CIRCOLARE 4 DEL 18 GENNAIO 2021
LEGGE DI BILANCIO 2021
NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Rif. normativi
e di prassi: |
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) in vigore dal 01.01.2021 |
In sintesi
Con la presente circolare si prosegue l’esame delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021; oggetto del presente elaborato sono le principali novità in materia di lavoro e previdenza.
Fondo per l’esonero del versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e professionisti
Articolo 1, commi 20-21-22 della L. 178/2020
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, dovuti dai:
lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;
professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, etc) e al DLgs. 10.2.96 n. 103 (Cassa interprofessionali).
Requisiti
I lavoratori autonomi e i professionisti devono avere:
percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;
subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019.
Condizioni
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, definisce criteri e modalità per la concessione dell’esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, e i relativi criteri di ripartizione.
L’agevolazione spetta inoltre entro i limiti di spesa, pari a 1 miliardo di euro per l’anno 2021.
Medici, infermieri, professionisti e operatori sanitari
Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali anche medici, infermieri e altri professionisti e operatori sanitari (di cui alla L. 11.1.2018 n. 3), già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.
Esonero contributivo per il settore sportivo dilettantistico
Articolo 1, commi 34 -35 della L. 178/2020
Viene istituto presso il MEF un apposito Fondo per finanziare l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali (esclusi i premi INAIL) a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.
Interventi per favorire la successione e la trasmissione delle imprese
Articolo 1, comma 270 della L. 178/2020
Il comma 270 modifica l’articolo 23 del DL n. 83/2012, aggiungendo tra le finalità del Fondo crescita sostenibile gli “interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali”.
Ai sensi del nuovo comma 3-quater dell’articolo 23, anch’esso introdotto dal comma 270, per la suddetta finalità, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi.
Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il MEF, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.
Incentivi all’occupazione giovanile
Articolo 1, commi 10 -15 della L. 178/2020
L’esonero contributivo previsto dall’art. 1 co. 100 – 105 e 107 della L. 27.12.2017 n. 205 viene riconosciuto nella misura pari al 100% (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) per le nuove assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato, e le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022.
Il lavoratore alla data della prima assunzione incentivata non deve aver compiuto il 36° anno di età.
L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi.
La durata massima dell’esonero è pari a:
36 mesi;
48 mesi, per i datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’esonero di cui alla legge di bilancio 2021 non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 1 co. 106 e 108 della L. 27.12.2017 n. 205.
Incentivi per l’assunzione di donne
Articolo 1, commi 16 -19 della L. 178/2020
In via sperimentale, per l’assunzione di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 viene elevato al 100%, e nel limite massimo di 6.000,00 euro annui, l’esonero contributivo previsto dall’art. 4 co. 9 – 11 della L. 28.6.2012 n. 92.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra:
il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese;
il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra:
il numero delle ore pattuite;
il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Si attendono comunque le indicazioni operative dell’INPS per la piena operatività della misura.
Proroga dell’anticipo pensionistico “opzione donna”
Articolo 1, comma 336 della L. 178/2020
Viene prorogata anche per il 2021 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. “Opzione donna”, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2020 (e non più il 31.12.2019, come da disposizione previgente).
Pertanto, modificando l’art. 16 del DL 28.1.2019 n. 4, si dispone che il diritto al trattamento pensionistico anticipato sia riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31.12.2020 hanno maturato:
un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Incentivi apprendistato duale
Articolo 1, comma 297 della L. 178/2020
Le risorse, appostate presso il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, destinate a percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all’alternanza scuola-lavoro vengono incrementate:
- di 55 milioni di euro per l’anno 2021,
- di 50 milioni di euro per l’anno 2022,
portando così il finanziamento disposto dall’articolo 1, comma 110 della L. n. 205/2020 a 130 milioni di euro per l’anno 2021 e 125 milioni di euro per l’anno 2022.
Proroga del divieto di licenziamento
Articolo 1, commi 309 – 311 della L. 178/2020
Viene disposta la proroga al 31.3.2021 del divieto di licenziamento per motivi economici.
Fino a tale data, dunque:
non possono essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo e quelle avviate successivamente al 23.2.2020 e ancora pendenti restano sospese;
i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potranno recedere dai rapporti per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure di tentativo di conciliazione in corso di cui all’art. 7 della L. 604/66.
Il divieto continua a non operare in caso di:
cessazione definitiva dell’attività, se non sia configurabile un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;
fallimento, senza esercizio provvisorio dell’impresa o quando ne sia disposta la cessazione;
accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo all’esodo;
cambio appalto, se il personale viene riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto.
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
Articolo 1, commi dal 386 al 401 della L. 178/2020
Viene introdotta, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta:
per 6 mensilità;
in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni (art. 53 co. 1 del TUIR).
Per accedere al beneficio in questione, è richiesto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della richiesta.
