CIRCOLARE 7 DEL 27 GENNAIO 2020
COMPENSAZIONI F24 DAL 2020
NOVITA’
Rif. normativi
e di prassi: |
D.L. n. 124 del 26/10/2019 |
Legge n. 157 del 19/12/2019 | |
Risoluzione Agenzia Entrate n. 110/2019 |
In sintesi
Il D.L. fiscale ha introdotto l’obbligo di preventiva trasmissione della dichiarazione per la compensazione in F24 di crediti superiori a 5.000 euro, derivanti da imposte sui redditi.
Viene inoltre esteso l’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo in compensazione in F24 dei crediti d’imposta.
Il D.L. n. 124 del 26/10/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 157 del 19/12/2019, pubblicata sulla G.U. del 24/12/2019, ha introdotto numerose novità relative alle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione nel modello di delega F24.
COMPENSAZIONE
Le novità in materia di compensazioni riguardano i seguenti ambiti:
- l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono crediti da utilizzare in compensazione;
- l’estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- i divieti alle compensazioni e le sanzioni per lo scarto del modello F24 presentato.
OBBLIGO DI PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
L’art. 3 co. 1 e 3 del DL 124/2019 ha modificato l’art. 17 co. 1 del D.lgs. 241/1997, prevedendo l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione “orizzontale” nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, relativi:
- alle imposte sui redditi e relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- all’IRAP.
Tali crediti potranno, quindi, essere utilizzati in compensazione solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. In altri termini, sono state estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.
La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019. Si tratta, pertanto, dei crediti emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020. Per i crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono.
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA DE LLE ENTRATE
L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni è stato esteso a:
- Contribuenti non titolari di partita IVA:
- i contribuenti non titolari di partita IVA, infatti, per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta, potevano utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dalle banche (home/remote banking), dalle Poste, da altri soggetti abilitati alla prestazione di servizi di pagamento o dagli Agenti della Riscossione, a condizione che non si trattasse di modelli F24 “a saldo zero” o di crediti d’imposta agevolativi che richiedevano comunque l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In pratica, anche per la presentazione da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA dei modelli F24 contenenti compensazioni, l’utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate diventa un obbligo generalizzato.
- Tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta:
- con quest’ultima previsione, più ampia rispetto ai crediti relativi alle ritenute alla fonte, si è, infatti, voluto estendere l’obbligo in esame anche, in particolare, ai crediti relativi ai rimborsi erogati dai sostituti d’imposta a seguito della presentazione dei modelli 730 e al c.d. “bonus Renzi”.
Riepilogando, come chiarito dalla risoluzione n. 110/E dell’Agenzia delle Entrate del 31/12/2019, tutti i contribuenti e sostituti d’imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione crediti appartenenti alle seguenti categorie:
- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IVA;
- agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- sostituti d’imposta
Decorrenza
La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019. Si tratta quindi, ad esempio, dei crediti emergenti dai modelli REDDITI 2020 relativi ai contribuenti non titolari di partita IVA (es. IRPEF, cedolare secca), che potranno essere utilizzati in compensazione “orizzontale” solo presentando i modelli F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
SANZIONI PER LO SCARTO DEL MODELLO F24 PRESENTATO
Il D.L. 124/2019 ha inoltre introdotto nell’art. 15 del DLgs. 471/1997 il comma 2-ter, prevedendo una sanzione, nei confronti del contribuente, per l’eventualità in cui il modello F24, a seguito del controllo preventivo, sia stato scartato.
Detta sanzione, che non ammette il cumulo giuridico, né alcuna forma di definizione agevolata, è pari al 5% dell’importo dovuto, per importi sino a 5.000,00 euro, o pari a 250,00 euro per importi superiori a 5.000,00 euro, per ciascuna delega di pagamento scartata. Se la sanzione viene pagata entro 30 giorni dalla comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente, l’iscrizione a ruolo della stessa non viene effettuata.
Tale norma opera per le deleghe di pagamento presentate dal marzo 2020.