CIRCOLARE 20 DEL 17 MAGGIO 2021
CHIARIMENTI SULLA PROVA DELL’AVVENUTA CESSIONE INTRA-UE
Rif. normativi
e di prassi: |
Regolamento UE 2018/1912 |
In sintesi
Dal 1° gennaio 2020, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2018/1912, sono divenute operative anche nel nostro paese le regole che disciplinano la prova del trasferimento di beni ad altro Stato membro cui risulta applicabile il regime di non imponibilità di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993.
In particolare, ai fini della non imponibilità della operazione di vendita, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
- soggettività passiva dell’acquirente in un altro Stato UE o ivi identificato;
- onerosità dell’operazione;
- trasferimento della proprietà o altro diritto reale sul bene;
- destinazione dei beni in un altro Stato UE.
Per verificare il passaggio dei beni da uno stato membro ad un altro, cui deriva per l’appunto, la non imponibile della cessione nello Stato di partenza e l’imponibile della stessa nello Stato di destinazione dei beni, assume rilievo la prova da parte del cedente del trasporto o spedizione dei beni.
Secondo quanto previsto nel citato regolamento comunitario costituiscono prova del trasporto, a seconda che trattasi di spedizione o trasporto rispettivamente a cura del cedente o dell’acquirente, le seguenti fattispecie.
TRASPORTO O SPEDIZIONE A CARICO DEL CEDENTE
se il medesimo è in possesso di almeno 2 dei seguenti documenti: – CRM firmato – polizza di carico – fattura di trasporto aereo – fattura emessa dallo spedizioniere ovvero uno degli elementi dii cui sopra e uno tra i seguenti: – polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto di beni o documenti bancari attestanti il -pagamento della spedizione o trasporto dei beni – documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità che confermano l’arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione – ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione |
TRASPORTO O SPEDIZIONE A CARICO DELL’ACQUIRENTE
se il cedente è in possesso di: una dichiarazione dell’acquirente che attesti che i beni sono stati trasportati o spediti dallo stesso o da un terzo per suo conto con identificazione dello stato destinatario unitamente ai documenti già indicati nel caso di spedizione a carico del cedente. |
Tale dichiarazione da fornirsi entro il decimo giorno dalla cessione deve contenere:
- data di rilascio;
- nome e indirizzo dell’acquirente;
- quantità e natura dei beni;
- data e luogo di arrivo dei beni;
- numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- identificazione della persona che accetta i beni per suo conto.
Le indicazioni fornite a prova dell’uscita dei beni sono state oggetto di svariati interventi da parte dell’Agenzia delle entrate, l’ultimo dei quali, la risposta a interpello n. 141/E/2021 qui in commento, ha specificato che nel caso in cui non si rendano applicabili le regole dettate a far data dal 1° gennaio 2020, possono essere ancora applicate le indicazioni dettate dalla prassi nazionale (di cui di seguito si riporta l’elencazione) anche se emanate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Le principali indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate:
Risoluzione n. 345/E/2007 | In merito alla determinazione dei mezzi di prova idonei che il contribuente è tenuto a fornire per dimostrare l’effettività delle cessioni intracomunitarie |
Risoluzione n. 477/E/2008 | In merito alle cessioni di beni “franco fabbrica” |
Risoluzione n. 19/E/2013 | Viene attribuito lo status di mezzo di prova al CRM e ai documenti che ne riportano i dati |
Risoluzione n. 71/E/2014 | Si attribuisce valore di prova alla dichiarazione dell’acquirente in merito alle modalità di trasporto |
Risposta n. 100/E/2019 | l’Agenzia afferma che possono essere considerate valide le informazioni in termini di prova di cessione fornite in passato |
Risposta n. 117/E/2020 | Cessioni franco magazzino |
Circolare n. 12/E/2020 | In merito alla applicabilità delle indicazioni comunitarie alle casistiche verificatesi anteriormente al 1° gennaio 2020 |
Risposta n. 305/E/2020 | Ancora sulla cessione franco fabbrica |