Come noto, con gli artt. 27 e ss. è riconosciuta un’indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore di alcune categorie di lavoratori. A maggiore specifica si tratta di:
- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Sono esclusi dal perimetro agevolativo della norma i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (ad esempio: commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati) anche se il Ministro dell’Economia ha aperto ad una possibile estensione a tali soggetti, grazie alla partecipazione delle Casse private;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Assicurazione generale obbligatoria). Si tratta di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni che risultino, inoltre, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”), non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. L’indennità non spetta, invece, ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto;
- titolari di rapporti di collaborazione presso società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, già in essere al 23 febbraio 2020.
Dettaglio risorse destinate ai singoli comparti
Beneficiari 600 euro | Risorse
stanziate |
Norma D.L. n. 18/2020 |
Professionisti e co.co.co. | 203,40 milioni | Art. 27 |
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO | 2.160,00 milioni | Art. 28 |
Stagionali del turismo e stabilimenti termali | 103,80 milioni | Art. 29 |
Operai agricoli | 396,00 milioni | Art. 30 |