CIRCOLARE STRAORDINARIA DEL 11 GIUGNO 2020
PUBBLICATO IL MODELLO E LE ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Rif. normativi
e di prassi: |
DL 19 maggio 2020 n. 34 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Ufficiale n. 128) |
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 230439/2020 del 10/06/2020 |
In sintesi
Nella tarda serata di ieri, 10 giugno 2020, è stato pubblicato l’atteso Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 230439/2020 che definisce il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”). Contestualmente è stato approvato il modello per la presentazione della domanda, che potrà essere trasmessa dal prossimo 15 giugno ed entro e non oltre il giorno 13 agosto 2020, con le relative istruzioni.
Premessa
L’art. 25 del decreto “Rilancio” prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di imprese e professionisti nel rispetto di precise condizioni. Richiamando quanto già evidenziato nel corso di precedenti interventi in ordine ai soggetti beneficiari, andiamo ad esaminare il contenuto del Provvedimento n. 230439/2020 dell’Agenzia delle Entrate che definisce le modalità di compilazione ed invio dell’istanza necessaria al riconoscimento del contributo stesso.
Contenuto dell’istanza
Ricalcando quelle che sono state le anticipazioni, il contenuto dell’istanza consisterà nell’indicazione:
- Dati anagrafici
- codice fiscale della persona fisica/società/ente non commerciale richiedente il contributo;
- codice fiscale del legale rappresentante (per soggetti diversi dalle persone fisiche o laddove il richiedente sia minore o interdetto);
- codice fiscale del de cuius se il richiedente è un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto.
- Ricavi realizzati nell’esercizio precedente a quello in corso alla data di emanazione del decreto (suddiviso per fasce indicate dal DL). Le istruzioni al modello precisano i righi del modello Redditi cui fare riferimento per una puntuale identificazione del corretto valore cui fare riferimento;
- indicazione della sussistenza delle due possibili ipotesi che rendono non necessaria l’effettuazione del confronto del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quello di aprile 2019. Ricordiamo, infatti, che il contributo spetta (in misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società) se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Questa condizione, tuttavia, non deve essere rispettata nei due casi elencati di seguito, per evidenziare i quali sono previsti appositi campi:
- se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018;
- se il soggetto al 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza “Covid-19”, aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto.
- Indicazione puntuale di
- importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019;
- importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020.
- Infine, dovrà essere indicato l’IBAN del conto corrente sul quale si intende ottenere l’accredito del contributo. Tale conto corrente deve essere intestato al soggetto richiedente il contributo.
- Laddove, poi, la trasmissione telematica venga affidata ad un intermediario (che deve risultare già delegato ai servizi di fatturazione elettronica “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o al cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate), si andrà a riportare il codice fiscale di tale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.
L’istanza potrà anche essere trasmessa per conto del richiedente da un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 non già delegato ai servizi di fatturazione elettronica o al cassetto fiscale. In questo caso sarà necessario il conferimento di una specifica delega e l’intermediario dovrà inserire nell’istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesterà di aver ricevuto tale delega.
Vengono infine richieste al soggetto firmatario dell’istanza una serie di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, inerenti il diritto alla percezione del contributo, o meglio, l’assenza di cause ostative relativamente all’accesso al contributo stesso:
- dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al comma 2 dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020:
- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
- enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR;
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 (professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS) e 38 (Lavoratori dello Spettacolo) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- lavoratori dipendenti;
- professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103;
- nel caso in cui l’ammontare del contributo, risulti di importo superiore a 150.000 euro, dovrà anche essere compilato il quadro A del modello approvato, che inerisce le dichiarazioni antimafia ex D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale sezione è prevista l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia (art. 85 D.Lgs. n. 159/2011).
Riduzione dei ricavi
Per quanto riportato al precedente punto 4., si tratta dei valori che consentono la verifica dello scostamento previsto dalla norma (tranne che nei due casi sovra riportati) e forniscono altresì la base di calcolo del contributo stesso, secondo la formula:
Fatturato/Corrispettivi 2019 – Fatturato/Corrispettivi 2020 x percentuale |
Ove la percentuale è pari a:
- 20% se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro;
- 15% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 10% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
Dichiarazione antimafia
La dichiarazione antimafia non sempre dovrà essere resa laddove il contributo risulti di importo superiore a 150.000 euro. In alternativa, infatti, il richiedente potrà dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste).
Trasmissione dell’istanza
L’istanza dovrà essere trasmessa telematicamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. La trasmissione può essere anche affidata ad un intermediario abilitato.
Se il contributo supera 150.000 euro il modello, comprensivo di autocertificazione antimafia, dovrà essere predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it
La trasmissione via PEC dovrà avvenire sono in questo specifico caso (contributo di importo superiore a 150mila euro); se viene trasmessa via PEC un’istanza non rientrante in questa casistica, la stessa non sarà elaborata.
Termini di presentazione
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.
Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.
Prima dello spirare del termine sarà possibile presentare una nuova istanza che andrà a sostituirsi a quella precedentemente inviata, se non è già stato eseguito il pagamento del contributo.
È possibile altresì presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, che sarà intesa come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine ultimo di trasmissione delle istanze.
La rinuncia potrà essere trasmessa da un intermediario delegato ai servizi di fatturazione elettronica o al cassetto fiscale, o dallo stesso intermediario delegato alla trasmissione dell’istanza originaria. Se si tratta di istanza inviata via PEC per le motivazioni già esposte, anche la rinuncia dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata.
Tempistiche di lavorazione delle istanze
Alla presentazione dell’istanza viene rilasciata una prima ricevuta che attesta la presa in carico, o lo scarto, delle informazioni trasmesse.
Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto.
Nel caso in cui l’Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, salvo quella eventuale di rinuncia. L’invio di una istanza in sostituzione della precedente è quindi possibile solo prima che venga attestato l’accoglimento ai fini del pagamento.
Ricevute
Se l’istanza è trasmessa tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, le ricevute saranno recapitate nella sezione ricevute dell’area riservata del sito AdE.
Se, invece, la trasmissione viene effettuata tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”, le ricevute saranno presenti nella sezione “Consultazione degli invii effettuati”.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà anche alla PEC del soggetto richiedente una comunicazione di avvenuta trasmissione di istanza o di rinuncia.
Pagamento del contributo
Il contributo viene erogato sul conto corrente indicato nell’istanza, che deve essere intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo stesso.
Come specificato al punto 4.2 del provvedimento il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° maggio 2020 (si tratta, invero, di una precisazione che è assente nella disposizione normativa).
Prima di procedere all’erogazione, l’Agenzia delle Entrate effettua tutta una serie di controlli preliminari di carattere formale, elencati nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Superati tali controlli, il contributo viene erogato, ma seguiranno successivi controlli.
Controlli post erogazione del contributo
Come si è detto, ad avvenuta erogazione del contributo i controlli proseguiranno con la verifica dei dati dichiarati ai sensi degli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; l’Agenzia delle Entrate effettuerà verifiche anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA, nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.
Infine, i controlli dedicati alla prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate.
Sanzioni
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni.
In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’art. 322-ter del codice penale (Confisca). Inoltre, in caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni dell’art. 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
Il contributo percepito, in tutto o in parte, indebitamente anche a seguito di successiva rinuncia potrà essere restituito, e le sanzioni ridotte mediante ravvedimento operoso. Per la restituzione verrà emanato in seguito un apposito codice tributo F24.