CIRCOLARE 16 DEL 22 MARZO 2021
APPROVATO IL DL SOSTEGNO
Rif. normativi
e di prassi: |
D.L. 19/03/2021 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) |
In sintesi
È stato approvato venerdì 19 marzo 2021, dal Consiglio dei Ministri, l’atteso decreto “Sostegni”, contenente nuove importanti misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e cittadini a seguito dell’emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19. Tra le principali novità del decreto, il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per le partite Iva che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi, la rimodulazione del calendario della pace fiscale e l’annullamento delle cartelle entro i 5 mila euro per i contribuenti con reddito imponibile fino a 30 mila euro, la proroga dei termini di alcune scadenze fiscali, nonché lo stanziamento di nuove risorse a sostegno di alcuni settori economici particolarmente colpiti dal lockdown. Il provvedimento attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – Art. 1
Soggetti ammessi
Il decreto prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:
- svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto,
oppure
- producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir.
senza riferimento allo svolgimento di particolari attività, quindi senza riferimento ai codici ATECO.
Soggetti esclusi
Il contributo non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto;
- agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Enti non commerciali
Al contributo sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Condizioni
Il contributo spetta qualora l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. A tal fine, rileva la data di effettuazione delle operazioni.
Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra.
Ammontare del contributo
Per determinare l’ammontare del contributo a fondo perduto, si applica la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019:
Percentuali del contributo
- fino a € 100.000,00: 60%
- oltre € 100.000,00 e fino a € 400.000,00: 50%
- oltre € 400.000,00 e fino a € 1.000.000,00: 40%
- oltre € 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00: 30%
- oltre € 5.000.000,00 e fino a € 10.000.000,00: 20%
Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.
Importi minimo e massimo del contributo
Di seguito i limiti stabiliti dalla norma
- importo massimo € 150.000,00
- importo minimo
- Persone fisiche: € 1.000,00
- Soggetti diversi dalle persone fisiche: € 2.000,00.
Caratteristiche del contributo
Il contributo in esame non rileva fiscalmente, ai fini di Irpef, Ires ed Irap.
Erogazione
Con scelta irrevocabile, il contribuente potrà chiedere, per l’intero importo spettante, l’erogazione del contributo o, in alternativa, il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Istanza da presentare
Per l’erogazione del contributo occorre presentare in via telematica un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, nella quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti (a tal fine ci si può avvalere di un intermediario abilitato, ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). L’istanza dev’essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della relativa procedura telematica. Seguirà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
LAVORATORI AUTONOMI – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Art. 3
Il decreto stanzia ulteriori 1.500 milioni a favore del Fondo per il parziale esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che nel periodo d’imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50mila euro e nel 2020 abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al 2019 (art. 1, comma 20, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio 2021). Si attende decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro e del MEF.
TERMINI DI VERSAMENTO – SOSPENSIONE – Art. 4
Prorogata dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2021.
CARTELLE – PROROGA DEI TERMINI DI NOTIFICA – Art. 4
Con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione dei versamenti e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021(nonché, anche se affidati dopo il 31 dicembre 2021, con riferimento ai carichi relativi alle dichiarazioni di cui all’art. 157, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto “Rilancio” – D.L. n. 34/2020), si dispone:
- la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all’art. 19, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
- la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse cartelle.
PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI – Art. 4
Viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di cui all’art. 152, comma 1, primo periodo, del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), relativo ai pignoramenti dell’agente della riscossione su stipendi e pensioni.
ATTI PREGRESSI – Art. 4
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
“CONDONO” DELLE CARTELLE – Art. 4
Previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, relativi:
- alle persone fisiche che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Ambito applicativo
La misura riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo.
Attuazione della norma
È affidata ad un apposito decreto del Mef.
Sospensioni
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni” e fino alla data stabilita dal citato decreto ministeriale, sono sospesi:
- la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- i relativi termini di prescrizione.
Esclusioni
Lo stralcio non si applica:
- ai debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16 , lettere a), b) e c), del D.L. n. 119/2018;
- alle risorse proprie tradizionali UE;
- all’Iva all’importazione.
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 4 del D.L. n. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.
COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ 2017 E 2018 – DEFINIZIONE AGEVOLATA – Art. 5
Viene introdotta la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018.
Soggetti interessati
Soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, che abbiano subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari del 2020 rispetto a quello registrato nel 2019.
Definizione agevolata
Consiste nella possibilità di abbattere sanzioni e somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.
Omesso versamento
La definizione agevolata non produce effetti.
IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – WEB TAX – Art. 5
Viene prorogato al 16 maggio di ciascun anno il termine di versamento dell’imposta sui servizi digitali, mentre il termine di presentazione della relativa dichiarazione slitta al 30 giugno di ciascun anno (art. 1, comma 42, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019).
Periodo transitorio
Il tributo dovuto per il 2020 potrà essere versato entro il 16 maggio 2021 (anziché entro il 16 marzo 2021), mentre la dichiarazione potrà essere presentata entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 30 aprile 2021).
FATTURE ELETTRONICHE – CONSERVAZIONE – Art. 5
Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, previsto dall’art. 3, comma 3 , del D.M. 17 giugno 2014, si considera tempestivo se effettuato entro i tre mesi successivi al termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter , del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1994, n. 489 .
Vengono quindi concessi tre mesi in più per la conservazione delle fatture elettroniche 2019, il cui termine è scaduto il 10 marzo scorso. Il nuovo termine viene fissato al 10 giugno 2021.
CERTIFICAZIONE UNICA – PROROGA – Art. 5
Prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta delle Certificazioni Uniche e per la consegna delle stese agli interessati.
INVIO DATI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI – PROROGA – Art. 5
Prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate, nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA – RINVIO – Art. 5
Rinviato dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
BOLLETTE ELETTRICHE – Art. 6
Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disporrà con propri provvedimenti la riduzione delle spese relative alle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.
TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, SPETTACOLO, SPORT – LAVORATORI STAGIONALI – INDENNITÀ – Art. 10
La norma prevede:
- un’ulteriore indennità onnicomprensiva di 2.400 euro alle stesse categorie già indennizzate dagli articoli 15 e 15-bis del decreto “Ristori” (D.L. n. 137/2020), che abbiano continuato a subìre ricadute per effetto del perdurare del periodo pandemico;
- in presenza di determinati requisiti, una indennità di 2.400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui sopra. A tal fine occorre presentare un’apposita domanda entro il 30 aprile 2021.
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO – Art. 30
Si applicheranno fino al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione delle domande di concessione per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili, previste dall’art. 9-ter, commi 4 e 5, del decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176).
TURISMO – SPETTACOLO – CULTURA – Art. 36
Viene incrementato di 200 milioni di euro, per l’anno 2021, il Fondo per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all’art. 89 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Incrementato di 120 milioni di euro, per l’anno 2021, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, di cui all’art. 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020, che viene limitato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento dei soli spettacoli e mostre, con esclusione del settore delle fiere e dei congressi in considerazione del trasferimento delle relative competenze in materia al neo-istituito Ministero per il turismo.
Incremento per l’anno 2021 dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 183, comma 3, del D.L. n. 34/2020, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali afferenti al settore museale in considerazione dei mancati introiti da bigliettazione.
FIERE – Art. 38
Viene incrementato di 150 milioni di euro, per l’anno 2021, del Fondo per l’internazionalizzazione, a sostegno degli eventi fieristici di rilievo internazionale per le finalità di cui all’art. 91, comma 3, secondo periodo, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi.
È prevista una clausola di incompatibilità tra le misure di sostegno al settore delle fiere internazionali e quelle rivolte al settore di fiere e congressi in ambito nazionale.