CIRCOLARE 19 DEL 20 APRILE 2020

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI PREVISTE DAL DL LIQUIDITA’

Rif. normativi

e di prassi:

D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità)
ABI, Circolare 9 aprile 2020, n. 686

In sintesi

Al fine di agevolare l’accesso al credito delle imprese italiane, l’art. 1 del D.L. Liquidità prevede che i nuovi finanziamenti (o rifinanziamenti) sotto qualsiasi forma erogati da banche (o da altre istituzioni finanziarie), sino al 31 dicembre 2020, possano essere garantiti da SACE S.p.A. (controllata da Cassa Depositi Prestiti S.p.A.) per l’ammontare massimo di euro 200 miliardi (di cui almeno 30 miliardi destinati alle piccole medie imprese).

Le obbligazioni di SACE S.p.A., derivanti dalle garanzie da essa prestate, sono garantite dallo Stato con garanzia irrevocabile a prima richiesta e con rinuncia al diritto di regresso.

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020 il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto liquidità), contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche volte a favorire l’accesso al credito, il sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti.

Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

Per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

 

Fondo garanzia PMI

Con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 è stato ulteriormente finanziato il Fondo di Garanzia per le PMI, al fine di garantire anche alle aziende fino a 499 dipendenti e ai professionisti la liquidità necessaria alla ripartenza delle loro attività dopo l’emergenza Coronavirus.

A fianco del potenziamento è inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo che, in estrema sintesi, agirà su tre direttrici principali:

  • garanzia al 100% per i prestiti fino al 25% dei ricavi dell’esercizio precedente e comunque entro il limite massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito, alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata, e in presenza di determinati requisiti;
  • garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, alle PMI con applicazione della valutazione del merito di credito, in presenza di determinati requisiti;
  • garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, con possibilità di arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi, in presenza di determinati requisiti.

Fino al 31 dicembre 2020 la garanzia potrà essere concessa a titolo gratuito.

La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.

Riducendo in modo significativo il livello di rischio in capo al soggetto finanziatore (la banca) la garanzia concessa dal Fondo consente al soggetto richiedente (l’impresa) un accesso agevolato al credito. Il Fondo non interviene quindi direttamente nel rapporto tra banca e cliente: tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti.

Sulla parte garantita dal Fondo non possono essere richieste ed acquisite ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie.

Tutti gli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato italiano. Quindi, anche in ipotesi di inadempimento del Fondo, il soggetto finanziatore che ha ottenuto ristoro dall’escussione della garanzia a causa dell’inadempimento o dell’incapienza del Fondo, potrà indirizzare la propria pretesa agendo direttamente contro le casse statali.

 

Finanziamenti fino a 25.000 euro per Pmi, lavoratori autonomi e professionisti: pronto il modulo di richiesta

È disponibile il modello per la richiesta dei finanziamenti fino a 25.000 euro – con garanzia statale pari al 100% e senza procedura di valutazione del merito di credito – utilizzabile da piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e professionisti, secondo le disposizioni dell’art. 13 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità).

I soggetti interessati dovranno compilare e inviare il modulo tramite e-mail – anche non certificata – alla banca o al Confidi, gli enti finanziatori, che dovranno concedere il finanziamento.

Nel modulo vanno riportati:

  • i dati relativi ai ricavi dell’ultimo esercizio contabile, in base all’ultimo bilancio depositato o all’ultima dichiarazione fiscale presentata. Per soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 per attestare i ricavi è sufficiente un’autocertificazione oppure altra documentazione idonea allo scopo;
  • il codice Ateco dell’attività economica interessata dal finanziamento;
  • l’attestazione dei danni economici subiti legati all’emergenza Covid-19;
  • le finalità del prestito.

Si ricorda che il prestito può essere concesso nel rispetto dei seguenti limiti:

  • l’importo richiesto, fino a 25 mila euro, non può superare il 25% dei ricavi del beneficiario in base all’ultimo bilancio depositato o all’ultima dichiarazione dei redditi, ovvero, nel caso di soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, mediante attestazione con autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o altra idonea documentazione;
  • durata massima del finanziamento fino a 6 anni;
  • rimborso della quota capitale da effettuare non prima di 24 mesi dall’erogazione del prestito.

 

Chiarimenti della Circolare ABI

Si ricorda innanzitutto che si tratta di garanzie pubbliche per nuovi finanziamenti. Non è quindi una moratoria o una rinegoziazione.

Sono beneficiari di questa iniziativa:

  • tutte le imprese con sede in Italia (ivi comprese le piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE);
  • i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di P.IVA che abbiano già esaurito la propria capacità di accesso all’analogo Fondo di garanzia previsto dall’art. 2, comma 100, legge n. 662/1996.

La garanzia è rilasciata alle seguenti condizioni:

  • termine temporale fino al 31 dicembre 2020;
  • il finanziamento erogato ha durata non superiore a 6 anni;
  • l’impresa destinataria al 31 dicembre 2019 non rientra tra le imprese in difficoltà come definite dal Regolamento UE n. 651/2014;
  • l’impresa destinataria al 29 febbraio 2020 non rientra tra le esposizioni deteriorate della banca erogante come definite dalla normativa europea;
  • l’importo del finanziamento non superiore al maggiore tra:
    1. il 25% dei ricavi dell’impresa relativo all’esercizio 2019;
    2. il doppio del costo del personale relativo all’esercizio 2019;
  • la garanzia copre:
    1. il 90% del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato sino a euro 1,5 miliardi (in questo caso il finanziamento è erogato secondo una procedura semplificata);
    2. l’80% del finanziamento per imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato compreso tra euro 1,5 miliardi ed euro 5 miliardi;
    3. il 70% del finanziamento per imprese con fatturato superiore a euro 5 miliardi;
  • la garanzia è a prima richiesta e irrevocabile;
  • l’impresa beneficiaria si impegna:
    1. a non distribuire dividendi nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento;
    2. a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
  • il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria;
  • le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca.