CIRCOLARE 8 DEL 28 GENNAIO 2021
LE NOVITA’ PER LE DICHIARAZIONI D’INTENTO
Rif. normativi
e di prassi: |
Articolo 1 D.L. n. 746/83 e Articolo 1 commi 1079-1083 Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) |
In sintesi
L’articolo 1 co. 1079-1083 della L. 178/2020 stabilisce che, al fine di contrastare le frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA, l’Amministrazione Finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale, nonché conseguenti attività di controllo sostanziale.
Qualora i predetti riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d’intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità IVA ex art. 8 comma 1 lettera c) del DPR 633/72.
Le modalità operative per l’attuazione di tali misure saranno stabilite con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate
ATTUALE NORMATIVA IN VIGORE
ADEMPIMENTI
La disciplina attualmente in vigore per le dichiarazioni d’intento prevede i seguenti adempimenti:
- In capo all’ESPORTATORE ABITUALE: Trasmette telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia una ricevuta telematica, con un numero di protocollo di ricezione;
- In capo al FORNITORE: verificare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione d’intento tramite accesso al proprio Cassetto fiscale ed indicare il citato numero di protocollo attribuito dall’Agenzia nella fattura non imponibile Iva emessa.
SANZIONI
In relazione al profilo sanzionatorio, è prevista una sanzione variabile dal 100 al 200% dell’Iva (in luogo dell’importo fisso da € 250 a € 2.000) comminata al cedente/prestatore che effettua la cessione/prestazione di servizi:
- senza aver prima effettuato riscontro telematico;
- a nulla rilevando se l’esportatore abituale vi abbia effettivamente provveduto.
Nel corso degli ultimi anni, l’Agenzia ha verificato, mediante analisi delle banche dati in uso alla Amministrazione finanziaria, la presenza di numerosi contribuenti connotati da un profilo fiscale non compatibile con la qualifica di esportatore abituale e per i quali, in seguito a successivi controlli sostanziali, è stata appurata l’assenza dei requisiti soggettivi e/o la generazione di falsi plafond IVA.
A tale situazione ha posto rimedio la Legge di Bilancio 2021.
COSA CAMBIA A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021
La Legge di bilancio 2021 all’art. 1, commi 1079-1083 dispone che l’Amministrazione finanziaria effettui:
- specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, co. 1, lett. a), DL n. 746/83;
- conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di dichiarazioni d’intento illegittime.
Nel caso in cui dai controlli risultino irregolarità, si verificano le seguenti conseguenze:
- all’esportatore abituale: è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- al fornitore: il SDI inibisce l’emissione della fattura elettronica non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c), DPR n. 633/72 nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata.
Le modalità operative saranno individuate da un Provvedimento dell’Agenzia, il quale dovrà stabilire:
- le modalità per impedire al contribuente la facoltà di inviare nuove dichiarazioni di intento e di invalidazione di quelle già emesse, considerando che l’esportatore abituale potrebbe opporsi al Provvedimento di inibizione;
- gli obblighi per il fornitore del riscontro telematico con la possibilità che la lettera di intento sia successivamente invalidata.
ALTRE NOVITA’
Altre ulteriori novità riguardanti le dichiarazioni d’intento, non previste dalla legge di bilancio 2021 ma recentemente entrate in vigore, sono le seguenti:
- l’obbligo dal 1° gennaio 2021 di emettere nei confronti degli esportatori abituali le fatture elettroniche, con lo specifico codice natura “N3.5” invece del più generico “N3”;
- l’eliminazione del quadro VI dalla bozza della Dichiarazione Iva 2021, anno d’imposta 2020, ai sensi dell’art. 12-septies del D.L. 34/2019 il quale modificando l’art. 1 comma 1 lett. c) del D.L. 746/83, aveva eliminato l’obbligo per il cedente o prestatore di riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.