CIRCOLARE 25 DEL 22 GIUGNO 2020
NOTE INPS SULLE INDENNITÀ INPS A LAVORATORI AUTONOMI E PARASUBORDINATI
Rif. normativi
e di prassi: |
DL 19 maggio 2020 n. 34 |
DL 17 marzo 2020 n. 18 | |
Ns. Circ. Straord. del 19/06/2020 |
In sintesi
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) e il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) hanno introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, anche autonomi, le cui attività risentano dell’emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia dovuta al Covid-19, di 500 euro, 600 euro e 1.000 euro, a seconda dei casi.
L’INPS ha pubblicato sul proprio sito delle note illustrative che vengono di seguito riassunte.
A chi sono rivolte
Le indennità Covid-19 sono previste per marzo, aprile e maggio 2020, per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:
- professionisti con partita IVA;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
- lavoratori stagionali dei settori del turismo;
- operai agricoli a tempo determinato;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati di vendita a domicilio.
Liberi professionisti
Per tale categoria di lavoratori (art. 27, d.l. 18/2020, art. 84 cc. 1 e 2 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e una indennità di 1.000 euro per maggio 2020.
A tali indennità possono accedere, per marzo e aprile, i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Per ottenere l’indennità di maggio, oltre alla partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, occorre dimostrare di aver subìto una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Per la domanda all’INPS è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria coinvolgerà l’Agenzia delle Entrate per i controlli.
Collaboratori coordinati e continuativi
Per tale categoria di lavoratori (art. 27 d.l. 18/2020, art. 84 cc. 1 e 3 d.l.34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile e una indennità di 1.000 euro per maggio 2020.
A tale indennità possono accedere, per marzo e aprile, i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Per ottenere l’indennità di maggio è necessario che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio).
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per le seguenti categorie di lavoratori (art. 28 d.l. 18/2020, art. 84 c. 4 d.l. 34/2020) è prevista una indennità di 600 euro per marzo e aprile:
- artigiani;
- commercianti;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Per maggio tali soggetto possono procedere alla richiesta all’Agenzia delle Entrate del “Contributo a Fondo Perduto”.
Lavoratori dello spettacolo
Per tale categoria di lavoratori (art. 38 d.l. 18/2020, art. 84 c. 10 e 11) è prevista una indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020.
Devono essere iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo, con i seguenti requisiti:
- almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019;
- reddito non superiore a 50.000 euro nel 2019;
- assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Per i mesi di aprile e maggio, l’indennità spetta anche con requisiti differenti:
- almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo Pensioni dello Spettacolo;
- reddito non superiore a 35.000 euro nel 2019;
- assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto rilancio).
Lavoratori autonomi occasionali
A questi lavoratori (art. 44 d.l. 18/2020, art. 2 lett. C, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84 c. 8 lett. C d.l. 34/2020), titolari di un contratto autonomo occasionale riconducibile alle disposizioni di cui all’articolo 2.222 del codice civile nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, spetta con:
- assenza di partita IVA;
- iscrizione alla Gestione Separata già alla data del 23 febbraio 2020 e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- accredito di almeno un contributo mensile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020;
- assenza di un contratto autonomo occasionale in essere alla data del 23 febbraio 2020;
- assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
- assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Come funzionano
Le indennità non concorrono alla formazione di reddito ai fini fiscali. Per il periodo di fruizione dell’indennità non spettano la contribuzione figurativa e l’Assegno per il Nucleo Familiare.
Le indennità non sono cumulabili:
- tra loro;
- con il Reddito di Emergenza;
- con l’indennità per i domestici;
- con l’indennità per gli sportivi.
Le indennità sono cumulabili con:
- assegno ordinario di invalidità;
- indennità di disoccupazione NASpI (a parte stagionali turismo nei mesi di aprile e maggio);
- indennità di disoccupazione per i lavoratori collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (DIS-COLL);
- indennità di disoccupazione agricola;
- borse lavoro, premi e lavoro occasionale non superiore a 5.000 euro (nel caso di professionisti, collaboratori, autonomi, stagionali turismo e spettacolo).
Le indennità non sono cumulabili con il Reddito di Cittadinanza, ma ne possono produrre un incremento fino all’importo della misura (ad esempio con un Reddito di Cittadinanza di 500 euro e i requisiti per l’accesso a una indennità Covid-19 di 1.000 euro, il Reddito di Cittadinanza è incrementato di ulteriori 500 euro).
Indennità liberi professionisti
Per marzo e aprile 2020 spetta un’indennità di 600 euro.
Per maggio 2020 spetta un’indennità di 1.000 euro.
A tali indennità possono accedere, per marzo ed aprile, i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Per maggio, oltre alla partita IVA, attiva alla data del 19 maggio 2020, occorre dimostrare di aver subìto una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Per la domanda all’INPS è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria l’INPS verifica con l’Agenzia delle Entrate il possesso del requisito.
Indennità collaboratori coordinati e continuativi
Per marzo e aprile 2020 spetta un’indennità di 600 euro.
Per maggio 2020 spetta un’indennità di 1.000 euro.
L’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL, indipendentemente dalla fruizione della presente indennità.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (artigiani, commerciati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
Per marzo e aprile 2020 spetta un’indennità di 600 euro.
Indennità lavoratori dello spettacolo
Spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020.
L’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, si può accedere alla prestazione NASpI, indipendentemente dalla fruizione della presente indennità.
Indennità lavoratori autonomi occasionali
Spetta un’indennità di 600 euro per marzo, aprile e maggio 2020.
(Tabella tratta dal sito INPS)