Inoltre, occorre aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto all’anno precedente.
L’indennità, che potrà essere richiesta una sola volta nel triennio, verrà erogata dall’INPS per 6 mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e non può, in ogni caso, superare il limite di 800,00 euro mensili ed essere inferiore a 250,00 euro mensili annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
È da precisare che per far fronte agli oneri di cui sopra è stato disposto un aumento dell’aliquota per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
APE sociale
Articolo 1, comma 339 della L. 178/2020
L’accesso all’APE sociale, ossia all’anticipo pensionistico a carico dello Stato ex art. 1 co. 179 della L. 232/2016, viene esteso ai lavoratori che maturano i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2021 (anziché il 31.12.2020, come da previgente disposizione). In sintesi, si ricorda che l’APE sociale è un assegno mensile, a carico dello Stato, che può essere richiesto a partire dai 63 anni di età e che sostiene il lavoratore in particolari condizioni fino al perfezionamento del requisito d’età per la pensione di vecchiaia.
Fondo politiche attive
Articolo 1, comma 324 della L. 178/2020
Viene prevista l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del “Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU” con una dotazione di 500 milioni di euro nell’anno 2021 così suddivisi:
233 milioni di euro per l’anno 2021 per l’istituzione di un programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (c.d. “GOL”), finalizzato all’inserimento occupazionale, mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro nell’ambito del patto di servizio personalizzato di cui all’art. 20 del DLgs. 14.9.2015 n. 150;
nelle more dell’istituzione del programma GOL, 267 milioni di euro per l’anno 2021 per il riconoscimento dell’assegno di ricollocazione di cui all’art. 23 del DLgs. 150/2015 anche in favore di determinati soggetti (fatta eccezione per quelli che, beneficiando degli ammortizzatori sociali, raggiungano i requisiti per l’accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi) che si trovino nelle seguenti condizioni: collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi dell’art. 24-bis del DLgs. 14.9.2015 n. 148; sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività ai sensi dell’art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109, conv. L. 16.11.2018 n. 130; percezione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego e dell’indennità mensile di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) da oltre 4 mesi.
Misure in materia di indennizzo per la cessazione di attività commerciali attive
Articolo 1, comma 380 della L. 178/2020
Si dispone, a valere dall’1.1.2022, l’incremento dallo 0,09% allo 0,48% dell’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 28.3.96 n. 207, prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. Secondo quanto previsto dal provvedimento in esame, l’aliquota incrementata risulta così composta:
la quota dello 0,46% viene destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale;
la quota dello 0,02% viene invece destinata alla Gestione degli esercenti attività commerciali dell’INPS.
Introduzione della nona salvaguardia pensionistica
Articolo 1, commi 346-348 della L. 178/2020
Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della cosiddetta “legge Fornero” continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo tale disciplina entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 201/2011, appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori autorizzati ai versamenti volontari con almeno un versamento accreditato;
- lavoratori autorizzati ai versamenti volontari che non hanno effettuato versamenti;
- lavoratori cessati per accordi o risoluzione unilaterale;
- lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato (con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali).
Per accedere alla misura, gli interessati devono presentare, come stabilito dal DM 14 febbraio 2014, istanza di accesso, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma, ovvero entro il 2 marzo 2021. Gli autorizzati ai versamenti volontari dovranno presentare istanza all’INPS, mentre tutti gli altri soggetti dovranno produrre la domanda alle direzioni territoriali del Ministero del Lavoro.
I trattamenti pensionistici derivanti dall’applicazione della nona salvaguardia in nessun caso possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.
Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori fragili del settore privato
Articolo 1, commi 481-484 della L. 178/2020
Si introducono delle novità anche in relazione alla norma che tutela il periodo di sorveglianza attiva, disposta a seguito del contagio o dell’esposizione a contagiati da COVID-19, per i lavoratori del settore privato, di cui all’articolo 26 del DL n. 18/2020.
Dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021:
- i lavoratori dipendenti in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita,
- nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, Legge n. 104/1992,
hanno diritto ad assentarsi dal servizio e vedersi riconosciuto tale periodo di assenza come ricovero ospedaliero, previa prescrizione delle competenti autorità sanitarie nonché dal medico curante.
Nel medesimo periodo, i lavoratori fragili di cui sopra hanno altresì diritto a svolgere la loro prestazione lavorativa in modalità agile, anche qualora questo comporti l’adibizione a diversa mansione, purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (così come definite dai contratti collettivi), ovvero lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Infine, il comma 484 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021, precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il certificato medico redatto dal medico curante e attestante il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui agli art. 1, comma 2, lettere h) e i) del DL n. 6/2020 e art. 1, comma 2, lettere d) ed e) del DL n. 19/2020, non dovrà più contenere l’indicazione degli estremi del provvedimento dell’autorità di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva stesse.