Il Presidente di Regione Lombardia ha firmato l’Ordinanza regionale n. 546 del 13 maggio 2020 (allegato). Il provvedimento prevede alcune prescrizioni per i datori di lavoro, più restrittive di quelle statali, per garantire la tutela della salute in tutti i luoghi di lavoro in Lombardia (es. attività produttive, uffici, negozi, attività aperte al pubblico etc.).

Le misure sono valide dal 18 al 31 maggio 2020. 

I datori di lavoro dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

  1. Il datore di lavoro o un suo delegato deve sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea. Questa operazione deve essere effettuata anche quando, durante l’attività, il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.
    Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi.
  2. È fortemente raccomandato anche rilevare la temperatura dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Con temperatura superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso e la persona dovrà contattare il proprio medico curante.
  3. È fortemente raccomandato scaricare e utilizzare l’ app “AllertaLom, con compilazione quotidiana del questionario “CercaCovid” da parte del datore di lavoro e da tutto il personale..

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ Ordinanza, rimane in vigore quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

Il mancato rispetto delle misure indicate nell’ Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.