Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha disposto la sospensione, sino al 3 di aprile 2020, di tutte le attività non ritenute essenziali, stabilendo specifiche eccezioni elencate all’allegato 1 al Decreto stesso, e facendo salvo quanto già disposto con il D.P.C.M. 11 marzo 2020. L’elencazione delle attività autorizzate, tuttavia, ha avuto vita breve, posto che con Decreto MISE approvato nella serata del 25 marzo 2020 la situazione è mutata.
Il quadro delle imprese autorizzate alla prosecuzione dell’attività deve quindi nuovamente essere rivisto. Le imprese che dovranno sospendere la propria attività per effetto della nuova formulazione delle attività consentite potranno ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.
Riepiloghiamo brevemente il quadro delle disposizioni che hanno imposto l’obbligo di sospensione delle attività economiche, limitandoci a quelle attualmente in vigore:
- D.P.C.M. 11 marzo 2020, con riferimento alle attività di commercio al dettaglio, somministrazione alimenti e bevande e servizi alla persona. Restano autorizzate le attività indicate all’allegato 1 e 2 di tale Decreto;
- D.P.C.M. 22 marzo 2020: sospensione di tutte le attività non precedentemente disciplinate, con l’eccezione di quelle elencate all’allegato 1 al medesimo decreto, ed ulteriori eccezioni previste dal testo del Decreto stesso (es. attività professionali).
L’elenco delle attività consentite, definito dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, viene ora nuovamente modificato a seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e le sigle sindacali nazionali, confronto dal quale è scaturita l’introduzione di alcune modifiche all’allegato 1 del D.P.C.M. del 22 marzo 2020.
Il nuovo elenco di attività autorizzate emerge dall’allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020 ed è ora stato modificato nella serata di ieri con Decreto MISE 25 marzo 2020.
Si riporta in allegato il Decreto MISE 25 marzo 2020, in vigore da oggi.