CIRCOLARE 22 DEL 18 MAGGIO 2020
DL RIAPERTURE – LE REGOLE NAZIONALI DAL 18 MAGGIO 2020
Rif.
normativi e di prassi: |
DL 16 maggio 2020 n. 33 |
DPCM 17 maggio 2020 e allegati |
In sintesi
La riapertura della maggior parte delle attività economiche, prevista per oggi, come da DL 33/2020 e DPCM 17/05/2020 – è strettamente connessa al rispetto delle linee guida anti-contagio.
Ruolo fondamentale continua ad essere assunto dalle Regioni, il cui intervento viene racchiuso nelle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” condivise dal Governo.
Alle stesse Regioni viene inoltre demandata la facoltà di imporre maggiori restrizioni, o ulteriori concessioni, in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica a livello locale.
Premessa
Il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 disciplina le riaperture disposte da oggi, sottolineando che, se la situazione epidemiologica dovesse rilevare un nuovo peggioramento, potrebbero essere imposte nuove restrizioni e/o chiusure.
Secondo quando disposto dal Decreto-Legge, che stabilisce i nuovi spazi di manovra concessi ad eventuali provvedimenti di sospensione, “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”.
Si legge quindi che le ulteriori misure limitative dovranno essere adottate nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 19 del 2020, ovvero con D.P.C.M. o decreto regionale.
Il D.P.C.M. 17 maggio 2020, emanato nella serata di ieri, regolamenta in maniera compiuta gli aspetti connessi alle attività di commercio di vicinato, servizi alla persona e ristorazione, e l’insieme delle regole (incluse nei lunghi e corposi allegati al DPCM stesso) che le attività devono rispettare.
Riapertura delle attività
Ai sensi del D.L. n. 33/2020, a partire da oggi, ogni attività economica può potenzialmente riprendere ad operare, fatte salve le limitazioni ulteriori imposte dal D.P.C.M. del 17 maggio e relativi allegati. Di fatto, viene dato il via al commercio di vicinato, ai servizi alla persona ed alle attività di ristorazione.
Ogni attività deve però confrontarsi con eventuali limitazioni (o protocolli anti-contagio più restrittivi) imposte a livello regionale, e con la necessità inderogabile di essere in regola con i protocolli di sicurezza.
Tutte le attività economiche, produttive e sociali possono svolgersi solo nel rispetto dei protocolli guida che dettano le norme anti-contagio.
Monitoraggio regionale
La “fase due” resta comunque sottoposta al monitoraggio dell’andamento epidemiologico da parte delle Regioni.
Il Decreto dispone che siano le Regioni a monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica e – in relazione a tale andamento – le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
I dati raccolti vengono quotidianamente trasmessi al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico della Protezione Civile.
Le Regioni, sulla base dei dati sanitari, potranno in accordo con il Ministero della Salute imporre misure derogatorie alle disposizioni nazionali, non solo in senso restrittivo, ma anche di maggior concessione con riferimento ai protocolli anti-contagio e/o attività autorizzate.
Sanzioni
Il rispetto dei protocolli anti-contagio è fondamentale per la tutela della salute propria ed altrui.
Per la precisione, laddove non venga assicurato l’adeguato livello di protezione interviene la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza).
Inoltre, la violazione delle disposizioni del decreto-legge – salvo che non si configuri un reato diverso da quello previsto dall’art. 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) è punita con una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000 (art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19).
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata.
In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria viene applicata nella misura massima.
Spostamenti
È possibile suddividere tale aspetto in alcune date rilevanti:
- A partire da oggi, 18 maggio 2020, vengono meno tutte le limitazioni in ambito regionale, salvo che le Regioni stesse adottino disposizioni diverse aventi valore per l’intera Regione o per parti della Regione stessa. Le eventuali limitazioni possono essere deliberate solo in rapporto ad un eventuale aggravamento della situazione epidemiologica. Salvo quindi limitazioni di carattere locale, a partire da oggi viene meno l’obbligo di autocertificazione per gli spostamenti nell’ambito della stessa regione.
- Dal 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra regioni diverse. Fino a tale data, quindi, per gli spostamenti interregionali resterà obbligatoria l’autocertificazione e dovranno sussistere motivazioni valide, identificate nelle ormai note comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, fermo restando la possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Sempre dal 3 giugno potranno essere effettuati spostamenti da e per l’estero senza obbligo di quarantena al rientro in Italia, che restano consentiti fino a tale data solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
È quindi fissato in data 3 giugno il venir meno di tutti i divieti di spostamento, fermo restando la possibilità che in seguito vengano fissati nuovi paletti, che potrebbero riguardare sia la mobilità tra regioni diverse sia gli spostamenti da o per l’estero, in termini assoluti o imponendo divieti limitati a particolari aree.
Resta ovviamente sempre fermo il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione per gli ammalati Covid-19 e per i soggetti sottoposti a quarantena precauzionale, che può essere risposta dall’autorità sanitaria a carico dei soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19.