CIRCOLARE 6 DEL 20 GENNAIO 2020
OBBLIGO PAGAMENTI TRACCIATI PER DETRAZIONI FISCALI
Rif. normativi
e di prassi: |
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) |
In sintesi
La legge di Bilancio 2020 ha previsto l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti al fine di usufruire delle detrazioni fiscali Irpef del 19%.
La Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con riferimento alle detrazioni fiscali, introduce due rilevanti limitazioni: la prima relativa al pagamento effettuato con strumenti non “tracciabili”, la seconda relativa alla parametrazione delle detrazioni ad una determinata soglia di reddito.
1. Tracciabilità dei pagamenti per la detrazione fiscale
La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 679 e 680) prevede espressamente che, ai lini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri previsti nell’art. 15 TUIR, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto tramite bonifico bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (ad es. carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Per effetto di tale disposizione normativa, a decorrere dal 2020, al fine di non perdere il diritto all’agevolazione, tutte le spese che danno diritto alla detrazione IRPEF del 10% nella dichiarazione dei redditi, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante.
Per espressa disposizione la norma non si applica in relazione alle spese sostenute per:
- Acquisto di medicinali e dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN (Servizio Sanitario Nazionale).
Solo per queste particolari tipologie di spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF, resta dunque ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il conseguente bonus fiscale correlato.
Per poter usufruire delle detrazioni dovranno invece essere pagate con mezzi “tracciabili”, ad esempio, le prestazioni di medici specialistici che esercitano la libera professione (ad es. dentisti, dermatologi, ma anche fisioterapisti, psicologi…) , così come le prestazioni dei medici di famiglia per il rilascio dei certificati di sana e robusta costituzione.
Rientrano tra le agevolazioni che dovranno essere pagate con strumenti tracciabili anche le spese per asili nido di cui all’art. 1 comma 335 della legge 266/2005.
Precisiamo che la disposizione riguardante le modalità di pagamento contenuta nel comma 679 della Legge di Bilancio riguarda gli oneri che danno diritto alla sola detrazione Irpef nella misura del 19%: sono quindi escluse le detrazioni con percentuali diverse (soggette comunque a diverse disposizione normative).
2. Riduzione della detraibilità di determinati oneri
Il comma 629 dell’art. 1 della Legge 160/201 9 stabilisce che le detrazioni IRPEF previste dall’articolo 15, Tuir, con decorrenza dal 2020. spettano secondo le seguenti misure:
- detrazione integrale con reddito complessivo inferiore a 120.000 euro:
- detrazione parametrata all’ammontare del reddito: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro.
Se il reddito complessivo supera i 240.000 euro le detrazioni non spettano.
Si precisa che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
La norma riguarda esclusivamente le detrazioni previste dall’art. 15 del Tuir (19% o 26%): la limitazione non riguarda invece le detrazioni previste da altre disposizioni come ad esempio le detrazioni per carichi di famiglia e le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In deroga a quanto previsto dal nuovo comma 3-bis, è espressamente previsto che siano esclusi dalla parametrazioni e che quindi continuino a spettare al 100%:
- le detrazioni per interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale
- le detrazioni per le spese sanitarie di cui all’art. 15 , comma 1 lettera c).