CIRCOLARE 22 DEL 24 MAGGIO 2021

DECRETO “SOSTEGNI-BIS”

Rif. normativi

e di prassi:

DL. approvato nel CDM 20.05.2021

In sintesi

Il 20 maggio 2021 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto “Sostegni-bis” contenente nuove misure di aiuto a favore di imprese e professionisti. In particolare, si segnalano il riconoscimento di ulteriori contributi a fondo perduto, l’estensione del bonus locazioni ed alcuni interventi in materia di tributi locali. Importanti anche le modifiche in materia di riscossione con la sospensione di un ulteriore mese dei termini di versamento delle cartelle e le modifiche apportate alla disciplina relativa al tax credit beni strumentali.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali misure fiscali.

Contributo a fondo perduto (Articolo 1)

Sono previsti nuovi contributi a fondo perduto suddivisi a seconda che il contribuente abbia o meno fruito del contributo del DL Sostegni.

1) SOGGETTI CHE HANNO GIA’ FRUITO DEL CONTRIBUTO DL SOSTEGNI

a) è riconosciuto automaticamente un ulteriore contributo pari al 100% del contributo del DL Sostegni già ricevuto (il contributo non dev’essere stato indebitamente percepito, o restituito dal contribuente)

b) i contribuenti potranno presentare istanza per una diversa quantificazione del contributo, laddove risulti maggiore di quello già ricevuto col DL Sostegni.

In tal caso, i soggetti titolari di partita iva che:

  • non abbiano registrato ricavi/compensi superiori a € 10 milioni nel 2019;
  • abbiano subito una perdita del fatturato di almeno il 30% nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020.

calcoleranno il contributo con i medesimi scaglioni già previsti dal DL Sostegni e l’Agenzia corrisponderà l’eventuale eccedenza rispetto al contributo già erogato in via automatica.

2) SOGGETTI CHE NON HANNO FRUITO DEL CONTRIBUTO DL SOSTEGNI

I soggetti titolari di partita iva che abbiano subito una perdita del fatturato di almeno il 30% nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020, applicheranno le seguenti percentuali in base ai ricavi/compensi 2019:

  • fino a € 100.000: 90%;
  • da € 100.000 ad €. 400.000: 70%;
  • da € 400.000 ad € 1 milione: 50%;
  • da € 1 milione ad € 5 milioni: 40%;
  • da € 5 milioni ad € 10 milioni: 30%.

Il contributo non potrà comunque eccedere l’importo di € 150.000.

Attività economiche chiuse (Articolo 2)

Sono stati previsti dei contributi a favore delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per almeno 4 mesi nel periodo tra il 01/01/2021 e la data di conversione del decreto “Sostegni-bis”.

Vi sarà un DM attuativo.

Tassazione capital gain start up innovative (Articolo 14)

Non sono tassate le plusvalenze di cui all’art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis), del Tuir, realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative (di cui all’art. 25, co. 2, D.L. 179/2012) e Pmi innovative (di cui all’art. 4 D.L. 3/2015), acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale e possedute per almeno 3 anni.

A tal fine non rileva la qualifica di partecipazione qualificata o non qualificata.

Investimenti pubblicitari a favore di SSD ed ASD (Articolo 10)

Esteso al 2021 il credito d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati dal 1/01/2021 al 31/12/2021 da imprese, lavoratori autonomi ed Enti Non Commerciali a favore di leghe e società sportive professionistiche, nonché di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  • l’investimento in campagne pubblicitarie oggetto del credito d’imposta dev’essere di importo complessivo non inferiore a 10mila euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (relativi al periodo d’imposta 2019), comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
  • le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile;
  • sono esclusi dal beneficio gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Bonus ACE (Articolo 19)

L’aliquota del rendimento nozionale aumenta al 15% per il periodo 2021.

  • l’aliquota si applica agli incrementi patrimoniali non superiori ad € 5 milioni, indipendentemente dall’entità del patrimonio netto risultante dal bilancio;
  • relativamente all’eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, si applica l’aliquota dell’1,3%;
  • relativamente al 2021, tutti gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, in deroga al criterio del pro-rata temporis.

Per il periodo d’imposta 2021 la minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15 per cento, potrà essere riconosciuta in via anticipata sotto forma di credito d’imposta. In tal caso:

  • qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d’imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d’imposta, quest’ultimo dev’essere restituito in proporzione a tale minore importo;
  • qualora nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d’imposta dev’essere restituito in proporzione a tale minore importo;
  • qualora nel secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta dev’essere restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell’eventuale credito d’imposta restituito nel periodo d’imposta precedente.

Ai fini della determinazione della variazione in aumento non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Estensione del limite delle compensazioni e dei rimborsi (Articolo 22)

Per il 2021 è stato elevato a 2 milioni di euro il limite di cui all’art. 34, comma 1, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001).

Crediti d’imposta:

  1. Credito imposta locazioni e affitto d’azienda (Articolo 4)

Il decreto dispone quanto segue:

  • per le imprese turistico-ricettive ed agenzie di viaggio/tour operator: il credito d’imposta è stato prorogato fino al 31 luglio 2021;
  • per le altre imprese, professionisti ed Enti non commerciali (con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 10 milioni): il credito d’imposta spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021;

Requisiti:

  • “calo del fatturato” di almeno il 30% tra il 1/04/2020 – 31/03/2021 ed il corrispondente periodo dell’anno precedente (1/04/2019 – 31/03/2020);
  • il requisito non è richiesto per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1/01/2019.
  1. Credito imposta beni strumentali (Articolo 20)

Con modifica del co. 1059, dell’art. 1, L. 178/2020, è disposto che per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 in beni strumentali materiali diversi dai beni “Industria 4.0” (di cui all’Allegato A L. n. 232/2016), ai quali si applica l’aliquota del 10%, il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione in unica quota annuale;
  • per i soggetti con un volume di ricavi/compensi non inferiori a € 5 milioni.
  1. Credito imposta sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro (Articolo 32)

È previsto un nuovo credito d’imposta del 30% per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni ed enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati per l’acquisto di DPI ed altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credi­to d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficia­rio, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

Spese ammesse

  • Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • Somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
  • Acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • Acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
  1. Credito imposta Editoria (Articolo 66)

Alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d’imposta fino al 30% della spesa sostenuta nel 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. Seguirà un decreto del Presidente del Consiglio.

  1. Credito imposta vacanze (Articolo 7)

Tale credito viene esteso alle spese relative ad agenzie di viaggi e tour operator ai sensi dell’art. 176, co. 1, D.L. 34/2020.

  1. Credito imposta DTA (Articolo 19)

Esteso al 31 dicembre 2021 il termine previsto per poter beneficiare della trasformazione delle DTA in credito d’imposta.

Bollette elettriche e Tari (Articolo 5 e 6)

È stata prorogata al 31 luglio 2021 la riduzione degli oneri delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici prevista dall’art. 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ed è stata prevista la possibilità di ridurre la Tari a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.

Sospensione versamenti Cartelle (Articolo 9)

È stata disposta la proroga fino al 30 giugno 2021 (in luogo del 31/05/2021) della sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento ed accertamenti esecutivi.

I versamenti andranno effettuati entro il 31/07/2021 in soluzione unica.

Restano validi gli atti/provvedimenti già adottati dall’Agente della riscossione.

Recupero dell’IVA su crediti non riscossi – procedure concorsuali (Articolo 18)

In caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali è possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura e senza dover attendere la conclusione della stessa, nel caso in cui il cessionario/committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.