CIRCOLARE STRAORDINARIA DEL 20 MAGGIO 2020

DL RILANCIO – PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I

Rif. normativi

e di prassi:

DL 19 maggio 2020 n. 34 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.O. 21/L S.G. n. 128)

In sintesi

Nella notte di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il corposo “Decreto Rilancio”, in vigore da ieri, contenente molti interventi per imprese e famiglie.

IRAP – SOSPENSIONE VERSAMENTO – art. 24

Il decreto prevede che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, non sono tenuti al versamento:

  • del saldo Irap dovuto per il 2019;
  • della prima rata dell’acconto Irap dovuto per il 2020.

Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti IRAP per il periodo di imposta 2019 nonché i versamenti di saldo 2019 e acconti 2020 per IRES e IRPEF.

L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO – art. 25

Il decreto prevede la concessione di contributi a fondo perduto non imponibile.

Soggetti ammessi

Soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, nonché degli enti non commerciali in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Soggetti esclusi

Non possono usufruire del contributo:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bi s del TUIR;
  • i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 (Gestione separata) e 38 (Lavoratori dello Spettacolo) del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

Condizioni

Il contributo spetta esclusivamente:

  • ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir;
  • ai soggetti con un ammontare di compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir o un ammontare di ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi al periodo d’imposta 2019, non superiore a 5 milioni di euro;
  • se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

IMPORTO dei

RICAVI/COMPENSI

MISURA del CONTRIBUTO

(calcolato sulla differenza tra fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e fatturato/corrispettivi di aprile 2019) (2)

Non superiore a 400mila euro (1) 20 per cento
Non superiore a 1 milione di euro (1) 15 per cento
Non superiore a 5 milioni di euro 10 per cento
  1. Nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
  2. Per i soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui sopra, è comunque riconosciuto un contributo minimo di:
  • 1.000 euro per le persone fisiche;
  • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Domanda
Dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate (anche attraverso intermediario abilitato), entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica di presentazione della stessa. L’istanza dovrà contenere altresì un’autocertificazione che il soggetto richiedente non si trova in una delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Attuazione della norma

È affidata ad un apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate.

AFFITTI – CREDITO d’IMPOSTA – art. 28

Prevista l’istituzione di un credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Soggetti ammessi

Possono usufruirne i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Affitto di azienda

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Strutture alberghiere

Il credito d’imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Enti no profit

Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Calcolo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Utilizzo del credito d’imposta

Esclusivamente in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

Seguirà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Incumulabilità

Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

RIDUZIONE ONERI BOLLETTE ELETTRICHE – art. 30

Per i mesi di maggio e giugno 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone con proprio provvedimento una riduzione della spesa sostenuta per utenze elettriche non domestiche per gli importi relativi a “Spese di trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.

PMI INNOVATIVE – START UP INNOVATIVE – art. 38

Il decreto prevede disposizioni finalizzate a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative attraverso:

  • la misura “Smart&Start Italia”, istituita dal D.M. 24 settembre 2014 poi modificato con D.M. 30 agosto 2019
  • l’attivazione di una nuova linea di intervento, da affiancare alla misura Smart&Start, volta a facilitare l’incontro tra start up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori, università, innovation hub ecc. attraverso un contributo a fondo perduto per l’acquisizione dei servizi prestati da tali soggetti;
  • il rafforzamento patrimoniale della start up innovative, incentivando, in una fase successiva al percorso di incubazione/accelerazione anche l’investimento nelle start up da parte di investitori qualificati (misura “Smart Money”).

La concessione dei predetti contributi, da corrispondere ai sensi del regolamento generale “de minimis” (reg. UE n. 1407/2013), sarà disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;

  • l’incremento della dotazione del «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge n. 145/2018, cui sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni per l’anno 2020.

SUPERAMMORTAMENTO – PROROGA TERMINI – art. 50

Ai fini del superammortamento, è stato prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale è possibile effettuare la consegna del bene strumentale nuovo sul quale sarà applicata la maggiorazione (il termine è previsto dall’art. 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

MISURE RELATIVE AL TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – artt. 68-70

I datori di lavoro possono fruire della cassa integrazione per l’emergenza COVID 19 durata massima 9 settimane per i periodi compresi fra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020 con la possibilità di ottenere ulteriori 5 settimane (nello stesso periodo) per le sole aziende che abbiano interamente fruito di tutte e 9 le settimane precedentemente concesse.

Viene inoltre fornita la possibilità di chiedere un massimo di ulteriori 4 settimane di trattamento per i periodi che vanno dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

BONUS 600 EURO – APRILE – art. 84

Si prevede l’estensione al mese di aprile 2020 dell’indennità di 600 euro prevista dagli artt. 27, 28 e 29 del del decreto “Cura Italia”.

