Come noto, con gli artt. 27 e ss. è riconosciuta un’indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore di alcune categorie di lavoratori. A maggiore specifica si tratta di:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed ai lavoratori ti­tolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previ­denziali obbligatorie. Sono esclusi dal perimetro agevolativo della norma i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (ad esempio: commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati) anche se il Ministro dell’Economia ha aperto ad una possibile estensione a tali soggetti, grazie alla partecipazione delle Casse private;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Assicurazione generale obbligato­ria). Si tratta di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni che risultino, inoltre, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”), non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;
  • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. L’indennità non spetta, invece, ai lavoratori titolari di rap­porto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto;
  • titolari di rapporti di collaborazione presso società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, già in essere al 23 febbraio 2020.

 

Dettaglio risorse destinate ai singoli comparti

Beneficiari 600 euro Risorse

stanziate

Norma D.L. n. 18/2020
Professionisti e co.co.co. 203,40 mi­lioni Art. 27
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni spe­ciali AGO 2.160,00 mi­lioni Art. 28
Stagionali del turismo e stabilimenti termali 103,80 mi­lioni Art. 29
Operai agricoli 396,00 mi­lioni Art. 30