CIRCOLARE 26 DEL 28 GIUGNO 2021
SOSTEGNI BIS – NUOVO BONUS SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI
Rif. normativi
e di prassi: |
Articolo 32, DL n. 73/2021 – Articolo 125 DL n. 34/2020; CM 20/2020 e CM 25/2020 |
In sintesi
Il D.L. “Sostegni-bis”, al fine di favorire la riapertura delle attività, ha reintrodotto il cd. “bonus Sanificazione”, con alcune modifiche:
Spettanza:
– nella misura del 30% (in luogo del precedente 60%) fino ad un massimo di €. 60.000 (in luogo del precedente limite di €. 80.000), per un massimale di spesa pari a €. 200.000 (in luogo di €. 100.000);
– per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 nel limite dello stanziamento di fondi di €. 200 milioni per l’anno 2021.
Spese ammesse: permangono quelle riferite:
– alla sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati
– all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed altri dispositivi volti garantire la salute dei
lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per covid-19.
SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti interessati sono:
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali (compresi Terzo Settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti);
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale se in possesso dell’apposito codice identificativo ex art. 13-quater, co. 4, DL 34/2019 (c.d. “B&B”).
A titolo esemplificativo:
- ditte individuali, società di persone/di capitale ed enti commerciali (a prescindere dal regime contabile);
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- professionisti e studi associati;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti;
- soggetti in regime forfetario (Legge n. 190/2014) o in regime di “vantaggio” (art. 27, co. 1 e 2. D.L. 98/2011);
- imprese agricole, sia che determinano il reddito su base catastale sia che producono reddito d’impresa;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo;
AMBITO OGGETTIVO
Il credito d’imposta spetta per le spese “sostenute” nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 e non è richiesta la “tracciabilità” del pagamento.
Si deve trattare di spese riguardanti:
A) la sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività e degli strumenti a tal fine utilizzati;
B) l’acquisto di DPI ed altri dispositivi di prevenzione dal contagio.
La norma fornisce una elencazione delle tipologie di interventi che rientrano nell’agevolazione fiscale:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate.
ALCUNI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
- dispositivi di protezione individuale (cd. “DPI”) quali mascherine, visiere/occhiali protettivi, e simili.
Per essi:
- le norme nazionali richiedono la conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE;
- sono agevolabili solo in presenza della relativa documentazione (che sarà necessario conservare ai fini di eventuali controlli).
- articoli di abbigliamento protettivo.
Non è necessario siano destinati solo agli operatori sanitari, potendo soddisfare molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione:
- guanti, tute di protezione, copriscarpa, eccetera;
- sempreché conformi ai requisiti della normativa UE.
- attrezzatura di protezione.
anche in tal caso può avere un impiego anche “non sanitario”, purché l’utilizzo avvenga all’interno dell’attività. Esempi: barriere e pareti divisorie (in plexiglas o meno).
Attenzione: in generale, l’ordinaria pulizia di impianti di condizionamento non rientra tra quelle “di sanificazione”, mentre la spesa diversa da quella sostenute per l’ordinaria prassi di manutenzione di impianto e relativi filtri (pulizia/sostituzione stagionale), finalizzata ad aumentare “la capacità filtrante del ricircolo” (es: con sostituzione di filtri di classe superiore) rientra tra le spese agevolate (CM 25/2020).
MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO DEL BENEFICIO
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI spetta:
- nella misura del 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021;
- fino ad un credito d’imposta massimo di € 60.000;
- nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Quindi, il credito d’imposta spetta, quindi, per un ammontare complessivo di spesa non superiore a € 200.000 (200.000 x 30% = 60.000).
OPZIONI DI UTILIZZO DEL CREDITI D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile – successivamente al sostenimento delle spese – alternativamente:
- in compensazione, mediante l’utilizzo del modello F24
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (2021, quindi, nel modello Redditi 2022); il contribuente può utilizzare il credito d’imposta per abbattere l’IRPEF/IRES calcolata nell’ambito della dichiarazione.
L’eventuale credito “residuo”:
- potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi;
- ma, in assenza di una espressa indicazione normativa, non potrà essere richiesto a rimborso.
Limiti di utilizzo: al credito d’imposta non si applicano:
- il limite generale di utilizzabilità nel Modello F24 (art. 34, L.388/2000) pari a 700.000 euro (elevato a € 1 milione per l’anno 2020 ed a € 2 milioni per l’anno 2021 dal medesimo DL Sostegni-bis);
- il limite di €. 250.000 applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione.
RILEVANZA FISCALE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta:
- non è imponibile ai fini dei redditi e dell’Irap
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Come anticipato, un Provvedimento dell’Agenzia Entrate dovrà definire i criteri e le modalità di applicazione, nonché le modalità di fruizione del credito d’imposta (inclusa la decorrenza del suo utilizzo) anche al fine del rispetto del limite di spesa indicato.