PROFESSIONISTI – INDENNITÀ 1.000 EURO – art. 84

Il decreto riconosce per il mese di maggio 2020 una indennità di 1.000 euro a favore dei liberi professionisti:

  • titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento;
  • iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

Principio di cassa

A tal fine rileva, secondo il principio di cassa, la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Procedura

  • Professionista: presenta all’Inps la domanda, nella quale autocertifica il possesso dei requisiti richiesti.
  • Inps: comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione.
  • Agenzia delle Entrate: comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.

CO.CO.CO. – INDENNITÀ 1.000 EURO – art. 84

Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro.

PROFESSIONISTI – CASSE di PREVIDENZA PRIVATE – INDENNITÀ – art. 84

Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità di 600 euro, di cui all’art. 44, comma 2 del D.L. n. 18/2020, riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • titolari di pensione.

Contestualmente è stato abrogato l’art. 34 del D.L. n. 23/2020.

LAVORATORI SPORTIVI – art. 98

Soggetti interessati

È riconosciuta un’indennità di 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.

Soggetti esclusi

Non possono usufruirne i percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Indennità: trattamento fiscale

Non concorre alla formazione del reddito.

Periodo di spettanza del bonus

Mesi di aprile e maggio 2020.

Soggetto erogatore

Sport e Salute S.p.A.

Domanda

Dovrà essere presentata alla società Sport e Salute s.p.a., accompagnata da un’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni di cui sopra.

Beneficiari per il mese di marzo dell’indennità ex art. 96, D.L. 18/2020 (“Cura Italia”)

L’indennità prevista dal presente decreto è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Attuazione della misura

E’ affidata ad un apposito decreto ministeriale.

Dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro

Possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020, per un periodo massimo di 9 settimane.

FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020 – art. 105

Al fine di sostenere le famiglie – per l’anno 2020 – sono destinate risorse ai comuni per finanziare iniziative di enti privati e pubblici per potenziare i centri diurni estivi per i mesi da giugno a settembre 2020.

ECOBONUS e SISMABONUS – art. 119

Ecobonus

È previsto l’incremento al 110% della detrazione di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo.

Tale detrazione è riconosciuta per le spese relative a:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

La medesima aliquota di detrazione spetta anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico indicati nel citato art. 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi precedentemente indicati dalla norma.

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’art. 6 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Sismabonus

È prevista una detrazione pari al 110 per cento, da ripartire in cinque rate (anziché dieci) annuali di pari importo, delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013), sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’art. 15, comma 1, lettera f-bis), Tuir, spetta nella misura del 90 per cento.

Impianti fotovoltaici

La detrazione nella misura del 110 per cento da usufruire in 5 anni è estesa agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per una spesa massima complessiva di euro 48.000 e di euro 2.400 per KW di potenza nominale. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati nel paragrafo Ecobonus. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

È riconosciuta la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi precedentemente indicati, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni sopra indicate si applicano:

  • alle persone fisiche – non nell’esercizio di imprese, arti o professioni – sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • ai condomini;
  • agli Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110 per cento, relativamente ad interventi di eco-bonus, non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

I beneficiari dell’agevolazione potranno cedere la detrazione di imposta ad una banca, una assicurazione o altro intermediario finanziario oppure scontare subito lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori che a loro volta saranno liberi di cederlo a una banca o ad altri soggetti.

ADEGUAMENTO degli AMBIENTI di LAVORO – CREDITO d’IMPOSTA – art. 120

Il decreto introduce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento – per un importo massimo di 80mila euro – delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

Beneficiari

  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico purché ricompresi nell’elenco allegato al medesimo decreto (es. bar, ristoranti, alberghi)
  • Enti del Terzo Settore.

Interventi agevolati

Tra gli interventi agevolati rientrano i lavori necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi:

  • quelli edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • arredi di sicurezza;
  • quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo (es. acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti).

Caratteristiche

Il credito d’imposta è:

  • cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
  • utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021;
  • cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Attuazione della misura

Seguirà un decreto ministeriale contenente la disciplina relativa all’incentivo in esame.

Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, la norma prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa previsto.

DETRAZIONI FISCALI – TRASFORMAZIONE in CREDITI d’IMPOSTA – SCONTO in FATTURA – art. 121

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione):

  • ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l’importo sotto forma di credito d’imposta, con la facoltà di successiva cessione a soggetti terzi inclusi gli istituti di credito;
  • trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti (comprese le banche).

Tale possibilità è riconosciuta per le seguenti tipologie di interventi:

  1. recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
  2. efficienza energetica, ex art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90;
  3. adozione di misure antisismiche, ex art. 16, commi 1-bis e 1-ter, del D.L. n. 63/2013;
  4. recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, compresa la sola pulitura e tinteggiatura esterna;
  5. installazione di impianti solari fotovoltaici;
  6. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.