L’INPS, con la Circolare 30 marzo 2020, n. 49 (allegato), diffusa nella tarda serata di ieri, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’indennità una tantum di 600 euro riconosciuta dal decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) a favore dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, che dovrebbe poter essere richiesta a partire da domani 1° aprile.

Nel citato documento di prassi si precisa tra l’altro quanto segue:

  • per quanto riguarda l’indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, viene specificato che vi possono accedere anche gli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome;
  • tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco;
  • per poter accedere alle indennità (comprese quelle riconosciute ai liberi professionisti dall’art. 27 del D.L. n. 18/2020), occorre presentare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica. A tal fine, stante il carattere emergenziale delle prestazioni in commento. Attualmente le credenziali di accesso sono le seguenti:
    • PIN rilasciato dall’Inps (sia ordinario sia dispositivo);
    • SPID di livello 2 o superiore;
    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    • Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • nel caso in cui il potenziale fruitore delle citate indennità non sia in possesso di una di tali credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del Pin dell’Inps, ricevuto via sms o e-mail subito dopo la relativa richiesta del Pin;
  • in alternativa al portale web, le indennità una tantum possono essere chieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); anche in questo caso è possibile comunicare la sola prima parte del Pin;
  • oltre ai divieti di cumulo già indicati dall’art. 31 del D.L. n. 18/2020, l’Inps precisa altresì che le indennità in esame sono incompatibili anche con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, con lApe sociale, cioè con l’indennità di cui all’art. 1, comma 179, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), nonché con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222;
  • l’indennità riconosciuta dall’art. 27 del decreto “Cura Italia”, a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto – precisa la circolare in commento – i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità in esame;
  • l’indennità (di cui all’art. 29 del D.L. n. 18/2020) prevista a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché l’indennità (di cui all’art. 38) a favore dei lavoratori dello spettacolo, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori dipendenti dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione delle indennità in esame;
  • le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020 sono compatibili e cumulabili con borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96- nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.