CIRCOLARE 14 DEL 24 FEBBRAIO 2020

SANZIONI SUL RITARDATO INVIO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Rif. normativi

e di prassi:

Art. 21 DPR 633/1972
Risposta a interpello n. 528/2019

In sintesi

Secondo un recente chiarimento offerto dall’Agenzia delle entrate (si tratta della risposta a interpello n. 528/2019), il ritardato invio della fattura elettronica è oggetto di sanzione in misura fissa, anche nel caso in cui l’imposta sia stata liquidata correttamente.

Sanzione per ritardato invio della fattura

Ai sensi dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972 la fattura deve contenere l’indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo (ossia il momento di effettuazione dell’operazione), sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; tale fattura immediata può essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, indicando comunque in fattura la data di effettuazione dell’operazione.

In caso di fattura riepilogativa differita, l’emissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La mancata emissione della fattura nel termine previsto, cui va equiparata la tardività di tale adempimento, derivante dalla non tempestiva trasmissione allo SdI del documento, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell’articolo 6, D.Lgs. 471/1997, ossia, per ciascuna violazione:

  • fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro;
  • da 250 euro a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Non essendo più applicabili le esimenti da sanzione per il ritardato invio allo SdI della fattura, applicabili ai primi 6 mesi (per i contribuenti che liquidano l’Iva trimestralmente), ovvero 9 mesi (per i contribuenti Iva mensili) dell’anno 2019, l’Agenzia delle entrate conclude che l’eventuale violazione è sanzionabile “da 250 euro a 2.000 euro” per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi del c.d. ravvedimento operoso.

Il caso descritto nell’interpello riguardava una fattura immediata datata fine mese, che è stata inviata entro il 15 del mese successivo, pur liquidando correttamente l’imposta del mese di riferimento; l’Agenzia delle entrate, per quanto detto, conclude che tale invio deve considerarsi tardivo (in quanto la fattura doveva essere inviata entro il termine di 12 giorni dal momento di effettuazione) e pertanto risulta applicabile la sanzione fissa per il ritardato invio della fattura.