CIRCOLARE 17 DEL 23 MARZO 2020

DECRETO “CURA ITALIA”

BONUS 600 EURO E ALTRI AIUTI ALLE P.IVA

Rif. normativi

e di prassi:

DL 18/2020 del 17/03/2020

In sintesi

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 di martedì 17 marzo il tanto atteso D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) contenente misure di sostegno economico per l’emergenza da Covid-19.

Al fine di garantire un supporto minimo anche a determinate categorie di soggetti che, in base al loro inquadramento previdenziale, non potrebbero accedere a specifici istituti di tutela ed ammortizzatori sociali, tra le misure è previsto un ristoro di 600 euro a favore di lavoratori autonomi, professionisti, partite IVA, stagionali, settore agricolo, turismo e stabilimenti termali, spettacolo.

Si analizzano inoltre le principali altre agevolazioni previste per le P.IVA.

 

BONUS 600 EURO PER PARTITE IVA E PROFESSIONISTI

Il bonus in esame consiste in un’indennità d’importo pari a 600 euro e non 500 euro come sembrava inizialmente. Al momento, la misura è prevista esclusivamente per il mese di marzo, ma lo stesso Ministro dell’Economia, Paolo Gualtieri, ha rimarcato l’intenzione del Governo di replicare l’agevolazione per il mese di aprile adattandola in base all’evoluzione dell’emergenza.

Nel testo viene specificato che l’importo viene corrisposto dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito.

Le categorie beneficiarie sono individuate negli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del D.L. n. 18/2020.

Più nel dettaglio, possono richiedere la misura di sostegno i seguenti soggetti:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Sono esclusi dal perimetro agevolativo della norma i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (ad esempio: commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati) anche se il Ministro dell’Economia ha aperto ad una possibile estensione a tali soggetti, grazie alla partecipazione delle Casse private;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Assicurazione generale obbligatoria). Si tratta di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni che risultino, inoltre, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”), non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;
  • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. L’indennità non spetta, invece, ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto;
  • titolari di rapporti di collaborazione presso società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, già in essere al 23 febbraio 2020.

Per espressa previsione normativa, le indennità sopra evidenziate non sono cumulabili tra loro.

La domanda all’INPS

L’indennità è erogata, entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna categoria di soggetti, dall’INPS, previa domanda.

Per i collaboratori di ASD e SSD, le domande sono presentate alla società Sport e Salute S.p.a., la quale vedrà, a tal fine, aumentate di 50 milioni le risorse trasferite per il 2020 (art. 96, D.L. n. 18/2020).

Lo stesso INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa previsti dal Decreto, così come sinteticamente riepilogati di seguito.

Beneficiari 600 euro Risorse

stanziate

Norma D.L. n. 18/2020
Professionisti e co.co.co. 203,40 milioni Art. 27
Lavoratori autonomi

iscritti alle gestioni speciali AGO

2.160,00 milioni Art. 28
Stagionali del turismo e stabilimenti termali 103,80 milioni Art. 29
Operai agricoli 396,00 milioni Art. 30
Lavoratori dello spettacolo 48,60 milioni Art. 38

LE ALTRE MISURE AGEVOLATIVE

Tra le altre misure agevolative per fronteggiare l’emergenza Covid-19 dedicate alle piccole partite IVA spicca il credito d’imposta dedicato ai negozi ed alle botteghe fortemente incise dai vincoli all’apertura quotidiana introdotti dal D.P.C.M. 11 marzo 2020.

Credito d’imposta negozi e botteghe

L’art. 65 prevede un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, corrisposto in relazione ad immobili accatastati come C/1.

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • i magazzini e locali di deposito (C/2) e laboratori per arti e mestieri (C/3);
  • i negozi e le botteghe adibiti allo svolgimento delle attività “essenziali” di cui agli allegati 1 e 2del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (si tratta, ad esempio delle farmacie e dei supermercati).

Bonus investimenti pubblicitari

Viene, inoltre, introdotto un regime straordinario per il credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017.

Esclusivamente per l’annualità in corso, la misura sarà concessa nella misura unica del 30 per cento:

  • sul totale degli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (analogiche o digitali),
  • e non sul 75 per cento dei soli investimenti incrementali.

Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro

Per incentivare pratiche virtuose volte a igienizzare gli ambienti di lavoro, l’art. 64 prevede un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Novità

L’agevolazione potrà essere erogata fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario (la spesa massima agevolabile, quindi, sarà pari a 40.000 euro), nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Sospensione mutuo prima casa per i lavoratori autonomi

Previsto il blocco di nove mesi anche per il pagamento dei mutui prima casa dei lavoratori autonomi, a condizione però che questi ultimi autocertifichino di aver perduto, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, oltre il 33 per cento del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre del 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’Autorità competente per l’emergenza Coronavirus (art. 54).

Detrazione erogazioni liberali

Infine, viene introdotta una nuova detrazione IRPEF del 30 per cento per le erogazioni liberali in

Denaro effettuate da:

  • persone fisiche;
  • enti non commerciali.

L’importo della donazione agevolabile non può superare i 100.000 euro (detrazione massima spettante = 30.000 euro).

La norma indica come beneficiari della donazione i seguenti soggetti:

  • lo Stato;
  • le Regioni;
  • enti locali territoriali;
  • enti o istituzioni pubbliche;
  • fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Le somme devolute devono essere espressamente finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica (art. 66).

Nel caso in cui tali erogazioni siano effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa, le stesse saranno deducibili sia dal reddito d’impresa che dalla base imponibile dell’IRAP. Nessun beneficio nel caso in cui le erogazioni siano invece effettuati da soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo.