CIRCOLARE 21 DEL 11 MAGGIO 2020

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SU DL CURA ITALIA E DL LIQUIDITÀ

Rif. normativi

e di prassi:

Circ. 11/E/2020

In sintesi

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 11/E/2020, ha offerto opportuni chiarimenti in merito ad alcuni interventi contenuti nel D.L. 18/2020 (il c.d. Decreto Cura Italia), come convertito in L. 27/2020, nonché ne D.L. 23/2020, ribattezzato Decreto Liquidità, dei quali si offre un quadro di sintesi.

2.1. Sospensione dei termini di presentazione dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della LIPE e dell’esterometro del I trimestre 2020

Viene confermata La sospensione dei seguenti adempimenti:

  • presentazione della dichiarazione annuale Iva;
  • presentazione del modello TR relativo al credito Iva, chiesto a rimborso e/o in compensazione relativo al primo trimestre 2020;
  • presentazione della comunicazione liquidazione periodica (LIPE) del primo trimestre 2020;
  • presentazione della “comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”, c.d. “esterometro”, del I trimestre 2020.

L’Agenzia delle entrate ricorda che, in assenza della presentazione della dichiarazione Iva o del modello TR, non si può procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’Iva a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compensazione del credito Iva, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale.

Rimane ferma La possibilità per il contribuente di presentare La dichiarazione Iva o il modello TR anche nel corso del periodo di sospensione.

Per quanto riguarda La memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi si rimanda a quanto già chiarito con La circolare n. 8/E/2020, quesito n. 1.7.

2.2. Sospensione dei termini di presentazione del modello EAS

È sospesa, con slittamento del termine ultimo al 30 giugno 2020, La presentazione del modello EAS. Con l’occasione viene ricordato come la presentazione del modello sia necessaria affinché non siano imponibili Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria. Inoltre, il modello deve essere nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati.

2.3. Sospensione dei termini di presentazione del modello INTRA 12

La presentazione del modello INTRA 12 è sospesa. Ai sensi del comma 6, articolo 62, D.L. 18/2020 il modello INTRA 12, i cui termini di scadenza sono compresi nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, può essere presentato entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

2.4. Trasmissione telematica dei dati relativi alla verificazione periodica dei misuratori fiscali

La trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle verificazioni periodiche e dell’elenco dei tecnici incaricati dell’esecuzione delle stesse verifiche deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo a ogni trimestre solare. Essendo un adempimento nei confronti dell’Amministrazione finanziaria ricade nella previsione dell’articolo 62, D.L. 18/2020 e usufruisce della relativa sospensione.

Resta ferma per i contribuenti la possibilità di effettuare la trasmissione anche prima del 30 giugno 2020.

2.5. Richiesta ed effettuazione delle verificazioni periodiche degli apparecchi misuratori fiscali e dei registratori telematici e server RT

Rientrano nella sospensione di cui all’articolo 62, D.L. 18/2020 le verifiche periodiche che gli esercenti, i laboratori e i tecnici abilitati devono eseguire sugli apparecchi misuratori fiscali, i cui termini slittano al 30 giugno 2020.

2.6. Controlli di conformità dei misuratori fiscali e registratori telematici

I controlli di conformità degli apparecchi misuratori fiscali adattati e RT/server RT, da effettuarsi a cura degli uffici territorio delle Direzioni provinciali territorialmente competenti, possono essere eseguiti, limitatamente al periodo di durata dell’emergenza Covid-19, in proprio dai produttori che dovranno autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’esecuzione e l’esito positivo dei controlli. L’autocertificazione della effettuazione e dell’esito dei controlli eseguiti in proprio dal produttore, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere inviata telematicamente, a mezzo Pec, alla Direzione centrale tecnologie e innovazione dell’Agenzia delle entrate.

2.7. Rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti di misuratori fiscali e registratori telematici e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche

La previsione di cui all’articolo 103, comma 2, D.L. 18/2020 si applica anche alle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati, di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003 e alla circolare n. 35/E/2006, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 che, pertanto, restano valide per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Il soggetto abilitato dovrà inoltrare all’ufficio competente l’istanza di rinnovo entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2.8. Rinnovo delle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici

La previsione di cui all’articolo 103, comma 2, D.L. 18/2020 si applica anche alle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli uffici dell’Agenzia delle entrate. Di conseguenza, le autorizzazioni di cui sopra, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, resteranno valide per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

3.1. Credito di imposta botteghe e negozi: spese condominiali

Anche le spese condominiali concorrono alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta se pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto.

3.2. Credito di imposta botteghe e negozi: locazione del negozio di pertinenza

Il credito di imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività.

4.1. Premi relativi a polizze stipulate a copertura del rischio di contrarre il Covid-19

I premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il Covid-19 rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), Tuir e pertanto non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati.

4.2. Trattamento Iva degli acquisti extra UE connessi all’emergenza Covid-19

Affinché l’importazione possa beneficiare del regime di esenzione Iva, previsto dalla Decisione della Commissione Europea n. 2020/491, avente a oggetto, appunto, l’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’Iva, connessi all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020, per il periodo compreso tra il 30 gennaio e, salvo revisione della data, il 31 luglio 2020, è necessario, al ricorrere delle ulteriori condizioni ivi previste, che la stessa sia effettuata “per conto” di un soggetto legittimato, circostanza di volta in volta desumibile dagli accordi tra le parti, anche in assenza di un mandato espressamente conferito, purché L’esistenza, anche implicita, di un mandato sia riscontrabile in base ai predetti accordi.

inoltre, al ricorrere delle medesime condizioni previste dalla Decisione n. 2020/491, il regime di esenzione Iva può essere applicato anche nei rapporti tra L’importatore e i soggetti espressamente richiamati dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della decisione della Commissione Europea (c.d. soggetti legittimati), purché il suddetto trasferimento abbia a oggetto i medesimi beni importati “per loro conto” e tali beni siano destinati dai soggetti legittimati ad uno degli utilizzi previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera a) della più volte citata decisione.

5.1. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi: determinazione del calcolo della riduzione del fatturato

Ai fini della sospensione dei versamenti prevista dall’articolo 18, D.L. 23/2020, nel caso di perfezionamento di un’operazione di fusione per incorporazione, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2019.

5.2. Premio ai lavoratori dipendenti: determinazione dell’importo del reddito di lavoro dipendente

Ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro, previsto dall’articolo 63, D.L. 18/2020 per il riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti, deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Pertanto, ai fini del calcolo del limite reddituale bisogna tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva.

5.3. Premio ai lavoratori dipendenti: determinazione della soglia di 40.000 euro nel caso in cui il lavoratore fruisca dell’agevolazione fiscale prevista per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero o per i lavoratori impatriati

in ragione della ratio della norma, per i dipendenti che nell’anno precedente a quello di erogazione del premio abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia, ovvero per i quali il reddito da lavoro dipendente non ha concorso per intero a tassazione, il limite dovrà essere calcolato in ragione dell’importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito. In altri termini, ai fini del calcolo del suddetto limite, occorre considerare i redditi percepiti dal lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che stesso fruisca di un’agevolazione fiscale che gli consente di far concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta.

5.4. Premio ai lavoratori dipendenti: verifica del rispetto del limite reddituale di 40.000 euro

Il datore di lavoro/sostituto d’imposta che nel 2020 eroga il bonus di 100 euro, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite deve considerare gli importi indicati ai punti 1 e 2 della CU 2020, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente, aumentati degli importi indicati ai punti 463 e 465, rispettivamente riferibili ai codici 1, riportato al punto 462, e ai codici 5, 9, 10 e 11, riportati al punto 465. in applicazione dei medesimi principi e, in analogia alle componenti reddituali di cui alle agevolazioni di cui all’articolo 44, D.L. 78/2010 o all’articolo 16, D.Lgs. 147/2015 (c.d. “rientro dei cervelli” e simili), il sostituto d’imposta italiano nella verifica del rispetto del limite reddituale di 40.000 euro dovrà computare anche:

  • la quota di reddito esente percepita dai c.d. “frontalieri” indicata ai campi 455 e 456 (fino al massimo previsto di 7.500 euro);
  • la quota di abbattimento dei redditi percepiti dai residenti a Campione d’Italia riportata nell’annotazione con il codice “CA” della CU 2020.

