CIRCOLARE 5 DEL 20 GENNAIO 2020
AGEVOLAZIONI PER IMPRESE E PRIVATI
NOVITA’
Rif. normativi
e di prassi: |
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) |
In sintesi
Con la presente circolare si prosegue l’esame delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020; oggetto del presente elaborato sono le novità in materia di agevolazioni concesse a imprese e privati.
a. Abolizione super e iper ammortamento – previsione di un credito di imposta sostitutivo
In luogo della proroga di super e iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dal 1°gennaio al 31 dicembre 2020 (ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia accettato il relativo ordine e pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.
Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.
A chi spetta
Il credito di imposta spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito.
Non spetta alle imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, nonché alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Per quali investimenti
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali, purché siano nuovi e strumentali all’attività d’impresa.
Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:
- veicoli a uso promiscuo (ad esempio le autovetture);
- beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- altri beni espressamente individuati, relativamente alle industrie manifatturiere alimentari, dell’energia
elettrica, del gas e dell’acqua, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, acqua, trasporti, delle infrastrutture, delle poste o delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti
Misura del credito spettante
Beni materiali 4.0 “ex iper ammortamento”
Con riferimento ai beni per i quali in precedenza era riconosciuto l’iper ammortamento, il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti, ovvero:
- Fino a € 2.500.000 => 40%
- Da € 2.500.000 a € 10.000.000 => 20%
Sono ammessi anche gli investimenti in leasing, in tal caso rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Beni immateriali “ex super ammortamento software 4.0”
Con riferimento ai beni immateriali per i quali in precedenza era riconosciuto il super ammortamento del 40%, il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.
Beni materiali “ex super ammortamento”
Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli sopra indicati, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo (comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.
Anche in questo caso, per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Quest’ultima agevolazione, assimilabile al precedente super ammortamento dei beni materiali è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.
Modalità di utilizzo del credito di imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, o dell’avvenuta interconnessione per gli investimenti in beni materiali e immateriali “industria 4.0”.
Adempimenti richiesti
Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
Relativamente agli investimenti in beni “ex iper ammortamento” è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale.
Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
ATTENZIONE: La disciplina del nuovo credito d’imposta prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura (quale, ad esempio “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 c. 185 e segg. della L. 160/2019”; al momento non appare chiaro la mancata indicazione comporti la decadenza del beneficio fiscale e sono pertanto auspicati chiarimenti ministeriali sul punto.
b. Bonus formazione 4.0
Prorogato il bonus formazione 4.0, ossia il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dalla scorsa Legge di Bilancio.
L’applicazione dell’incentivo si estende quindi alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta 2020.
Rispetto alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2019 il credito è riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell’impresa
- 50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le piccole imprese;
- 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le medie imprese;
- 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le grandi imprese:
i predetti limiti sono aumentati per tutte le imprese al 60% (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
c. Credito di imposta ricerca e sviluppo
Il credito di imposta in ricerca e sviluppo introdotto dal D.L. 145/2013 viene anticipatamente cessato al 31 dicembre 2019.
In sede di approvazione della presente legge di Bilancio, è introdotto dal 2020 uno specifico credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
A chi spetta
Il credito di imposta spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito.
Non spetta alle imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, nonché alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Per quali attività spetta
- Ricerca e sviluppo: trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.
- Innovazione tecnologica: trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
Non rientrano in tale contesto le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti; le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente; le attività per il controllo di qualità o standardizzazione dei prodotti.
- Altre attività innovative: trattasi delle attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari
Con specifici Decreti il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà individuare i criteri identificativi di tali attività.
Per quali spese
Risultano agevolate le spese per il personale impiegato per ciascuna attività; le quote di ammortamento, canoni di leasing e affitto relativi ai beni mobili impiegati nelle sopra indicate attività; le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di talune privative industriali (solo per l’attività di ricerca e sviluppo); le spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile; le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte di terzi della specifica attività ammissibile al credito d’imposta; le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nella specifica attività agevolabile.
In che misura spetta
La determinazione e la misura del credito d’imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili.
- Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% nel limite massimo di 3 milioni di euro.
- Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% (ovvero pari al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0) nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
Modalità di utilizzo del credito
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata un’apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale.
d. Sabatini – ter
Viene previsto il rifinanziamento della Sabatini ter, la misura a favore delle micro, piccole e medie imprese che prevede l’erogazione di contributi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico a copertura di parte degli interessi su finanziamenti, sia bancari che in leasing, finalizzati ad investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti “Industria 4.0.
2) Novità per i privati
a. Abolizione dello “sconto in fattura”
È stata modificata la norma che prevede la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue i lavori il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali: a decorrere dall’1.1.2020 tale possibilità è circoscritta solamente agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000.
Per ristrutturazione importante di primo livello si intende l’intervento che “oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.
b. Ristrutturazioni edilizie
È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES del 65% o 50%, spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
d. NUOVA DETRAZIONE: bonus facciate
È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% relativamente alle spese documentate e sostenute nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (zone totalmente o parzialmente edificate).
La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).
e. bonus mobili
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili”.
Pertanto, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1° gennaio 2019.
f. bonus verde
L’agevolazione è prorogata (non dalla legge di Bilancio ma dal c.d. “Decreto milleproroghe”), fino al 31 dicembre 2020.
È pertanto confermata la detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, relativamente agli interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, di realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili.