CIRCOLARE 17 DEL 06 APRILE 2020
I PRIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL DECRETO “CURA ITALIA”
Rif. normativi
e di prassi: |
Circolare 8/E/2020 |
D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto “Cura Italia”) |
PROROGHE E SOSPENSIONI
Si ricorda che l’art. 62 del D.L. n. 18/2020, in tema di proroghe e sospensioni, dispone tra l’altro che:
- per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:
- diversi dai versamenti;
- diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Pertanto è rinviata anche la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Relativamente ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, si applica l’art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (ora all’esame del Parlamento). Pertanto, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata passa dal 15 aprile al 5 maggio 2020, mentre la presentazione del 730 precompilato dovrà avvenire non più entro il 23 luglio 2020 ma entro il 30 settembre 2020.
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni;
- per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
- relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- relativi all’Iva (annuale e mensile);
- relativi alle addizionali Irpef;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria;
- per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA di cui sopra si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti;
- i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Per quanto riguarda le sospensioni, la Circolare precisa inoltre che:
- il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, in scadenza il 16 marzo, rientra tra i versamenti prorogati al 20 marzo. Se i soggetti interessati hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto – individuati dal D.M. 24 febbraio 2020 – beneficiano di una sospensione più estesa con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020;
- nel caso di più attività esercitate nell’ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal D.L. n. 9/2020 no al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa. Inoltre, possono rientrare nell’agevolazione anche i soggetti che svolgono un’attività con un codice Ateco diverso da quelli indicati nelle risoluzioni n. 12/E e 14/E dell’Agenzia se l’attività svolta è riconducibile sostanzialmente a una delle categorie economiche indicate;
- tra gli adempimenti tributari oggetto di sospensione può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’ art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’imposta di Registro). Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.
- DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
L’adempimento è sospeso; pertanto, qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, l’adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.
Se si avvale della sospensione, il contribuente non è tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti. Se però il contribuente presenta comunque la dichiarazione di successione, dovrà anche versare i predetti tributi.
- EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE – NO SOSPENSIONE
L’emissione delle fatture non è un adempimento sospeso.
In caso di mancata trasmissione nei 12 giorni previsti dalla Legge, qualora ne ricorrano i presupposti potrà però essere emessa fattura differita.
Potrebbe inoltre operare una causa di non punibilità, qualora l’Agenzia delle entrate ravvisi nel concreto la sussistenza di una “causa di forza maggiore”
- CORRISPETTIVI TELEMATICI – NO SOSPENSIONE
Anche la trasmissione telematica dei corrispettivi non è soggetta alla sospensione, qualora l’attività non sia stata sospesa.
Viceversa, nell’ipotesi in cui l’esercizio commerciale non svolga alcuna attività, non dev’essere effettuata alcuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione e invio dei dati.
- MODELLI INTRASTAT
La scadenza del 25 marzo 2020, per la presentazione degli elenchi mensili Intrastat relativi al mese di febbraio 2020, è sospesa; l’adempimento dovrà essere effettuato entro il 20 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.
- CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMODATO – REGISTRAZIONE
Sono sospesi i termini di versamento dell’imposta di registro dovuta in sede di registrazione dei contratti di locazione e di comodato, qualora la scadenza per tale registrazione scada nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Quindi la registrazione di tali contratti potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2020.
Tuttavia qualora, nonostante la sospensione, si provveda alla registrazione dei contratti, si dovrà procedere anche al versamento delle imposte dovute.
- CONTROLLI FORMALI SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI
La sospensione dei termini fino al 30 giugno 2020 si applica anche ai controlli “controlli formali” sulle dichiarazioni dei redditi.
In particolare, la circolare precisa che rientrano nella sospensione anche le risposte alle richieste di documentazione inviate dall’Agenzia delle entrate, qualora i termini assegnati per fornire la documentazione scadano nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio.
La documentazione dovrà quindi essere prodotta entro il 30 giugno 2020.
ATTIVITA’ DEGLI UFFICI
- CONTENZIOSO
La circolare precisa che è prevista:
- La sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori
- La sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali; tale sospensione si applica anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie.
- ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Anche alle istanze di accertamento con adesione si applica la sospensione dei termini.
Di conseguenza, al termine previsto per l’impugnazione si applicano cumulativamente:
- sia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente;
- sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto-legge “Cura Italia”
- NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI – PROROGA DI DUE ANNI
Ai fini delle imposte dirette e dell’Iva i termini di decadenza dell’attività accertatrice per i periodi d’imposta 2015 (dichiarazione presentata) e 2014 (dichiarazione omessa), in scadenza al 31 dicembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2022.
- RIMBORSI
Nel periodo di emergenza gli Uffici continueranno a svolgere le attività istruttorie dei procedimenti relativi ai rimborsi, compresa la richiesta della relativa documentazione.
INCENTIVI ALLE IMPRESE E LAVORATORI
- CREDITO DI IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE
Il credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60 per cento delle spese sostenute per il mese di marzo 2020 per canoni di locazione relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), “maturerà unicamente a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo”.
- PREMIO DI 100 EURO AI LAVORATORI DIPENDENTI
Sono stati istituiti i codici tributo per il recupero in compensazione da parte delle imprese, tramite modelli F24, del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 63 del D.L. n. 18/2020.
Ai sensi di tale norma, è stabilita l’erogazione di un bonus di 100,00 euro ai dipendenti che:
- abbiano continuato a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 durante il periodo di emergenza sanitaria;
- abbiano un reddito complessivo dell’anno precedente non superiore ai 40.000 euro.
Il premio non concorre alla formazione del reddito e viene rapportato al numero di giorni di lavoro svolti a marzo nella propria sede di lavoro, senza essere riproporzionato alla percentuale paga.
I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
I suddetti sostituti d’imposta compensano il beneficio attribuito ai lavoratori tramite modello F24.