione della tabella ATECO differente.

La verifica, a differenza di quanto accade per le partecipazioni in società di persone, va effettuata alla fine dell’anno di riferimento in quanto, solo in tale momento può essere verificata l’esistenza di cessione o prestazioni nei confronti della SRL.