5.5. Premio ai lavoratori dipendenti: lavoratori dipendenti, residenti in Italia, che prestano l’attività lavorativa all’estero

Considerata la ratio della norma che è stata emanata in ragione della situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese, il sostituto d’imposta italiano non può erogare il bonus di 100 euro ai propri dipendenti che svolgono l’attività lavorativa all’estero.

5.6. Proroga al 30 aprile 2020 del termine per la comunicazione degli oneri detraibili

L’articolo 22. D.L. 23/2020 fa riferimento ai soli obblighi previsti dall’articolo 4. comma 6-quater e comma 6- quinquies. D.P.R. 322/1998 riguardanti la consegna agli interessati e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle CU. La proroga al 30 aprile del termine. non può essere estesa anche alla trasmissione telematica delle comunicazioni relative agli oneri detraibili. Per tali comunicazioni. resta fermo il termine del 31 marzo. stabilito dall’articolo 1. comma 5. D.L. 9/2020.

5.7. Ambito di applicazione della sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020

L’articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020 prevede la sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione. pertanto. già determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni). anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.

5.8. Computo dei giorni per la conclusione dell’adesione

In relazione all’applicazione dei vari istituti sospensivi, le circolari n. 6/E/2020, e n. 8/E/2020, hanno precisato che. in caso di adesione presentata su istanza di parte. si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”, prevista dall’articolo 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997, sia la sospensione prevista dall’articolo 83. D.L. 18/2020. Tale posizione è applicabile anche a seguito della proroga, dal 15 aprile all’11 maggio 2020, del termine di sospensione previsto dal citato articolo 83, intervenuta in virtù dell’articolo 36. D.L. 23/2020.

Inoltre. risulta applicabile anche il periodo di sospensione feriale previsto dall’articolo 1. L. 742/1969. ogni qualvolta il periodo di sospensione di cui all’articolo 6. comma 3. D.Lgs. 218/1997 venga a ricadere nell’arco temporale che va dal 1° agosto al 31 agosto 2020.

5.9. Detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di mascherine protettive, ai sensi dell’articolo 15, Tuir

Considerato che l’elencazione dei dispositivi medici contenuta nella circolare n. 13/E/2019, è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva, qualora le “mascherine protettive” siano classificate, in base alla tipologia, quali “dispositivi medici” dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura CE declinati precedentemente, le relative spese di acquisto siano detraibili nella misura del 19% come stabilito dall’articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir.

5.10. Detraibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio

In merito alle modalità e alla documentazione attestante il sostenimento viene confermato quanto chiarito con la precedente risoluzione n. 21/E/2020.

Con riferimento, invece, alle erogazioni in denaro pervenute per il tramite di collettori intermediari, di piattaforme di crowdfunding e per quelle eseguite per il tramite degli enti richiamati dall’articolo 27, L. 133/1999, i contribuenti devono essere in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli enti di cui al D.P.C.M. 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati all’emergenza Covid-19.

5.11. Notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta principale versata dal notaio in sede di registrazione telematica durante il periodo di sospensione

Con la circolare n. 8/E/2020 è stato affermato: “che l’attività di controllo della corretta liquidazione degli atti registrati, sia in forma pubblica sia in forma privata, e di controllo della congruità e tempestività dei versamenti dovuti per le annualità successive dei contratti di locazione, rientrino nel novero delle attività degli uffici degli enti impositori ii cui termini sono sospesi dal comma 1 dell’articolo 67 del Decreto”.

Nel campo di applicazione di tale disposizione rientra anche l’attività degli uffici di controllo della regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte da parte del notaio e il successivo invio dell’apposito avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, previsto dall’articolo 3-ter, D.Lgs. 463/1997. In ragione di ciò è legittimo l’avviso di liquidazione di cui alla domanda e notificato durante il periodo di sospensione.