Il Consiglio dei Ministri, con proprio comunicato stampa, ha reso note le prime disposizioni del Decreto Legge in discussione nella giornata di ieri. 

Le prime indicazioni fornite, in merito alle disposizioni in esso contenute, vengono di seguito riassunte. 

Il nuovo regime sanzionatorio

Sino all’entrata in vigore del nuovo Decreto, la sanzione comminabile in caso di mancato rispetto delle norme restrittive alla circolazione delle persone era quella prevista per l’inosservanza di provvedimento di un’autorità adottato per ragioni d’igiene e sicurezza pubblica, punibile ai sensi dell’art. 650 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda sino a 256 euro.

Il nuovo Decreto Legge cancella il precedente regime sanzionatorio, introducendo specifiche sanzioni di carattere pecuniario, di importo ben più rilevante rispetto al passato.

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 400 ad un massimo di 3.000 euro.

Riviste anche le sanzioni a carico delle aziende: nel caso di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorniIn caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Il quadro complessivo si aggrava ulteriormente, con gravissime conseguenza sul piano penale, laddove una persona sottoposta a misura di quarantena perché risultata positiva al virus violi il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora. In questo caso, infatti, valgono le disposizioni di cui all’art. 452, primo comma, n. 2 del codice penale (Delitti colposi contro la salute pubblica), e quindi la pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni.

Si segnala altresì che, secondo quanto dichiarato dal Presidente Conte in conferenza stampa, nel caso di spostamenti non necessari effettuati con l’ausilio di veicoli, non scatterà il fermo amministrativo (come in un primo momento emerso da una bozza del decreto), tuttavia la sanzione sarà aumentata fino a un terzo.

Certezze su quest’ultimo punto si potranno avere solo ad avvenuta pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, posto che il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri non fa cenno a questo aspetto.

 

Le misure di contenimento

Il Decreto stila un’elencazione dei provvedimenti che potrebbero essere intrapresi in qualsiasi momento e sino alla fine del periodo emergenziale, al fine di contenere l’epidemia.

Quanto al momento in cui viene fissata la fine del periodo emergenziale, occorre fare riferimento all’avvenuta dichiarazione, datata 31 gennaio 2020, dello stato di emergenza nazionale in seguito alla decretazione Oms dell’epidemia globale. In tale sede, l’emergenza è stata dichiarata fino al 31 luglio 2020.

Ciò non significa che le restrizioni attualmente imposte dureranno certamente fino al 31 luglio. Il termine del 31 luglio identifica esclusivamente il momento fino al quale potranno essere adottati i provvedimenti di contenimento.

Tra i provvedimenti possibili:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Si noti come alcune di queste limitazioni siano già attualmente in vigore, ma altresì vengano già previste ulteriori possibili restrizioni, quali la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo.

Quanto alle modalità operative, una o più misure potranno:

  • interessare l’intero territorio nazionale, o solo specifiche parti, in aderenza all’evolversi della situazione epidemiologica;
  • essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle Regioni interessate, laddove riguardino solo alcune Regioni, o anche su proposta del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale;
  • avere una durata nel tempo limitata, comunque non superiore a 30 giorni, ma anche essere reiterate nel tempo.

Nelle more dell’adozione dei DPCM, misure di contenimento potranno anche essere disposte tramite ordinanza del Ministro della salute.

Il ruolo delle Regioni

Il decreto prevede, fatto salvo quanto sopra riportato, che anche i Presidenti delle Regioni possano emanare ordinanze che impongano ulteriori restrizioni, ma ciò esclusivamente negli ambiti di propria competenza. Di fatto, viene previsto un maggiore coordinamento tra Governo centrale e Regioni, con la precisazione che le misure di contenimento sono di esclusiva competenza del Governo centrale.

Per quanto riguarda le ordinanze locali ancora vigenti (è il caso, ad esempio, delle regioni Piemonte e Lombardia), le stesse mantengono validità per ulteriori dieci giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Rapporti con il Parlamento

Per concludere, un passaggio viene dedicato alla delicata questione dei rapporti tra esecutivo e Parlamento.

Sul punto viene previsto che il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato dovrà riferire, almeno ogni 15 giorni, alle Camere in merito alle misure adottate.