CIRCOLARE 37 DEL 23 NOVEMBRE 2020
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DL RISTORI E RISTORI BIS
Rif. normativi
e di prassi: |
D.l. 09 novembre 2020, n. 149 (“Decreto Ristori BIS”) |
D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (“Decreto Ristori”) | |
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 358844 del 19 novembre 2020 | |
Guida ai Contributi a fondo perduto – Agenzia delle Entrate | |
Ns. Circolare 36 del 10 novembre 2020 |
In sintesi
Con il provv. n. 358844 pubblicato nella notte del 19 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 137/2020 (DL Ristori) e all’art. 2 del DL 149/2020 (DL Ristori-bis), approvando altresì il modello e le relative istruzioni.
Per i contribuenti aventi diritto al contributo a fondo perduto in analisi, che non avevano potuto presentare l’istanza al precedente contributo previsto dal DL Rilancio (in quanto non inclusi nei beneficiari) o, comunque, non l’avevano presentata, si segnala che è stato attivato il canale telematico per poter presentare le domande per i contributi a fondo perduto introdotti dai DL Ristori e DL Ristori BIS. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 15 gennaio 2021.
Come noto, per coloro i quali hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto della scorsa primavera, il riconoscimento del presente ulteriore contributo avverrà automaticamente.
Istanza
L’istanza risulta molto simile a quella presentata per il contributo introdotto dal DL Rilancio. Oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.
La domanda di accesso ai contributi va presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari, mediante il servizio web nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’applicativo “Desktop telematico”.
L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e sui dati presenti in Anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020, mediante accreditamento diretto sul conto corrente intestato al soggetto beneficiario.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle Entrate effettua comunque una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza.
Beneficiari
Si ricorda che entrambi i contributi si rivolgono ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 25 ottobre 2020, che non risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza. Per tutti i requisiti di spettanza, di seguito riassunti, si rinvia alla nostra Circolare n. 36 del 10 novembre 2020.
Per richiedere il contributo a fondo perduto del decreto Ristori (art. 1 del DL 137/2020), occorre esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici ATECO elencati nell’Allegato 1 al Decreto. Il codice attività prevalente è quello dichiarato ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72, quindi quello comunicato in fase di apertura o variazione della partita IVA con il modello AA7/AA9.
Inoltre, deve sussistere un calo del fatturato (ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019). Quest’ultimo requisito non è però necessario per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.
Fermo restando il requisito del calo del fatturato, il contributo previsto dal decreto Ristori-bis (art. 2 del DL 149/2020), invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita IVA che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (le cosiddette regioni “rosse”) ed esercitano come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici ATECO elencati nello specifico Allegato 2 al decreto Ristori-bis.
Modalità di calcolo del contributo
Come evidenziato nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al DL Ristori o nell’Allegato 2 al DL Ristori-bis, a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario, all’importo che si ottiene applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019 una delle seguenti percentuali: 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro; 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.
L’ammontare dei contributi è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a quello determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 o nell’Allegato 2, a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario, agli importi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In altri termini, l’ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive:
- nella prima fase, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019 la percentuale definita in relazione all’ammontare di ricavi/compensi 2019 (20%, 15%, 10%);
- nella seconda fase, il risultato del calcolo della prima fase viene moltiplicato per le percentuali definite nell’Allegato 1 (50%, 100%, 150%, 200% o 400%) o nell’Allegato 2 (200%).
In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.