Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 1° aprile 2020 (allegato), che proroga sino al 13 aprile 2020 le misure sin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19, tra cui quelle che dispongono la sospensione di tutte le attività economiche e produttive non ritenute essenziali, fatta eccezione per le attività elencate negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e nell’allegato 1 a l D.P.C.M. 22 marzo 2020, successivamente modificato da un decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 25 marzo.

Il DPCM entrerà in vigore da domani 4 aprile 2020.

Dal 4 al 13 aprile, dunque, rimangono chiuse tutte le attività produttive non essenziali, le scuole di ogni ordine e grado e limitati gli spostamenti all’interno del territorio nazionale.

Nulla è variato in merito alle attività che possono proseguire ad operare. 

Per effetto di una modifica al D.P.C.M. 8 marzo 2020, viene disposta la sospensione anche degli eventi sportivi a porte chiuse e delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

Al fine di riassumere brevemente la disciplina in vigore, per quanto riguarda gli aspetti relativi alle attività economiche cui è consentita la prosecuzione e, specularmente, le attività che invece risultano sospese sino al 13 aprile 2020, i D.P.C.M. fondamentali da tenere in considerazione sono il D.P.C.M. 11 marzo 2020, che ha imposto la sospensione delle attività di commercio al dettaglio, ristorazione ed i servizi alla persona – con le relative eccezioni – ed il D.P.C.M. 22 marzo 2020 che ha imposto la sospensione di tutte le attività, fatte salve anche qui un consistente elenco di eccezioni, che peraltro in questo caso sono state in parte modificate con il successivo D.M. 25 marzo 2020.

Si ricorda che il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha preso in considerazione l’eventualità che un’attività non considerata essenziale (ovvero non ricompresa nell’elenco dei codici ATECO di cui all’allegato 1 al decreto stesso, come risultante post modifiche D.M. 25 marzo 2020), possa invece essere di supporto indispensabile ad attività essenziali.

La disposizione di riferimento è quella contenuta nell’art. 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020 che prevede che è consentita la prosecuzione anche delle attività non espressamente elencate all’allegato 1 se tali attività:

  1. risultano sia funzionali ad assicurare la continuità delle “filiere essenziali” (ATECO autorizzati a proseguire la produzione), a condizione che venga effettuata una comunicazione preventiva al Prefetto della provincia in cui è ubicata l’attività produttiva, nella quale devono essere espressamente indicate le imprese e le amministrazioni (servizi di pubblica utilità) beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Ricorrendo il caso, quindi, l’attività interessata deve prima effettuare la comunicazione al Prefetto, effettuata la quale può proseguire l’attività, salvo che poi il Prefetto, esaminata la pratica, non ravveda il rispetto delle condizioni richieste e quindi disponga la chiusura;
  2. utilizzano impianti a ciclo produttivo continuo (ex art. 1, comma 1, lett. g) del citato provvedimento); anche in tale circostanza deve essere inviata una comunicazione preventiva analoga alla precedente, con la specificazione del grave pregiudizio o del pericolo di incidenti derivanti dall’interruzione dell’attività;
  3. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. h) del citato provvedimento, rientrano nel settore dell’aerospazio e della difesa, nonché delle altre attività aventi rilevanza strategica nazionale; anche in tal caso si dovrà presentare alla Prefettura una richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività.

Quanto alle modalità di comunicazione, gran parte delle Prefetture hanno messo a disposizione la modulistica necessaria per effettuare la comunicazione, talora anche fornendo un indirizzo PEC dedicato cui deve avvenire la trasmissione. Pertanto, è sempre consigliabile in prima battuta contattare la Prefettura di competenza (quella della provincia in cui è ubicata l’attività produttiva) o verificare il sito web della stessa.

Per tutto ciò vi rimandiamo alle relative informative da noi inviatevi negli scorsi giorni.