Regole per gli spostamenti
La prima novità è l’abolizione delle autocertificazioni per gli spostamenti e, con esse, i limiti ancora in vigore.
Dal 18 maggio sono permessi, senza alcuna limitazione, gli spostamenti all’interno del territorio regionale, salve le misure di contenimento più restrittive adottate relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
Gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici e privati, da o per una regione diversa, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute sono vietati fino al 2 giugno anche se resta valida l’attuale regola secondo cui si può rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Pertanto, dal 3 giugno ci si potrà liberamente spostare anche da una regione all’altra e da e per l’estero salvo che, per alcune aree geografiche, non subentrino situazioni epidemiologiche che determinano l’emanazione di provvedimenti restrittivi.
Resta inteso che permane:
- il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria;
- il potere, in capo ai sindaci, di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Riapertura delle attività economiche e produttive
Il decreto stabilisce che, dal 18 maggio (salvo restrizioni regionali), tutte le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, finalizzati alla prevenzione del rischio di contagio nel settore di esercizio (v. linee guida INAIL-ISS per ristoranti, stabilimenti balneari, parrucchieri e centri estetici).
E’ questo uno degli aspetti più delicati, in quanto, allo stato attuale non c’è una linea comune tra i governatori regionali e ciò rischia di creare una vera e propria babele di regole con differenze anche molto marcate tra regioni e regioni e con pericolosi salti in avanti.
Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Le Regioni sono incaricate del monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive.
In definitiva, dopo la prima gestione della crisi che, sostanzialmente, è stata ad esclusivo appannaggio del Governo centrale, si assiste ad un drastico cambio di rotta: alle regioni viene concesso ampio spazio di manovra nel decidere le modalità di esercizio delle attività economiche e produttive assumendosi, però, la responsabilità delle scelte adottate.
Sanzioni
In caso di violazione delle nuove disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato (es: per la violazione degli obblighi di quarantena), sono applicate le attuali sanzioni amministrative (da 400 a 3.000 euro) aumentate fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.
Si precisa inoltre che, in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.